CASS
Sentenza 7 agosto 2023
Sentenza 7 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/08/2023, n. 24024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24024 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6321/2018 R.G. proposto da: FALLIMENTO IMMOBILIARE SANT'ANDREA SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato CONFALONIERI DAVIDE ([...]), indirizzo PEC: davide.confalonieri@monza.pecavvocati.it -ricorrente- contro CO.IN COSTRUZIONI E INIZIATIVE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato SANTUCCI ER ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TIRELLI TEO ([...]) -controricorrente- nonché contro AR PA (ora doNEXT PA), quale mandatario di VELTRO SECURITISATION SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 74 SC.B, presso lo studio dell’avvocato PISELLI SC ([...]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- Civile Sent. Sez. 1 Num. 24024 Anno 2023 Presidente: CRISTIANO MAGDA Relatore: VELLA PAOLA Data pubblicazione: 07/08/2023 2 di 3 nonché contro BANCA POPLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC COOP ARL -intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di MONZA n. 64/2018, depositato il 16/01/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere PAOLA VELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale GI TT HI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RILEVATO CHE 1. – con ordinanza interlocutoria n. 6754 del 01/03/2022 questa Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo del ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, proposto dal Fallimento Immobiliare Sant’Andrea s.r.l. avverso il decreto del Tribunale di Monza indicato in epigrafe – al quale Italfondiario s.p.a. aveva resistito con controricorso e CO.IN. Costruzioni e Iniziative S.r.l. aveva invece aderito con controricorso – in attesa della pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte sulla questione riguardante le conseguenze derivanti, in tema di mutuo fondiario, dal superamento del limite di finanziabilità di cui all’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993; 2. – le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla questione con sentenza n. 33719 del 16/11/2022; 3. – la trattazione della causa è stata fissata alla pubblica udienza del 28/06/2023; 4. – in data 16/06/2023 il Fallimento ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 ss. c.p.c. chiedendo l’integrale compensazione delle spese tra le parti;
5.– in data 27/06/2023 è pervenuto atto di adesione alla rinuncia, con compensazione delle spese, da parte di doNEXT s.p.a. (nuova denominazione assunta da Italfondiario s.p.a.). 3 di 3 CONSIDERATO CHE 6. – sussistono i presupposti ex art. 390 e ss. c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio con spese compensate, sia in forza dell’intervenuta accettazione del controricorrente Italfondiario (ora doNEXT), che esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. U, 34429/2019; Cass. 9474/2020), sia in ragione delle ragioni sottese alla rinuncia, connesse alla recente pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte;
7. – in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di una misura riferibile ai soli casi in cui l'impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (Cass. 23175/2015, 19071/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente le spese processuali tra le parti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 citato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/06/2023
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale GI TT HI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RILEVATO CHE 1. – con ordinanza interlocutoria n. 6754 del 01/03/2022 questa Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo del ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, proposto dal Fallimento Immobiliare Sant’Andrea s.r.l. avverso il decreto del Tribunale di Monza indicato in epigrafe – al quale Italfondiario s.p.a. aveva resistito con controricorso e CO.IN. Costruzioni e Iniziative S.r.l. aveva invece aderito con controricorso – in attesa della pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte sulla questione riguardante le conseguenze derivanti, in tema di mutuo fondiario, dal superamento del limite di finanziabilità di cui all’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993; 2. – le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla questione con sentenza n. 33719 del 16/11/2022; 3. – la trattazione della causa è stata fissata alla pubblica udienza del 28/06/2023; 4. – in data 16/06/2023 il Fallimento ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 ss. c.p.c. chiedendo l’integrale compensazione delle spese tra le parti;
5.– in data 27/06/2023 è pervenuto atto di adesione alla rinuncia, con compensazione delle spese, da parte di doNEXT s.p.a. (nuova denominazione assunta da Italfondiario s.p.a.). 3 di 3 CONSIDERATO CHE 6. – sussistono i presupposti ex art. 390 e ss. c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio con spese compensate, sia in forza dell’intervenuta accettazione del controricorrente Italfondiario (ora doNEXT), che esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. U, 34429/2019; Cass. 9474/2020), sia in ragione delle ragioni sottese alla rinuncia, connesse alla recente pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte;
7. – in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di una misura riferibile ai soli casi in cui l'impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (Cass. 23175/2015, 19071/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente le spese processuali tra le parti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 citato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/06/2023