Sentenza 26 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/04/2002, n. 6095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6095 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA06095 /02 IN NOME DEL POPOLO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente e Rel.- Dott. Bruno D'ANGELO R.G.N. 19412/99 Consigliere - Dott. Federico ROSELLI 21693/99 Consigliere Cron. 17692 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud.21/02/02 Dott. Camilla DI IASI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI LI, ME PE, ME VA, ME DO, quale eredi di ME AT, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO N. 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentati e difesi dall'avvocato PE MAGARAGGIA, giusta delega in atti;
e de ultimo presso be Concellerie delle Corte di Cesserian
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; 2002 - intimato 782 e sul 2° ricorso n° 21693/99 proposto da: -1- MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente incidentale nonchè
contro
CI LI, ME PE, ME VA, ME DO;
- intimati avverso la sentenza n. 1258/99 del Tribunale di LECCE, depositata il 31/05/99 R.G.N. 651/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. BRUNO D'ANGELO; udito l'Avvocato MAGARAGGIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed incidentale. -2- 1 Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Lecce, LE VA chiedeva la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento in proprio favore dell'indennità di accompagnamento con gli accessori, ed il pretore, espletata una consulenza tecnica, con sentenza del 23 ottobre 1996, accoglieva la domanda con decorrenza dal 1 aprile 1995. Avverso la sentenza il LE proponeva appello, chiedendo il riconoscimento del diritto dalla data della domanda amministrativa e, cioè, dal 25 marzo 1989. Il tribunale di Lecce, rinnovata la consulenza tecnica, con sentenza del 4 maggio 1999, accoglieva parzialmente l'appello, fissando la decorrenza del beneficio dal 1 dicembre 1993, secondo quanto chiesto in subordine dall'appellante. Avverso la sentenza UC ID, LE PE, LE IL e LE DI, quali eredi di LE VA, proponevano ricorso per cassazione con un motivo. Il Ministero dell'Interno depositava controricorso contenente ricorso incidentale con due motivi. Motivi della decisione I due ricorsi, concernendo la medesima sentenza, vanno riuniti. Con l'unico motivo di annullamento, i ricorrenti principali denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e n. 588 del 1988, nonché vizi della motivazione, in sostanza dolendosi del fatto che il giudice non abbia riconosciuto il dies a quo del beneficio secondo la domanda fatta, ma solo da un momento posteriore. Il motivo è infondato. I ricorrenti si dolgono puramente e semplicemente del fatto che il tribunale si è attenuto alle conclusioni della consulenza tecnica senza dare una specifica motivazione alla propria sentenza circa la decorrenza n della indennità, ma con ciò non tenendo conto né del fatto che il giudizio di cassazione non si atteggia come un terzo grado di merito, per cui non è possibile in questa sede un nuovo apprezzamento delle risultanze di causa, né del fatto che le conclusioni della consulenza non sono state contestate da loro in sede di merito, per cui ogni critica avanzata in questa sede è tardiva. Quanto al ricorso incidentale, con esso il ministero deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e vizi della motivazione, evidenziando che il tribunale ha fatto propria la consulenza tecnica espletata in secondo grado senza motivare sul contrasto insorto con quella di primo grado, e facendo discendere dalla gravità della sindrome psichica del LE il diritto alla indennità di accompagnamento. Anche al ricorrente incidentale può opporsi quanto detto a proposito del ricorso principale circa la impossibilità di operare in questa sede nuove valutazioni di merito e circa la tardività delle contestazioni alla consulenza tecnica di secondo grado. Anche il ricorso incidentale va pertanto rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. 3 3 0 Compensa le spese del giudizio di cassazione. 5 1 A . . S I T S D N R A , Roma, 21 febbraio 2002 A T ' 3 O , L L 7 A - L L S E 8 O E - D B P 1 Il Presidente est. S I I 1 не itali I S D N N E A E G G T S O S G I O A E A P D L Phal O M E I , T A T O L I A R L R D T I E S E D I D T IL CANCELLIERE G O N E E R Depositato in Cancelleria S E 26 APR. 2002 D oggi, E R E IL CANCELLIZA T R O F 2