Sentenza 13 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/01/2004, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
A 0. 82.81/04 C.C. 65432 E N 6 O 8 I 9 Z 1 5 / A . 4 R / N T 6 S - 2 I . B G R L NA .R . E I .P L R L R D A A A L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . E T D B D U A E I T B T S I N 1 N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A R E 3 E I S 1 T S R I Oggetto . E A E N T A SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G.N. 13898/99 Rel. Consigliere Cron. 467 Dott. Mario CICALA Consigliere Rep. Dott. Michele D'ALONZO - Consigliere Ud. 11/03/03 Dott. Stefano SCHIRO' Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE CORTE SUPREMA DI CASSAZION CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 65432 sul ricorso proposto da: て 3 B LI TT SRL in persona dell'Amministratore Unico VIRGILIO TT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELEONORA D'ARBOREA 30, presso lo studio legale CARTONI, difeso dall'avvocato ROBERTO FERRAZZANI, giusta procura a margine;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2003 presso rappresenta e difende ope legis;
724 -1- 4 controricorrente avversO la sentenza n. 108/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 27/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/03 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato DE STEFANO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 13898VOLGIMENTO DEL PROCESSO avverso laLa 3B F.LI EN RL ricorre per cassazione deducendo due motivi sentenza 108/02/98 del 27 maggio 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il Lazio rigettava l'appello della contribuente, confermandola legittimità dell'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio II DD di Viterbo e relativo ai redditi di impresa per gli anni 1983 e 1984. La Amministrazione resiste con controricorso MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.39 del D.P.R. 600/1973 sostenendo che nel caso di specie le scritture contabili non sarebbero risultate false, incomplete o inesatte in termini tali da giustificare l'accertamento induttivo. Il motivo non merita accoglimento. Invero la sentenza impugnata espone con chiarezza gli elementi di fatto da cui è stato dedotto che la impresa in questione abbia goduto di entrate non contabilizzate, essendo stati presentati all'incasso effetti per un ammontare nettamente superiore rispetto a quanto risultante dal libro mastro. Inoltre la sentenza espone che risultano entrate in cassa non derivanti da prelievi bancari, e risultano contabilizzate numerose spese non inerenti. Questo insieme di considerazioni appare privo di vizi logici e quindi non offre il fianco al sindacato di questa Corte di legittimità. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 329, 2° comma c.p.c., omessa motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.দ * Lamenta che la sentenza d'appello abbia dato per scontato che le percentuali di ricarico non fossero state contestate nell'atto di appello. Dalla lettura stessa del motivo emerge al la sua infondatezza in quanto la ricorrente sostiene che la contestazione delle percentuali di ricarico doveva ritenersi implicita nella avvenuta contestazione delle poste attive e passive. Ma è evidente che altro è porre in forse la esistenze di una spesa, o di una entrata, altro è contestare la percentuale di ricarico cioè lo strumento contabile con cui si deduce dalla spesa, o dalla entrata, il guadagno dell'impresa. E nel secondo motivo di ricorso non si sostiene che anche questo secondo profilo abbia costituito oggetto di contestazione in appello. In definitiva il ricorso deve essere rigettato.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese che liquida in € 3.100 (di cui 3.000 per onorari) oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il giorno 11 marzo 2003. IL CONSIGLIERE EST,те IL PRESIDENTE Conthella Oresta - - IL CANCELLIERE CL DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 GETT 2684 Arnaldo Casano IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano Oggi ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA