Sentenza 30 ottobre 2008
Massime • 1
La prova dell'avvenuta partecipazione alla rieducazione, richiesta ai fini della concessione della liberazione anticipata ai detenuti in espiazione di pena, non è esclusa dalla circostanza che l'interessato sia stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., essendo diversi i parametri di valutazione propri del giudizio di prevenzione rispetto a quelli cui occorre far riferimento per la concessione del predetto beneficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/10/2008, n. 47015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47015 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 30/10/2008
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2912
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 015110/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EN MA N. IL 14/03/1964;
avverso ORDINANZA del 25/03/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARMANO ULIANA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'Angelo Giovanni:
annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
NA MA a mezzo del suo difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Lecce del 25.03.2008, depositata in data 26.03.2008, di conferma dell'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Lecce del 03.12.2007 che, statuendo sulla richiesta di liberazione anticipata, aveva rigettato la domanda in relazione a vari semestri di pena espiata.
A sostegno dell'impugnazione deduceva la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza di motivazione in relazione a quanto dedotto dal difensore con i motivi di reclamo. Infatti, secondo il ricorrente, l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Lecce si era limitata ad affermare il principio che la semplice pendenza di un procedimento penale, per un fatto che sarebbe stato commesso oltre due anni dopo il termine del periodo di cui alla richiesta di liberazione anticipata, indicava "in modo chiaro l'assenza di una effettiva prova di partecipazione all'opera rieducativa...", senza tener conto che l'unico parametro di riferimento avrebbe dovuto essere la regolarità o meno della condotta inframuraria.
Come secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione delle norme dell'ordinamento penitenziario in tema di concessione della liberazione anticipata.
Infatti il Tribunale di Sorveglianza di Lecce aveva motivato il rigetto del reclamo in relazione al secondo periodo di carcerazione sofferto a titolo di custodia cautelare (dal 21.01.04 al 05.07.06) introducendo due elementi di giudizio che nulla avevano a che vedere con i parametri di cui al D.P.R. n. 230 del 2000, art. 103, comma 2, gli unici che il Giudice del merito è tenuto ad esaminare e valutare nelle richieste di concessione della liberazione anticipata. Del tutto ininfluente risultava, infatti, il riferimento alla conferma della applicazione della Sorveglianza Speciale di P.S., misura di prevenzione e non di sicurezza, ed il riferimento alla relazione di sintesi redatta il 05 marzo 2008, che limitando le sue osservazioni a partire dalla data del 30 maggio 2007 nulla aveva a che vedere con i periodi di carcerazione di cui alla richiesta di concessione della liberazione anticipata che terminavano alla data del 05.07.2006.
OSSERVA IN DIRITTO
Per la concessione del beneficio della liberazione anticipata occorre la prova di una fattiva e convinta adesione all'opera di rieducazione, desumibile - sulla base dei criteri di cui all'art. 94, comma 2, regolamento penitenziario - da fatti positivi rivelatori dell'evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente validi.
In relazione ai semestri dal 25-11-96 al 18-8-97, dal 19-8-97 al 29-3- 99, dal 30-4-99 al 7-1-2000 il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto di poter trarre la prova della mancata adesione del ricorrente all'opera di rieducazione dalla sola circostanza che per il 2002 egli risultava imputato in un procedimento penale pendente per tentata estorsione.
La Corte osserva che in materia di misure alternative alla detenzione non può conferirsi decisiva rilevanza alla pendenza di un procedimento penale nei confronti del detenuto senza una approfondita valutazione dei fatti specifici che vi hanno dato origine, costituenti concreta manifestazione della sua condotta, e degli elementi acquisiti.
Inoltre è principio consolidato che in tema di liberazione anticipata la valutazione della condotta deve essere frazionata per ciascun semestre anche se non può escludersi la possibilità che tale valutazione possa estendersi in negativo anche ai semestri contigui, qualora il condannato abbia mantenuto una condotta particolarmente grave e sintomatica, tanto da lasciar desumere la sua mancanza di partecipazione all'opera di rieducazione per tutto il periodo precedente. Orbene, nel caso di specie, il Tribunale, oltre a non aver fornito una adeguata motivazione in ordine alla mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione per tutto il periodo in esame che va dal 25-11-96 al 7-1-2000, ha ancorato il proprio giudizio negativo alla pendenza di un procedimento penale per un reato commesso due anni dopo, quindi un periodo che sicuramente non può ritenersi contiguo al periodo oggetto di valutazione. In relazione ai semestri dal 24-1-2004 al 24-11-2004 e dal 25-11-2004 al 5-7-2006, il Tribunale ha dato rilievo alla conferma della misura di sicurezza della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno da parte della Corte di appello di Lecce in data 13-4-2006, sovrapponendo le valutazioni adottate per l'applicazione di una misura di prevenzione con quelle per l'applicazione di un beneficio penitenziario. Infatti la prova dell'avvenuta partecipazione all'opera di rieducazione, richiesta ai fini della concessione ai detenuti in espiazione di pena del beneficio della liberazione anticipata previsto dall'art. 54 dell'ordinamento penitenziario non può dirsi esclusa dalla circostanza che l'interessato sia stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, diversi essendo i parametri di valutazione propri del giudizio di prevenzione rispetto a quelli ai quali occorre far riferimento ai fini della concessione o meno del beneficio anzidetto (Cass. 1^ sez. penale n. 1679/94). Inoltre sono state utilizzate le conclusioni di una relazione di sintesi del 5-3-2008, ben lontana dai periodi oggetto di valutazione,che decorrono dal 21-1-2004 al 5-7-2006. L'ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Lecce per un nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo esame al tribunale di Sorveglianza di Lecce.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2008