Sentenza 28 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/12/2002, n. 18343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18343 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITA IA1 8 34 3 / 0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.n.13626/0000 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Cron.43124 Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud.
2.10.02 Dott. Pasquale PICONE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: I.M.I.C. s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. TR RA, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Ceresio, 24 presso l'avv. Carlo Acquaviva, rappresentata e difesa dall avv. Gaetano Sorbello giusta procura a margine;
- ricorrente -
3833
contro
Di Domizio Croce, elettivamente domiciliato in Roma alla via Duilio 13, presso l'avv.Bruno Petrelli, rappresentato e difeso giusta procura a margine dall'avv. Domenico Bucca;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 1849 del 25.1.2000, reg. gen. n.2226/99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera ,che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 25.1.2000 il Tribunale di Patti, decidendo sull'appello proposto dalla I.M.C. s.r.l. nei confronti di Di Domizio Croce, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando la condanna dell'appellante al pagamento di somme per lavoro straordinario non retribuito nel periodo gennaio 1990- marzo 1995. Il Tribunale, premesso in motivazione che non sussisteva incapacità a testimoniare dei colleghi di lavoro dell'appellato che avevano proposta analoga causa, osservava che le contrarie deposizioni di altri lavoratori non avevano valenza negativa sull'assunto dell'appellato in quanto questi testi lavoravano in altro reparto, nel quale non si svolgeva lavoro straordinario, e non potevano riferire sull'orario del reparto in cui lavorava l'appellato. Aggiungeva che altre deposizioni avevano confermato l'assunto del Di Domizio, che era anche riscontrato dal comportamento processuale del datore di lavoro che non aveva esibito i cartellini di presenza recanti l'orario di lavoro. Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo la s.r.l. I.M.I.C., resiste controricorso il Di Domizio. -2- MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di valutare le deposizioni rese dai dipendenti al Procuratore della Repubblica in un processo penale nelle quali sarebbe stato confermato quanto assunto dalla società in ordine alla durata dello straordinario ed alla sua retribuzione. La censura è inammissibile. La ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, cfr. tra le tante Cass. nn. 2838, 4684, 4754, 11386 del 1999 e n.2802 del 2000, omette di indicare i testi e di trascrivere le loro deposizioni, impedendo al Collegio, cui è precluso l'esame degli atti, di verificare la loro decisività. Omette ancora di precisare se le prove assunte nel procedimento penale siano state acquisite nel presente processo ed, infine, se la questione della valenza di queste deposizioni sia stata dedotta nel giudizio di merito. Si deve in conseguenza concludere che si è inammissibilmente proposta una questione di fatto nuova nel giudizio di legittimità. Le spese seguono la soccombenza, sono liquidate nel dispositivo ed attribuite al procuratore del controricorrente che ha dichiarato di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari. 1 -3- 1 395 7 VIT NES IV OLLINIC O Y ES INTO A 'OALSIÐIE TONIO VISOJINI VⱭ ZLNES
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese in € 13 oltre € 2000,00 di onorario in favore dell'avv. Domenico Bucca distrattario. Il Presidente Il Consigliere est. Gizlichan I will "Fern and fulТаш IL CANCELLIERECANCELLIES.M Depositato in Cancelleria Boggi, 28016 201 IL CANCELLIERE The - 4-