Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2005, n. 9316
CASS
Sentenza 12 dicembre 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È abnorme, perché determina una stasi del processo non rimediabile altrimenti e provoca altresì una regressione non consentita del processo alla fase delle indagini preliminari, l'ordinanza con la quale il giudice di pace dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio per non essere stato notificato all'imputato l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen., disponendo quindi la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Infatti, nel procedimento penale davanti al giudice di pace, deve escludersi l'applicabilità dell'art. 415 bis cod. proc. pen., trattandosi di adempimento che non è espressamente previsto dal D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, ed anzi, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto, che dispone l'osservanza delle norme contenute nel codice di procedura penale "in quanto applicabili", è inapplicabile anche in via di interpretazione sistematica, in quanto inconciliabile con la speditezza del procedimento voluta dal legislatore.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2005, n. 9316
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9316
    Data del deposito : 12 dicembre 2005

    Testo completo