Sentenza 12 dicembre 2005
Massime • 1
È abnorme, perché determina una stasi del processo non rimediabile altrimenti e provoca altresì una regressione non consentita del processo alla fase delle indagini preliminari, l'ordinanza con la quale il giudice di pace dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio per non essere stato notificato all'imputato l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen., disponendo quindi la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Infatti, nel procedimento penale davanti al giudice di pace, deve escludersi l'applicabilità dell'art. 415 bis cod. proc. pen., trattandosi di adempimento che non è espressamente previsto dal D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, ed anzi, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto, che dispone l'osservanza delle norme contenute nel codice di procedura penale "in quanto applicabili", è inapplicabile anche in via di interpretazione sistematica, in quanto inconciliabile con la speditezza del procedimento voluta dal legislatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2005, n. 9316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9316 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 12/12/2005
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 2123
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 025694/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE DI FIRENZE;
nei confronti di:
1) PE DR N. IL 16/02/1983;
avverso ORDINANZA del 23/09/2002 GIUDICE DI PACE di CASTELFIORENTINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette/sentite le conclusioni del P.G..
La Corte:
OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 23 settembre 2002 del Giudice di pace di Castelfiorentino che ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio, emesso nei confronti di PE DR, per non essere stato notificato al medesimo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall'art. 415 bis del codice di rito, disponendo quindi la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Secondo il ricorrente l'avviso in questione non sarebbe dovuto nel procedimento davanti al giudice di pace.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto in conformità delle conclusioni del Procuratore generale presso questo Ufficio. Il primo problema da esaminare è quello relativo alla ammissibilità dell'impugnazione. Il provvedimento in questione non è infatti, in astratto, impugnabile e può divenirlo solo se viene considerato abnorme.
Le sezioni unite di questa Corte hanno in più occasioni ribadito (v. Cass., sez. un., 24 novembre 1999 n. 26, Magnani e 20 dicembre 1997 n. 17, Di Battista) che si caratterizza per abnormità non soltanto il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale ma, altresì, quello che, pur essendo in astratto espressione di un legittimo potere, si esplichi, al di là di ogni ragionevole limite, al di fuori dei casi consentiti o delle ipotesi previste. Si è precisato, in queste decisioni, che l'abnormità dell'atto può riguardare tanto il profilo strutturale (quando l'atto si pone al di fuori del sistema normativo) quanto il profilo funzionale (quando, pur non ponendosi al di fuori del sistema, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo).
Orbene quest'ultima ipotesi si verifica nel caso in esame atteso che l'erroneità della soluzione adottata dal Giudice ha determinato una stasi del processo non rimediabile altrimenti ed ha altresì provocato una regressione non consentita del processo alla fase delle indagini preliminari.
Come già affermato in una recente decisione di questa medesima sezione (sentenza 15 ottobre 2003 n. 18917, Granato) la correttezza della soluzione adottata dal giudice è da escludere. Il giudice non ha fornito giustificazione del suo orientamento ma è da ritenere che la sua valutazione sia fondata sul disposto del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2, comma 1, nella parte in cui stabilisce che "per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale". Dunque il giudice di pace ha ritenuto applicabile al procedimento davanti a lui instaurato la norma di cui trattasi. Il primo rilievo attiene alla compatibilità dell'adempimento previsto dall'art. 415 bis citato con i fini deflattivi e con le esigenze di celerità connaturati al procedimento davanti al giudice di pace non tanto per l'avviso di per sè considerato quanto per lo sviluppo di ulteriori attività investigative o d'indagine cui l'avviso può dar luogo.
Sotto il profilo formale deve invece osservarsi che l'art. 20, lett. f, prevede che la citazione contenga l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato presso la segreteria;
questa disciplina non è incompatibile con quella prevista dall'art. 415 bis ma è da rilevare che la tesi criticata comporterebbe la parziale duplicazione degli adempimenti, in ogni caso la norma sembra dimostrare che, in un'ottica di contemperamento delle esigenze di celerità e di quelle di garantire appieno il diritto di difesa, l'assetto ricordato sembra delineare una decisa opzione del legislatore per la garanzia differita di conoscenza degli atti delle indagini preliminari.
Ma un ulteriore argomento di carattere logico può trarsi sia dalla disciplina dei riti speciali improntati a caratteristiche di speditezza (giudizio immediato, direttissimo e per decreto) per i quali non è previsto l'avviso in questione sia dal testo dell'art. 550 c.p.p., comma 1 che, nel caso di citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica, neppure prevede la piena l'applicabilità delle disposizioni contenute nell'art. 415 bis, ma solo "in quanto compatibili", a dimostrazione dell'intendimento del legislatore di aver voluto graduare l'applicabilità della norma.
Del resto la Corte costituzionale, esaminando il contiguo problema dell'applicabilità dell'art. 415 bis al procedimento per decreto, ha ribadito che "il dettato costituzionale, da un lato, non impone che il contradditorio si esplichi con le medesime modalità in ogni tipo di procedimento e, soprattutto, che debba sempre essere collocato nella fase iniziale del procedimento stesso ... ". E ciò conforta l'interpretazione proposta anche sotto il profilo della legittimità costituzionale essendo, nel procedimento davanti al giudice di pace, soltanto posposto l'esercizio più ampio delle garanzie difensive. Alle considerazioni in precedenza svolte consegue l'accoglimento del ricorso con l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Giudice che l'ha pronunziato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Castelfiorentino per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2006