Cass. pen., sez. II, sentenza 28/06/2006, n. 31233
CASS
Sentenza 28 giugno 2006

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Massime1

In tema di c.d. "contestazione a catena", avuto riguardo alla parziale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., nella parte in cui esso "non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della precedente ordinanza" (sentenza della Corte costituzionale n. 408 del 2005), deve ritenersi che la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai sensi della citata disposizione normativa, operi anche nel caso che i fatti non connessi formino oggetto di procedimenti diversi, allorché risulti che vi sarebbe stata la possibilità di una contestazione unitaria alla quale, per qualsiasi ragione, sia stata preferita una contestazione frazionata in ordinanze successive. (Nella specie le varie ordinanze cautelari erano state emesse nell'ambito di procedimenti diversi ma instaurati tutti presso il medesimo ufficio giudiziario).

Commentario1

  • 1Misure cautelari, pluralità di ordinanze, fatti diversi non connessi, retrodatazioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 giugno 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/06/2006, n. 31233
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31233
Data del deposito : 28 giugno 2006

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