Sentenza 4 febbraio 2002
Massime • 1
Nei reati contro l'onore, l'esimente della provocazione è applicabile anche nel caso in cui la reazione dell'agente sia stata diretta contro persona diversa dal provocatore, quando quest'ultimo sia legato all'offeso da rapporti tali da giustificare, alla stregua delle comuni regole di esperienza, lo stato d'ira e quindi la reazione offensiva. (Fattispecie relativa alle offese profferite dall'imputato nei confronti dell'amante della moglie. In motivazione è stato peraltro precisato che, nell'adulterio, il fatto ingiusto, che si consuma ai danni del coniuge tradito, è addebitabile, non solo all'altro coniuge, ma anche al partner di costui).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/02/2002, n. 13162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13162 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IETTI GUIDO Presidente del 04/02/2002
Dott. CALABRESE RENATO LUIGI Consigliere SENTENZA
Dott. MARINI PIER FRANCESCO Consigliere N. 00154
Dott. CICCHETTI NUNZIO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DI POPOLO ANGELO Consigliere N. 022799/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AN CO n. 1.06.1963
nel procedimento penale a carico di AT DI N. IL 01/09/1942 avverso SENTENZA del 18/10/2000 CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fabrizio Hanna Danesi che ha concluso per il rigetto del ricorso;
O S S E R V A
La corte abruzzese, in riforma della sentenza di con danna pronunciata dal Pretore di Lanciano il 20 dicembre 1996, ha assolto ID AL dai reati ascrittigli perché persona non punibile per aver agito in stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui. All'imputato erano stati contestati i reati di ingiuria e diffamazione per aver offeso l'onore e la reputazione di CO IA affermando che costui era l'amante della propria moglie IA ELEL, era un verme e un vigliacco.
Ricorre per cassazione agli effetti civili CO IA, deducendo:
1) violazione di legge in ordine alla produzione ed acquisizione nel giudizio d'appello della sentenza di separazione dei coniugi AL/ELEL, non passata in giudicato;
2) violazione di legge in merito alle risultanze dell'esame dell'imputato e della deposizione della testimone escussa;
3) violazione di legge e vizi motivazionali sulla ritenuta sussistenza della esimente ex art.599 comma 2 c.p.. Il ricorso non merita accoglimento.
È indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte il principio per il quale la sentenza impugnata, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul dictum del giudice di merito;
nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza quelle dichiarazioni, nonostante la presenza di altri elementi probatori di per se ritenuti non sufficienti a giustificare identico convincimento(cfr., da ultimo, Sez. Un. 21 giugno 2000, Tammaro). Ciò non pub dirsi che si sia verificato nel caso in esame, nel quale il ragionamento giudiziale sull'esistenza d'una effettiva relazione sentimentale coltivata con il IA dalla moglie dell'imputato, anche a voler ritenere l'inutilizzabilità dei dati risultanti dalla cennata decisione civile per le ragioni esposte in ricorso, risulta egualmente ancorato ad un solido quadro probatorio, desunto dalle plausibili accuse mosse ... dall'imputato e dalle convergenti dichiarazioni rese da una testimone, escludenti che l'addebitata infedeltà fosse un parto del la fantasia del prevenuto;
e resiste comunque all'elisione del dato viziato.
E, non essendo tentabile in questa sede, come pur auspicato dal ricorrente, una rivalutazione del compendio probatorio delibato dal giudice di secondo grado, che risulterebbe fatalmente invasivo del merito, devono perciò essere disattesi i primi due motivi di impugnazione.
Sorte migliore non può essere riconosciuta alle ulteriori doglianze. Ineccepibile e pienamente condivisibile è il principio di diritto al quale, pur errando nella citazione del la massima giurisprudenziale che lo enuncia, si è ispirato la corte territoriale, secondo il quale nei reati contro l'onore l'esimente della provocazione è applicabile anche nel caso in cui la reazione dell'agente sia stata diretta contro persona diversa dal provocatore, quando quest'ultima (nella specie la moglie infedele) sia legato all'offeso (nella specie, l'amante) da rapporti tali da giustificare, alla stregua delle comuni regole di esperienza, lo stato d'ira e quindi la reazione offensiva (Cass. Sez. 5^, 4 luglio 1986, Mercando;
Sez. 2^, 14 gennaio 1966, Forestieri); non senza, peraltro, omettere di considerare che, a ben vedere, nell'adulterio il fatuo ingiusto che si consuma ai danni del coniuge tradito proviene non solo dall'altro coniuge ma anche dal comportamento del suo partner.
È poi risaputo che il carattere di immediatezza richiesto dall'art.599 comma 2 c.p. deve essere inteso in senso relativo, cioè in rapporto alle circostanze speciali, soggettive ed oggettive, del caso concreto. Sicché appare incensurabile in questa sede la motivazione esibita dall'impugnata sentenza i che tale carattere ravvisa ricavandolo dall'essersi il fatto ingiusto altrui protratto nel tempo, reiterandosi ogni qualvolta la moglie dell'imputato e l'amico avevano occasione di frequentarsi, dando luogo a condotte reattive peraltro numericamente circoscritte ed anche temporalmente limitate: ed anche sul punto il dedotto vizio di motivazione si traduce nella prospettazione di un parere alternativo, rispetto alla valutazione fatta propria dal giudice di merito con argomenti esenti da ogni vizio di sorta.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con il carico delle ulteriori spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2002