Sentenza 1 luglio 2003
Massime • 1
È ammissibile l'istanza di riesame di un provvedimento di sequestro probatorio di documentazione, successivamente restituita dal pubblico ministero previa estrazione di copie, sussistendo l'interesse del richiedente a verificare che l'uso del mezzo tendente all'acquisizione della prova sia avvenuto nei casi ed entro i limiti previsti dalla Legge (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame che, nel ritenere inammissibile per carenza di interesse la richiesta di riesame proposta dell'indagato, aveva omesso di svolgere la richiesta attività di controllo sulla sussistenza del fumus commissi delicti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2003, n. 36775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36775 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2003 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Renato ACQUARONE Presidente
Dott. Ilario Salvatore MARTELLA Consigliere
Dott. Antonio Stefano AGRÒ Consigliere
Dott. Francesco IPPOLITO Consigliere
Dott. Agnello ROSSI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO AN, nato ad [...] il [...];
avverso l'ordinanza, in data 25.11.2002, del Tribunale di Udine;
letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Ilario Salvatore MARTELLA;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Elisabetta CESQUI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con provvedimento in data 22.11.2002 il Tribunale di Udine dichiarava inammissibile l'istanza di riesame proposta da CO AN, indagato per i reati di cui agli artt. 319, 321 c.p.p., avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. di Udine in data 26.10.2002 a carico del predetto.
Assumeva l'istante l'illegittimità del sequestro stante l'indeterminatezza delle cose che si sarebbero dovute ricercare e successivamente sequestrare, mancando qualsivoglia collegamento con una precisa ipotesi di reato;
nonché la nullità o illegittimità del sequestro stante l'insussistenza del fumus delicti per indeterminatezza della fattispecie di reato in ordine alla quale si procedeva quanto a tempo, luogo e modalità del commesso reato. In data 12.11.2002 il P.M., nel trasmettere al Tribunale il decreto e i verbali di sequestro, trasmetteva altresì il decreto di data 4.11.2002 e i verbali di restituzione del 7.11.2002. Ciò stante, instando il difensore per l'annullamento del decreto impugnato, il giudice a quo riteneva inammissibile la richiesta per intervenuta carenza di interesse al ricorso, sul rilievo che la restituzione aveva avuto per oggetto tutta la documentazione sequestrata, in originale e senza eccezione di sorta e risultando il dissequestro già eseguito.
2. Con il proposto ricorso per cassazione il CO eccepisce:
- vizio di violazione di legge: l'ordinanza è nulla e/o illegittima per violazione dell'art. 257 c.p.p., individuando il proprio interesse a ricorrere nella caducazione del provvedimento che aveva legittimato la adozione di tale misura;
nel caso di specie la res sottoposta a sequestro non era stata propriamente "dissequestrata", ma solo materialmente restituita in quanto il fine cui il provvedimento di sequestro probatorio era diretto veniva altrimenti raggiunto (trattenendo le fotocopie dei documenti sequestrati ai fini probatori);
- vizio di violazione di legge: l'ordinanza e il decreto presupposto sono nulli e/o illegittimi per violazione dell'art. 252 c.p.p. e ciò perchè il provvedimento in questione risultava privo di un preciso riferimento alle cose da sequestrare;
tale mezzo di ricerca e di assicurazione della prova è legittimo fintanto che è individuabile il collegamento con l'ipotesi di reato;
- l'ordinanza e il decreto presupposto sono, altresì, nulli e/o illegittimi per violazione dell'art. 253 c.p.p.. Difetta nel provvedimento che dispone il sequestro il riferimento alla fattispecie criminosa contestata nei suoi estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione, non essendo sufficiente un generico richiamo alla qualificazione della fattispecie criminosa, privo di ogni indicazione circa le esigenze probatorie perseguite, non essendo consentito utilizzare il sequestro penale come fonte della notizia di reato.
3. Il ricorso è fondato.
Non è dubbio che per proporre richiesta di riesame del provvedimento di sequestro occorre non solo che il richiedente risulti legittimato, ma anche che questi vi abbia interesse. Tale interesse va individuato non nella restituzione della cosa, quanto con riferimento alla possibilità che dal riesame consegua il dissequestro del bene. Il che vale a dire che l'interesse atto a sostenere l'istanza di riesame è quello diretto alla cessazione del vincolo di indisponibilità e ciò a prescindere dall'interesse alla restituzione.
Nella fattispecie la richiesta di riesame è stata, appunto, correlata alla sussistenza di un interesse diverso rispetto a quello della restituzione del bene, in quanto fondata sull'esigenza di verificare che l'uso del mezzo tendente all'acquisizione della prova fosse avvenuto nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge. Il Tribunale adito, invece, ha ritenuto che il risultato a cui tendeva l'impugnazione era stato raggiunto con il dissequestro della documentazione da parte del P.M., pur essendo stata estratta copia acquisita al fascicolo procedimentale.
Non può, tuttavia, ritenersi che tale decisione valga a vanificare l'interesse del richiedente, avendo il giudice adito omesso di svolgere la richiesta attività di controllo, non esercitando una verifica dell'accusa, con l'accertare l'astratta configurabilità del reato contestato.
E, invero, alla giurisdizione compete pur sempre il potere-dovere di espletare il controllo di legalità: l'accertamento del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che pur non potendo essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, vanno pur sempre valutati così come esposti al fine di verificare se essi consentano di sussumere l'ipotesi considerata in quella tipica (cfr: Cass. Sez. III 12.6.1998, Zanone Poma).
Alla stregua dei suesposti rilievi, va disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Udine per la deliberazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Udine per la deliberazione.
Così deciso in Roma, l'1 luglio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 SETTEMBRE 2003.