Sentenza 9 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/2001, n. 3524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3524 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 03-524/ 0 1 IN NOME DEL POPOLA ITALI NO LA CORTI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 8731/00 Cron.7261 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud. 17/01/01 Rel. Consigliere C.C. Dott. NI AMOROSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: SUD EUROPA INDUSTRIE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI AZZARELLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro domiciliato in ROMA RANNISI GIOVANNI, elettivamente VIALE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell'avvocato ANGELO VALLE FUOCO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARMELITA RAUSA, SALVATORE2001 206 MAGGIULLI, giusta delega in atti;
-1- resistente - avverso l'ordinanza del Tribunale di CATANIA, sezione DISTACCATA DI BELPASSO depositata il 17/03/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 17/01/01 dal Consigliere Dott. NI AMOROSO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in camera di Consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. -2- r.g.n. 8731/2000 c.c. 17 gennaio 2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso del 1° ottobre 1998 NN NI adiva il Pretore, sede distaccata di Belpasso, al fine di ottenere il riconoscimento di emolumenti afferenti al risolto rapporto di lavoro con la Sud Europa Industrie srl. La convenuta società costituitasi in giudizio chiedeva il rigetto delle pretese attrici proponendo domanda riconvenzionale. Alla prima udienza il Pretore, rilevato che non era stato esperito il prescritto tentativo di conciliazione, sospendeva il giudizio ed assegnava il termine di gg. 60 per tale adempimento. Successivamente, dopo il tentativo di conciliazione, il NN riassumeva il giudizio con atto depositato il 24/11/99. Ricostituitosi il contraddittorio alla prima udienza del 15 marzo avanti al giudice della sede distaccata di Belpasso del Tribunale di Catania il procuratore e difensore della società Sud Europa Industrie s.r.l. chiedeva che il processo venisse rimesso alla sede centrale del Tribunale di Catania per essere assegnato ad un giudice della sezione lavoro competente per materia. Il Giudice della sede distaccata di Belpasso ha ritenuto la propria competenza a decidere in quanto il processo era stato incardinato in data molto antecedente al 2/6/99 (data dell'istituzione del giudice unico di primo grado). 3 Hly Avverso tale ordinanza del 15 marzo 2000, depositata il 17 marzo 2000 e comunicata il 25 marzo 2000, la società SUD EUROPA INDUSTRIE ha proposto ricorso per regolamento di competenza notificato il 21 aprile 2000. Il NN ha resistito con memoria difensiva. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile. - che è stata pronunciata dal tribunale di Catania, L'ordinanza - hasezione distaccata di Belpasso, in composizione monocratica respinto la richiesta di trasmissione degli atti al tribunale di Catania, sede centrale, formulata dalla parte resistente. La regolamento di quale ora si duole di tale ordinanza con competenza censurando il mantenimento della competenza del giudice della sede distaccata di Belpasso. Ma è di tutta evidenza che la traslazione del giudizio dal pretore al tribunale a seguito dell'istituzione del giudice unico -traslazione invocata dalla parte ricorrente c'è già stata, tant'è che l'ordinanza è stata resa (non già dal pretore, bensì) dal tribunale di Catania, ancorché della sede distaccata di questione diBelpasso. Ed allora residua solo la diversa attribuzione della controversia alla sede centrale (come richiede 4 на la ricorrente) ovvero a quella distaccata (secondo l'ordinanza impugnata) del tribunale di Catania. Per questo profilo - che è l'unico fatto valere con il ricorso - soccorre la giurisprudenza diper regolamento di compet enza questa Corte che ha ritenuto che i rapporti tra la pretura circondariale e le sue sezioni distaccate ai fini della distribuzione del lavoro si pongono in termini non di competenza territoriale, bensì di organizzazione interna dell'ufficio sulla base di disposizioni aventi natura di pronuncia ordinatoria, sottratte, percio stesso, ai mezzi di impugnazione ordinari, e nemmeno suscettibili di regolamento di competenza (ex plurimis Cass. 15 settembre 1999 n.9824); principio questo applicabile tra sede anche ai rapporti nell'ambito dello stesso tribunale principale e sede distaccata. Il ricorso pertanto, èè inammissibile. 1 Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente al pagamento, delle spese di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in lire 15.000 oltre lire un milione cinquecentomila per onorario d'avvocato. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente ee (NI Amoroso) (Angelo w Made in Auveco G w в Phel 5 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria E Oggi 9 MAR 2001 R P IL CANCELLIERE Q