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Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19890 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. EK UR EN nato in [...] il [...] 2. TT EP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE di APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 13 marzo 2025 la Corte d’Appello di Palermo confermava la sentenza emessa il 18 maggio 2023 dal Tribunale di Trapani con la quale gli imputati FE AY NC e LE SE erano stati dichiarati colpevoli dei reati di ricettazione loro rispettivamente ascritti e condannati alle pene di legge. In particolare, a FE era stato contestato di avere, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, ricevuto da soggetti ignoti, consapevole della provenienza delittuosa del bene, un telefono cellulare provento di furto in danno di Penale Sent. Sez. 2 Num. 19890 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 18/03/2026 2 DD BE, detenendolo almeno dalle ore 24.44.01 del 17 novembre 2017 alle ore 16.20.30 del 19 novembre 2017. A LE era stato contestato di avere, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, ricevuto da FE, consapevole della provenienza delittuosa del bene, il suddetto telefono cellulare, detenendolo almeno dalle ore 15.46.13 del 19 novembre 2017 alle ore 23.18.12 del 12 dicembre 2017. 2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distinti atti, entrambi gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, chiedendone l’annullamento. 3. La difesa di LE articolava un unico motivo, con il quale deduceva erronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione e travisamento della prova, e ancora violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Assumeva che il LE aveva dimostrato la propria buona fede rappresentando in maniera puntuale e attendibile le circostanze nelle quali aveva ricevuto il telefono cellulare provento di furto, affermando in particolare di averlo ricevuto in prestito dal coimputato, suo amico, poiché il proprio si era guastato, e precisando che nell’occasione era stato rassicurato dall’FE sulla provenienza lecita del bene, che aveva affermato di aver acquistato da altro soggetto. 4. La difesa di FE articolava due motivi. 4.1. Con il primo il primo deduceva erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e insufficienza della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, assumendo che non vi era prova certa del fatto che il ricorrente fosse consapevole della provenienza delittuosa del bene. 4.2. Con il secondo motivo deduceva inosservanza dell’art. 131-bis cod. pen. assumendo che il giudice di merito non aveva dato la giusta rilevanza alla condotta posta in essere dal ricorrente. 5. In data 27 febbraio 2027 la difesa di LE ha depositato conclusioni scritte;
anche la difesa di FE, in data 17 marzo 2026 ha depositato conclusioni scritte. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del LE è fondato. Il ricorrente, invero, ad onta del rilievo della Corte d’appello secondo il quale lo stesso avrebbe omesso di fornire plausibili giustificazioni in ordine alla ricezione dell’apparecchio, ha in realtà chiarito – in termini oggettivamente plausibili – di avere ricevuto il telefono cellulare dall’amico FE, odierno coimputato, che glielo aveva consegnato in prestito perché il proprio apparecchio aveva avuto un guasto ed era inutilizzabile. La motivazione resa dalla Corte territoriale risulta, sul punto, manifestamente illogica, per avere la medesima Corte ritenuto in capo al LE la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene ricevuto sulla scorta di una circostanza – la omessa spiegazione delle modalità di ricezione del telefono – in realtà non rispondente al vero. Deve, sotto altro profilo, osservarsi che il dato relativo alla conoscenza da parte del ricorrente del fatto che l’apparecchio contenesse dati riferibili ad altro soggetto, utilizzato dalla Corte di merito per ritenere in capo al LE la consapevolezza della provenienza delittuosa del telefono, in realtà non è indicativo della sussistenza del dolo della ricettazione, dovendosi considerare che tale conoscenza è sorta in capo al ricorrente necessariamente in un momento successivo alla ricezione del bene, laddove la sussistenza dell’elemento soggettivo della ricettazione deve essere valutata, evidentemente, nel momento in cui si perfeziona il reato, che per il delitto di ricettazione coincide con il momento in cui il soggetto agente riceve il bene di provenienza illecita. Si deve ulteriormente osservare che la consapevolezza del fatto che l’apparecchio contenesse dati riferibili a terze persone non può essere ritenuta unicamente indicativa della conoscenza della provenienza delittuosa del bene, dovendosi considerare che anche un telefono cellulare di provenienza lecita che sia già appartenuto ad altro soggetto può ben contenere dati relativi a quest’ultimo. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del LE perché il fatto non costituisce reato. 2. Il ricorso di FE è, invece, inammissibile. 2.1. Il primo motivo appare manifestamente infondato. 4 Ed invero, in relazione alla posizione di FE la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità e condiviso da questo Collegio, secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (v., ex multis, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, [...], Rv. 268713 – 01; in motivazione, la S. C. ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa). Nel caso di specie, in effetti, FE non ha fornito alcuna indicazione caratterizzata da plausibilità in relazione alla provenienza del bene, essendosi limitato ad affermare in maniera del tutto generica di averlo acquistato da terzi, così che la Corte d’appello correttamente ha ritenuto in capo al ricorrente la sussistenza del dolo del reato contestato. 2.2. Il secondo motivo non è consentito poiché, nella parte in cui si lamenta che la Corte territoriale non avrebbe “dato la giusta rilevanza alla condotta posta in essere dall’odierno ricorrente”, risulta evidentemente teso a una rivalutazione degli elementi di prova utilizzati dai giudici di merito, inammissibile nella presente sede. 3. In conclusione, alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di LE perché il fatto non costituisce reato. Il ricorso di FE deve essere dichiarato inammissibile e pertanto quest’ultimo deve essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento;
in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso di FE sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il medesimo versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
5 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LE SE perché il fatto non costituisce reato. Dichiara inammissibile il ricorso di FE AY NC che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MI VI AN EG
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 13 marzo 2025 la Corte d’Appello di Palermo confermava la sentenza emessa il 18 maggio 2023 dal Tribunale di Trapani con la quale gli imputati FE AY NC e LE SE erano stati dichiarati colpevoli dei reati di ricettazione loro rispettivamente ascritti e condannati alle pene di legge. In particolare, a FE era stato contestato di avere, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, ricevuto da soggetti ignoti, consapevole della provenienza delittuosa del bene, un telefono cellulare provento di furto in danno di Penale Sent. Sez. 2 Num. 19890 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 18/03/2026 2 DD BE, detenendolo almeno dalle ore 24.44.01 del 17 novembre 2017 alle ore 16.20.30 del 19 novembre 2017. A LE era stato contestato di avere, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, ricevuto da FE, consapevole della provenienza delittuosa del bene, il suddetto telefono cellulare, detenendolo almeno dalle ore 15.46.13 del 19 novembre 2017 alle ore 23.18.12 del 12 dicembre 2017. 2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distinti atti, entrambi gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, chiedendone l’annullamento. 3. La difesa di LE articolava un unico motivo, con il quale deduceva erronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione e travisamento della prova, e ancora violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Assumeva che il LE aveva dimostrato la propria buona fede rappresentando in maniera puntuale e attendibile le circostanze nelle quali aveva ricevuto il telefono cellulare provento di furto, affermando in particolare di averlo ricevuto in prestito dal coimputato, suo amico, poiché il proprio si era guastato, e precisando che nell’occasione era stato rassicurato dall’FE sulla provenienza lecita del bene, che aveva affermato di aver acquistato da altro soggetto. 4. La difesa di FE articolava due motivi. 4.1. Con il primo il primo deduceva erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e insufficienza della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, assumendo che non vi era prova certa del fatto che il ricorrente fosse consapevole della provenienza delittuosa del bene. 4.2. Con il secondo motivo deduceva inosservanza dell’art. 131-bis cod. pen. assumendo che il giudice di merito non aveva dato la giusta rilevanza alla condotta posta in essere dal ricorrente. 5. In data 27 febbraio 2027 la difesa di LE ha depositato conclusioni scritte;
anche la difesa di FE, in data 17 marzo 2026 ha depositato conclusioni scritte. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del LE è fondato. Il ricorrente, invero, ad onta del rilievo della Corte d’appello secondo il quale lo stesso avrebbe omesso di fornire plausibili giustificazioni in ordine alla ricezione dell’apparecchio, ha in realtà chiarito – in termini oggettivamente plausibili – di avere ricevuto il telefono cellulare dall’amico FE, odierno coimputato, che glielo aveva consegnato in prestito perché il proprio apparecchio aveva avuto un guasto ed era inutilizzabile. La motivazione resa dalla Corte territoriale risulta, sul punto, manifestamente illogica, per avere la medesima Corte ritenuto in capo al LE la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene ricevuto sulla scorta di una circostanza – la omessa spiegazione delle modalità di ricezione del telefono – in realtà non rispondente al vero. Deve, sotto altro profilo, osservarsi che il dato relativo alla conoscenza da parte del ricorrente del fatto che l’apparecchio contenesse dati riferibili ad altro soggetto, utilizzato dalla Corte di merito per ritenere in capo al LE la consapevolezza della provenienza delittuosa del telefono, in realtà non è indicativo della sussistenza del dolo della ricettazione, dovendosi considerare che tale conoscenza è sorta in capo al ricorrente necessariamente in un momento successivo alla ricezione del bene, laddove la sussistenza dell’elemento soggettivo della ricettazione deve essere valutata, evidentemente, nel momento in cui si perfeziona il reato, che per il delitto di ricettazione coincide con il momento in cui il soggetto agente riceve il bene di provenienza illecita. Si deve ulteriormente osservare che la consapevolezza del fatto che l’apparecchio contenesse dati riferibili a terze persone non può essere ritenuta unicamente indicativa della conoscenza della provenienza delittuosa del bene, dovendosi considerare che anche un telefono cellulare di provenienza lecita che sia già appartenuto ad altro soggetto può ben contenere dati relativi a quest’ultimo. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del LE perché il fatto non costituisce reato. 2. Il ricorso di FE è, invece, inammissibile. 2.1. Il primo motivo appare manifestamente infondato. 4 Ed invero, in relazione alla posizione di FE la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità e condiviso da questo Collegio, secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (v., ex multis, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, [...], Rv. 268713 – 01; in motivazione, la S. C. ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa). Nel caso di specie, in effetti, FE non ha fornito alcuna indicazione caratterizzata da plausibilità in relazione alla provenienza del bene, essendosi limitato ad affermare in maniera del tutto generica di averlo acquistato da terzi, così che la Corte d’appello correttamente ha ritenuto in capo al ricorrente la sussistenza del dolo del reato contestato. 2.2. Il secondo motivo non è consentito poiché, nella parte in cui si lamenta che la Corte territoriale non avrebbe “dato la giusta rilevanza alla condotta posta in essere dall’odierno ricorrente”, risulta evidentemente teso a una rivalutazione degli elementi di prova utilizzati dai giudici di merito, inammissibile nella presente sede. 3. In conclusione, alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di LE perché il fatto non costituisce reato. Il ricorso di FE deve essere dichiarato inammissibile e pertanto quest’ultimo deve essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento;
in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso di FE sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il medesimo versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
5 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LE SE perché il fatto non costituisce reato. Dichiara inammissibile il ricorso di FE AY NC che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MI VI AN EG