Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19890
CASS
Sentenza 29 maggio 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Accolto
    Mancanza di consapevolezza della provenienza delittuosa

    La Corte ha ritenuto che la spiegazione fornita da LE sulla ricezione del telefono fosse oggettivamente plausibile e che la motivazione della Corte d'Appello fosse illogica nel ritenere la consapevolezza della provenienza delittuosa basandosi su una circostanza non veritiera. Inoltre, la conoscenza del fatto che il telefono contenesse dati di terzi è sorta dopo la ricezione e non è indicativa del dolo al momento del perfezionamento del reato.

  • Rigettato
    Sussistenza dell'elemento soggettivo del reato

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, confermando che la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche da elementi indiretti, come l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza del bene. Nel caso di specie, FE non ha fornito indicazioni plausibili sulla provenienza del telefono, limitandosi ad affermare genericamente di averlo acquistato da terzi.

  • Inammissibile
    Applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ha dichiarato inammissibile questo motivo poiché mira a una rivalutazione degli elementi di prova, operazione non consentita in sede di legittimità.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19890
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19890
    Data del deposito : 29 maggio 2026

    Testo completo