Sentenza 5 dicembre 1997
Massime • 1
L'omessa convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria non comporta l'inutilizzabilità a fini probatori della cosa sequestrata, nonostante la mancata convalida del sequestro, avendo detta convalida la funzione di legittimare la sottrazione del bene sottoposto a sequestro alla sfera di appartenenza del proprietario o di chi ne abbia la disponibilità, e non già di consentire l'utilizzazione processuale del bene in parola a fini probatori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/1997, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pellegrino Senofonte Presidente del 5/12/1997
1. Dott. Aldo Grassi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Olindo Schettino Consigliere N. 3269
3. Dott. Ferdinando Imposimato Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere N. 18632/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AR VA, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza n. 1958/97 del 5-12/3/97, pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli. -Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
-udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
-udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. B. Frangini, con le quali chiede il rigetto del ricorso;
la Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 10/6/96, il Tribunale di Napoli condannava LL AT alla pena di mesi 6 di reclusione, con confisca di quanto in sequestro, in ordine al reato di cui ali, art. 4 L. n. 401/1989, per organizzazione di scommesse clandestine.
Su impugnazione del predetto, la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza sopra indicata, in parziale riforma di quella di primo grado, riduceva la pena a mesi 4 di reclusione.
Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in quanto i giudici del merito avevano fondato la condanna su alcune matrici di biglietti sequestrati dalla polizia giudiziaria, nonostante detto sequestro non fosse stato poi convalidato. Ne deduceva la violazione dell'art. 355 c.p.p., essendo stata utilizzata ai fini della decisione una prova acquisita illegittimamente ex art. 191 C.p.p.. All'odierno dibattimento il P.M. conclude come riportato in premessa. Il ricorso è infondato.
La doglianza de qua ripete pedissequamente quella proposta con l'appello e sulla quale la Corte distrettuale si è pronunziata, ritenendola infondata, con motivazione corretta ed esente da vizi logici, adeguandosi peraltro espressamente all'orientamento di questa Corte Suprema.
La decisione menzionata nella gravata sentenza (Cass. Sez. I, 21 febbraio 1995, n. 1708, Colazzo) rappresenta, infatti, un riferimento puntuale ed esprime un indirizzo dal quale questo Collegio, condividendolo, non ritiene di discostarsi.
L'omessa convalida del sequestro operato dalla p.g. non comporta l'inutilizzabilità ai fini probatori della cosa sequestrata, nonostante la mancata convalida del sequestro, avendo detta convalida la funzione di legittimare la sottrazione del bene sottoposto a sequestro alla sfera di appartenenza del proprietario o di chi ne abbia la disponibilità, e non già di consentire l'utilizzazione processuale del bene in parola, ai fini probatori.
Alla luce di tale principio di diritto, emerge l'infondatezza della doglianza del ricorrente.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2000