Sentenza 29 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/03/2002, n. 4608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4608 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2002 |
Testo completo
C.C. 66660 IN NOME DE046 0 8 /02 REPUBBLICA I.R.PE.F./I.LO.R.: redditi d'impresa; RTE SUPREMA DI CASSAZIONE rettifica SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA composta dai Magistrati: Dott. Michele CANTILLO Presidente R.G. N. 20708/99 Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Cron. 10612 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. Dott. Stefano MONACI Consigliere Ud.
6.12.2001 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso iscritto al n. 20708 R.G. 1999, proposto N. da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO di DI LUPO FRANCO in persona del Curatore autorizzato con decreto del Giudice delegato del Tribunale di - Verona in data 9 dicembre 1999 -, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti Claudio DONELLA 8 7 e Giulio CEVOLOTTO, domiciliatario in Roma alla via Antonio 4 2 Bennicelli 27; 1
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto in data 18 giugno 1998, depositata col n. 184 i 17 settembre 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 6 dicembre 2001: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il restante. Svolgimento del processo All'esito di verifica contabile conclusa il 6 marzo 1987, l'Ufficio delle Imposte Dirette di Verona elevò il reddito d'impresa della F. & A. F.lli Di LU S.n.c., per l'anno 1982, dalla perdita dichiarata di lire 828.906.000 ad un utile di lire 772.814.000, con conseguente rettifica del reddito di partecipazione - in ragione del 50% - del socio FR Di LU e notificazione dell'atto impositivo, dopo il fallimento della Società poi esteso ai Soci, al Curatore fallimentare. L'impugnativa di quest'ultimo - derivata da quella delle rettifiche a carico della Società fu accolta dalla Commissione Tributaria di primo grado di Verona. Il gravame dell'Ufficio è stato, con la sentenza in epigrafe, respinto dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, seguendo l'esito, favorevole alla contribuente, dell'impugnativa proposta dalla Società. Per la cassazione ricorre l'Amministrazione finanziaria, con due motivi, cui la Curatela fallimentare resiste con controricorso. 2 Motivi della decisione Col primo mezzo, la ricorrente Amministrazione finanziaria deduce violazione degli artt. 5 t.u.i.r., 112 e 295 c.p.c., 39 e 40 d.P.R. 600/1973, e connesso vizio di motivazione, rilevando che lo stesso ufficio impositore aveva chiesto, in appello, l'adeguamento del reddito di partecipazione del socio a quello, da definirsi con carattere di pregiudizialità, riguardante la società partecipata: il che è erroneamente avvenuto - in assenza di sospensione necessaria del giudizio con riguardo alla pronuncia riguardante la società, non - assistita da autorità di giudicato. Col secondo, esponendo violazione degli artt. 7 e 10 d.P.R. 597/1973, lamenta l'omessa pronuncia sulla indeducibilità delle poste corrisposte a titolo di sanzioni per i.lo.r. essendo deducibile la sola imposta - e di quelle riferibili al reddito agrario dichiarato - non deducibili, in relazione all'attività principale del contribuente -. La Curatela fallimentare oppone l'inammissibilità del ricorso in generale, per totale assenza d'esposizione dei fatti di causa (art. 366 n. 3 c.p.c.), nonché quella dei singoli motivi, per mancanza di chiarezza e per assoluta inidoneità a consentire il chiesto sindacato di legittimità. L'eccezione di inammissibilità del ricorso va disattesa. Infatti, l'onere dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, fissato a pena di inammissibilità dall'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., risulta assolto in maniera idonea dalla premessa in fatto dell'atto d'impugnazione (“per una più pronta ed esauriente intelligenza dei fatti si riproduce 3 qui di seguito la decisione impugnata": p. 1, in fine) e dalla allegazione, sia nell'originale dell'atto che nella copia notificata, della fotocopia del provvedimento di cui si tratta;
nel quale, a sua volta, l'esposizione in fatto delle vicende processuali appare formulata in maniera compiuta. Ciò posto, il primo mezzo di cassazione risulta fondato. Con esso si lamenta - e la puntualizzazione vale a superare l'ulteriore eccezione d'inammissibilità, per mancanza di chiarezza e conseguente insufficienza della censura rispetto alla statuizione impugnata - che, stante la dipendenza del reddito di partecipazione del socio da quello della società di persone, a mente dell'art. 5 del t.u.i.r. ('recte': del d.P.R. 597/1973, applicabile 'ratione temporis'), il giudice 'a quo', a fronte della deduzione dell'ufficio impositore nei sensi indicati, non avendo ritenuto di sospendere il giudizio riguardante la posizione del socio, avrebbe dovuto accertare che la decisione relativa alla società fosse passata in giudicato. Non avendo così operato, ed avendo anzi tratto la ragione del decidere unicamente dalla sentenza relativa al reddito dell'ente, dichiaratamente non definitiva, ha reso un provvedimento del tutto privo di motivazione. La censura è certamente fondata. Il giudice del merito, infatti, si è limitato a rilevare "che in data odierna è stata confermata la sentenza... relativa all'accertamento del reddito societario”, affermando che "da tale decisione consegue la conferma dei redditi dichiarati dal socio". Il sillogismo risulta viziato 4 nella valutazione della premessa maggiore, dal momento che solo il giudicato e non una diversa decisione, coevamente resa-- può spiegare effetti sul rapporto tributario connesso, fermo restando che il mero richiamo ad altro provvedimento non vale di per sé a sorreggere una statuizione giurisdizionale. Per questo - con assorbimento del secondo motivo, attinente al merito della posizione del socio -, la sentenza va cassata, con rinvio ad altra Sezione della medesima Commissione Tributaria Regionale, per il necessario esame di merito, secondo l'enunciato principio, con susseguente liquidazione anche delle spese della presente fase.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2001. Il Presidente II Cons. estensore · Enrico Papa Michele Cantillo - موسوي 205 IL CANCELLIERE C1 ld Салон Arnaldo Casano LLERIA DEPOSI 29 MAR 2002 Mo Oggi IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano Amolde 5