Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/03/2003, n. 4437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4437 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
V 73349 REPUB LIC04437 /03 I م ن S E N I N I V N T I T G W R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE % I 9 " Oggetto / V N b ' / 1 SEZIONE TRIBUTARIA S Tributaria 6 8 9 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico PAPA Presidente R.G.N. 24962/00 Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere 1919/01 Cron. 10150 Dott. Stefano MONACI Consigliere Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER Rep. RAGONESI Rel. Consigliere Dott. Vittorio Ud. 03/10/02 28 1 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZ CAMPIONE CIVILE I sul ricorso proposto da: N. 73349 MINISTERO DELLE FINANZE, UFFICIO DELLE ENTRATE DI COSSATO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI elettivamente 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 12, presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
SUCCESSORI REDA SPA;
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 01/01/1919 proposto da: 2002 SUCCESSORI REDA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati 3504 -1- in ROMA VIA ALESSANDRIA 208, presso lo studio dell'avvocato ITALO CARDARELLI, che li difende, giusta procura Notaio PIERLEVINO RAJANI di COSSATO repertorio n. 114.997 del 08/01/01; - controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
UFFICIO DELLE ENTRATE DI COSSATO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 81/99 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 22/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/02 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato FAVARA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, 1'Avvocato ITALO CARDARELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso -2- principale;
principale; assorbiti gli altri motivi del ricorso assorbito il ricorso incidentale. -3- Svolgimento del processo Con atto depositato 7/10/1997 la SS RE PA (già NE FE RR RL ) proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento IRPEG e ILOR relativi agli esercizi 31/10/1991 e 31/10/1992 con cui l'ufficio non aveva ritenuto legittimo l'utilizzo del disavanzo di fusione da incorporazione relativamente alle deduzioni, alle quote di ammortamento, al valore di avviamento e alla rivalutazione della merce in conseguenza di una interpretazione dell'art. 123 T.U.I.R.,da parte dell'Ufficio,diversa da quella della società ricorrente. Si costituiva in giudizio l'Ufficio che riconoscendo la correttezza dell'operazione di rivalutazione dei cespiti contestava la- rivalutazione dei beni merci e l'imputazione al conto economico, seppure per quote dell'avviamento. La Commissione Provinciale di Biella con sua sentenza 2/2-6/2/1998, previa riunione dei due procedimenti conseguenti ai due accertamenti, accoglieva i ricorsi. Proponeva appello l'Ufficio finanziario che veniva dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria regionale siccome privo di specifici motivi di doglianza in merito agli argomenti esposti dalla sentenza impugnata. Ha proposto ricorso per cassazione l'amministrazione finanziaria affidato a tre motivi illustrati con successiva memoria. Ha resistito il contribuente che ha altresì proposto ricorso incidentale in ordine alla regolamentazione delle spese. Motivi della decisione I ricorsi vanno preventivamente riuniti ai sensi dell'art. 335 cpc Con il primo motivo di ricorso principale l'amministrazione finanziaria lamenta che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, l'atto di appello conteneva specifici motivi di doglianza in merito alla motivazione fornita dalla sentenza di primo grado. Con il secondo motivo di ricorso deduce che la società incorporante non ha documentalmente provato l'esistenza di costi di fusione per oltre 56 miliardi di lire,che non potevano pertanto essere portati in disavanzo. Con il terzo motivo deduce l'erroneità di riconoscere un secondo disavanzo contabile di fusione di oltre 34 miliardi di lire . Con il ricorso incidentale la SS RE PA si duole della compensazione delle spese di giudizio operata dal giudice di appello Il primo motivo del ricorso principale è fondato. Questa Corte ha in ripetute occasioni affermato che nel giudizio d'appello la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificita' esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, non essendo le - statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Pertanto, nell'atto d'appello ossia nell'atto che, ら fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. A tal fine non e' sufficiente che l'atto d'appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificita' da correlare peraltro con la motivazione della sentenza impugnata ( Cass 3539/00;Cass 6335/98;Cass 7524/97;Cass 8297/97;Cass S.U.9628/93). Nell'ambito di tale generale principio è stato peraltro ulteriormente specificato che la ricorrenza della specificita' dei motivi non può essere definita in via generale ed assoluta, ma, in correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, deve ritenersi sussistente quando alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengono contrapposte quelle dell'appellato in modo da incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, come nell'ipotesi in cui, con riferimento ad un autonomo capo di sentenza, l'appellante, pur non procedendo all'esplicito esame dei passaggi argomentativi della sentenza, svolga il motivo di appello in modo incompatibile con la complessiva argomentazione della decisione impugnata sul punto, posto che l'esame dei singoli passaggi della stessa e' inutile, una volta che l'appellante abbia esposto argomentazioni incompatibili con le stesse premesse del ragionamento della sentenza impugnata.(Cass 9803/99). Facendo applicazione di tale principio al caso di specie, va anzitutto rilevato che l'oggetto della controversia è costituito esclusivamente dalla questione se il disavanzo di fusione così come disciplinato dall'art. 123 del T.U 907/86 possa essere utilizzato per evidenziare un valore di avviamento e per rivalutare i beni della società incorporata qualora, in quest'ultimo caso, si tratti di partecipazione detenute dalla incorporante. In riferimento a tale questione, la sentenza di primo grado, dopo aver accertato in via di fatto che la controversia si riferiva all'utilizzo dei disavanzi in dipendenza di due distinte operazioni di fusione, si soffermava sull'interpretazione dell' articolo 123 del T.U 907/86, per negare che quest'ultimo escludesse l'utilizzazione del disavanzo di fusione in relazione alle citata ipotesi di avviamento e rivalutazione dei beni della incorporata. L'atto di appello dopo avere ribadito in punto di fatto che il disavanzo di fusione si riferiva a due operazioni di incorporazione, ha contestato con argomentata valutazione la tesi sostenuta dalla sentenza di primo grado, sostenendo che l'articolo 123 dela T.U. 917/86 doveva ritenersi, in virtù delle modifiche ad esso apportate dall'art. 7 della legge 67/88,escludere la possibilità di rivalutazione delle merci e la deducibilità anche sotto forma di avviamento del disavanzo. Il motivo in questione,ancorchè non contenga una specifica analisi delle argomentazioni della sentenza di primo grado impugnata, costituisce tuttavia una radicale contestazione della medesima in relazione all'unica questione controversa, avente per oggetto l'interpretazione di un dato normativo, e, in virtù di tale esclusiva contrapposizione, non può ritenersi che il medesimo sia privo di specificità, proprio perché esso è intrinsecamente rapportabile alla motivazione della sentenza impugnata. Il motivo va pertanto accolto e, assorbiti il secondo ed il terzo nonchè il ricorso incidentale, va disposta la cassazione della sentenza, con rinvio ad altra sezione della CTR Piemonte, che provvederà anche per le spese del presente giudizio di cassazione.
PQM
Riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Piemonte anche per spese. Roma.
3.10.02. Il Cons.est. Il Presidente IL CANCELLIERE C1 CANCELLERIA 26 MAR. 2003 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Ogg Osvaldo Afcanic