Sentenza 9 novembre 1995
Massime • 1
L'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ai sensi dell'art. 29 cod. pen., consegue a condanna alla reclusione per tempo non inferiore a tre anni di reclusione. Detta pena, in caso di reati unificati per continuazione, è quella irrogata per quello ritenuto più grave, non dovendosi tenere conto dell'aumento per continuazione, e, in caso di applicazione della diminuente per il rito abbreviato di cui all'art. 442 cod. proc. pen., la pena da prendersi in continuazione è quella risultante dopo la diminuzione di un terzo imposta dallo speciale giudizio abbreviato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/1995, n. 12741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12741 |
| Data del deposito : | 9 novembre 1995 |
Testo completo
1 4 7 2 1
RE UBBLICA ITALIANA bubblica
IN NOME DEL POPOLD TALIANO
9.11.1995
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE SENTENZA I"
N. 1415 Composta dagli II.mi Sigg. :
Dott. Torquato GEMELLI Presidente
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere REGISTRO GENERALE
N. 25902/95 2. Natale CAPITANIO
3. >> NN MABELLINI
در LIRE 1500 Stefano CAMPO CANCELLERIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LO RI,n.Vittoria 1'8. D099292
10.1975 ле avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in data 10.5.1995 UFFICIO COPIE
Richiesta copia studiochiesta dal Sig. NC per diritti 5 0
03 OTT.2000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, IL CANCELLIERE
⠀ Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod 82
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr. Giovanni Vacca
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena acces-
soria dell'interdizione dai pp.uu.
Udit i difensor
OSSERVA :
1. Con sentenza in data 10 maggio 1995 la Cor-
te d'appello di Catania, in parziale riforma di quella in data 28 novembre 1994 del Giudice del-
l'udienza preliminare del Tribunale di Ragusa,ri-
duceva ad anni due mesi quattro di reclusione E
lire un milione seicentomila di multa la pena in-
flitta a LO RI, imputato dei reati, unifi- cati per continuazione,di cui agli artt.10-12-14 legge 14.10.1974 n°497,3 legge 18.4.1975 n°110 e
582-585 c.p.( porto e detenzione illegali di arma comune da sparo alterata e lesioni volontarie ag-
gravate), confermando nel resto la sentenza di pri-
mo grado.
2. Ricorre per cassazione il LO,il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce mancan- za di motivazione della sentenza impugnata(art.606 co.l^ lett. e) c.p.p.) per essere stata denegata l'applicazione delle attenuanti generiche senza alcun cenno allapersonalità dell'imputato,nonché erronea applicazione di legge (art.606 co.1^ lett;
b) c.p.p. in relazione all'art.29 c.p.) per non avere eliminato la pena accessoria della interdi- zione temporanea dai pubblici uffici, pur essendo stata ridotta la pena detentiva a due anni e mesi quattro di reclusione.
3. Il ricorso é fondato nei termini che si diranno.
Il primo motivo di gravame s'appalesa infonda-
to,in quanto non sussiste la carenza motivazionale denunciata,
Invero, il giudice, nell'applicare o denegare l'attenuante di cui all'art.62-bis c.p.,deve rife-
rirsi ai parametri di cui all'art.133
°
Peraltro non é obbligato a prenderli tutti in considerazione, essendo sufficiente, ai fini di ottemperare all'obbligo di motivare la decisione adottata,indicare quali dei suddetti criteri di giudizio ha ritenuto prevalenti per la dedermina- zione adottata. A tali principi si é correttamente attenuta la corte catanese, che ha ritenuto di non applicare la chiesta attenuante in presenza delle modalità particolarmenti gravi (esplosione di tre colpi di fucile a canne mozze con ferimento di due persone)
del fatto di reato attribuito all'imputato, sicché
non sussiste il denunciato vizio motivazionale.
Fondato, per contro, risulta il secondo motivo di gravame.
Infatti l'interdizione temporanea dai pubbli-
ci uffici, ai sensi dell'art.29 c.p.,consegue a condanna alla reclusione per tempo non inferiore a tre anni di reclusione.
Detta pena,in caso di reati unificati per continuazione, é quella irrogata per quello ritenu- to più grave, non dovendosi tenere conto dell'aumen- to per continuazione,e,in caso di applicazione del-
la diminuente per il rito abbreviato di cui all'art. 442 c.p.p. (come verificatosi nella specie),la pena da prendersi in continuazione é quella risultante dopo la diminuzione di un terzo imposta dallo speciale giudizio abbreviato.
Sul punto, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, atteso che alla eli-
minazione dell'illegittima pena accessoria può prov-
vedere direttamente questa Corte, ai sensi dell'art. 620 lett, 1) c.p.p.
P.Q.M.
Letti ed applicati gli artt.615,620 lett.1) c.p.p.,
ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pub-
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blici uffici, che elimina. RIGETTA nel resto.
Così deciso in Roma il 9 novembre 1995
IL PRESIDENTE
(dr.T.Gemelli) IL CONSIGLIERE- est.
(dr.S.Campo). T. Cermilli 70