Sentenza 28 ottobre 2004
Massime • 1
L'esercizio, in modo stabile e continuativo, di attività di vigilanza e custodia in territori di province diverse da quella cui si riferisce la licenza del Prefetto integra gli estremi del reato di cui agli artt. 134 e 140 R.D. 18.6.1931 n. 773, dovendo considerarsi, relativamente a quei territori, concettualmente e giuridicamente equivalente alla prestazione dei servizi stessi in difetto di licenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2004, n. 45473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45473 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 28/10/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 1156
Dott. GIRONI Emilio - rel. est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 020729/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di TORINO;
nei confronti di:
1) BU IP N. IL 14/02/1951;
avverso SENTENZA del 19/02/2004 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIRONI EMILIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. De Sandro, che ha concluso per ann.to con rinvio in accoglimento ricorso P.G. e inammissibilità ricorso imputata;
LA CORTE Vista la sentenza in epigrafe, che - in riforma di quella assolutoria di primo grado - ha dichiarato TA IN colpevole del reato continuato di cui agli artt. 257 R.D. n. 635/1940 e 221 R.D. n. 773/1931 - così qualificato l'esercizio senza licenza del Prefetto
di Asti ed Alessandria di attività di vigilanza e custodia, originariamente contestato come violazione degli artt. 134 e 140 R.D. n. 773/1991 - ritenendo detta attività svolta nel territorio di dette province in modo stabile e continuativo, nonostante che la prevenuta fosse titolare di sola licenza del Prefetto di Torino;
visto il ricorso con cui il difensore reitera eccezione di nullità del decreto di citazione per il giudizio di gravame (con conseguente nullità dell'ordinanza dichiarativa di contumacia e del dibattimento di appello) per incertezza sulla persona consegnataria dell'atto a causa dell'indecifrabilità della sottoscrizione apposta sulla relazione di notifica del medesimo, che si pretenderebbe apposta dal portiere dello stabile ove risiede l'imputata;
considerato che il ricorrente deduce, altresì, carenza di motivazione in ordine all'elemento della "stabilità" dell'attività incriminata, che si assume, in realtà, svolta completamente nell'ambito della provincia di Torino, senza creazione di alcuna struttura o stabile organizzazione fuori di essa;
visto, altresì, il ricorso proposto dal P.G., con cui si censura la qualificazione giuridica del fatto, sostenendosi la correttezza di quella originaria;
ritenuta l'infondatezza del ricorso dell'imputata poiché: a) quanto alla censura in rito, il decreto di citazione risulta consegnato a persona qualificata come custode dello stabile e regolarmente identificata dall'ufficiale giudiziario, ex art. 168 c.p.p., per UR UI, mentre l'avviso di ricevimento della successiva raccomandata risulta ritualmente sottoscritto da persona indicata come portiere, a norma dell'art. 7, commi 3^ e 4^ L. n. 890/1982; b) quanto alle doglianze sostanziali, esse si esauriscono in deduzioni di mero fatto, a fronte di provvedimento congruamente e puntualmente argomentato in ordine all'elemento della stabilità delle attività materialmente svolte in tenitori delle province è di Asti ed Alessandria;
ritenuta, per contro, nonostante taluni precedenti di questa corte in senso contrario (v. sez. 3^, 2.4.1992, Graceffa, Ced Cass., rv. 190462 e sez. 1^, 26.3.1998, Petrone, id., rv. 210478), la fondatezza del ricorso del P.G., dovendo lo svolgimento delle attività in questione in tenitori di province diverse da quella cui si riferisce la licenza del prefetto considerarsi concettualmente e giuridicamente equivalente alla prestazione dei servizi stessi in difetto di licenza relativamente all'ambito territoriale delle province medesime mentre la disposizione regolamentare dell'art. 257 R.D. n. 635/1940 si limita a disciplinare i contenuti necessari della domanda per il rilascio della licenza (la cui irritualità potrà comportare unicamente il rigetto dell'istanza) e del conseguente provvedimento amministrativo, senza dettare specifici precetti la cui impugnata per la rideterminazione della pena.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come violazione degli artt. 134 e 140 R.D. b. 773/1991, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della C.A. di Torino. Rigetta il ricorso dell'imputata, che condanna al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2004