Sentenza 22 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di ingiuria, l'applicabilità della esimente di cui all'art. 599 cod.pen. è condizionata alla sola reciprocità delle offese e non anche alla loro punibilità, atteso che, il comportamento dell'agente viene scriminato in ragione dello stato di turbamento che l'offesa è in grado di provocare "nell'uomo medio", con la conseguenza che è giuridicamente irrilevante che il comportamento di colui che ha provocato la reazione non sia assoggettabile a sanzione penale (Fattispecie in cui le offese provenienti da un soggetto erano contenute in un atto giudiziario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2001, n. 17060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17060 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 22/02/2001
1. Dott. CARLO COGNETTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - N. 445
3. Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GENNARO MARASCA - Consigliere - N. 572/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
MO IN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 10 ottobre 2000 dalla Corte di Appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi del ricorso;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. IN Galgano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore dell'imputato avvocato Franca Alessio del foro di Lecco, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione osserva:
MO IN veniva ritenuto colpevole del delitto di ingiurie in danno di CO IN con sentenza del Pretore di Palermo emessa il 15 aprile 1999 e veniva condannato alla pena di L. 500.000 di multa, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile.
Con sentenza del 10 ottobre 2000 la Corte di Appello di Palermo respingeva le eccezioni dell'appellante, concedeva al MO il beneficio di cui all'art. 175 c.p. e confermava nel resto la decisione impugnata.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione MO IN che deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, la quale, peraltro, illegittimamente aveva ampliato il capo di imputazione.
2) Mancata applicazione delle esimenti di cui all'art. 599 commi 1 e 2 c.p.. 3) Mancata applicazione dell'art. 59 c.p.. Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. I motivi posti a sostegno del ricorso sono fondati.
Il capo di imputazione contestato e ritenuto dal primo giudice riguarda una specifica frase riportata in una lettera che il MO aveva inviato al CO, suo difensore in una causa ereditaria. Nella motivazione della sentenza impugnata si fa riferimento anche ad altre espressioni contenute nello stesso documento e che la Corte di Appello mostra di ritenere offensive.
Di tali frasi od oppressioni ovviamente non si può tenere conto ai fini della decisione, perché non sono mai state ritualmente contestate all'imputato ed in ordine alle stesse il MO non è stato posto in condizioni di adeguatamente difendersi. I giudici di secondo grado hanno escluso la possibilità di applicare al MO le esimenti di cui all'art. 599 commi 1 e 2 c.p., poiché le espressioni usate dal CO nella comparsa di costituzione, anche a volerle ritenere offensive, non erano punibili ex art. 598 dello stesso codice.
La tesi non è fondata per le ragioni che seguono.
È necessario premettere in fatto, come si desume dalla motivazione della sentenza impugnata, che il CO era difensore del MO in una causa ereditaria e venne da quest'ultimo revocato. Il CO, senza prima chiedere, come è prassi, al suo cliente MO, il pagamento della parcella, richiese, previa attestazione del Consiglio dell'Ordine, la emissione di un decreto ingiuntivo. A seguito di opposizione del MO al decreto ingiuntivo il CO depositò la comparsa di costituzione nella quale tra l'altro osservava che "intendeva tenersi a distanza stratosferica dal MO e cioè da un individuo che litiga con la madre (essere che persino le bestie feroci amano), con i propri germani, con la moglie e con gli avvocati".
La Corte di merito, pur avendo riconosciuto un grado di offensività di tale espressione, ha ritenuto che la stessa non fosse punibile ex art. 598 c.p. e che comunque non fosse tale da giustificare una reazione come quella tenuta dai MO.
Tali argomenti non appaiono condivisibili.
La frase contenuta nella comparsa di costituzione, come ha sostanzialmente ritenuto la stessa Corte di merito, ha indubbiamente portata offensiva, perché non è lecito paragonare il comportamento delle bestie feroci a quello di umani, che hanno il solo torto di far valere dinanzi ad un giudice un preteso diritto.
È in verità errato ritenere che il fatto commesso dal CO sia scriminato dalla disposizione dell'art. 598 c.p., poiché la frase incriminata, pur contenuta in un atto giudiziario presentato ad un giudice, non aveva alcuna attinenza all'oggetto della causa, che concerneva semplicemente la entità dell'onorario per prestazioni legali dal CO.
Non è dato, invero, comprendere - la sentenza impugnata sul punto contiene una affermazione apodittica - come una frase come quella riportata potesse illustrare meglio l'oggetto della causa ovvero potesse favorire l'esito della stessa in favore dell'opposto. In realtà è stato utilizzato dal CO un mezzo lecito - la comparsa di costituzione - per offendere impunemente il MO. Non è in discussione in questa sede la sussistenza della responsabilità del CO per tale frase e, quindi, non appare opportuno approfondire ulteriormente l'argomento; le considerazioni svolte sono comunque necessarie per la soluzione della causa adottata da questa Corte come meglio si vedrà in seguito.
In ogni caso anche a volere - in via del tutto ipotetica - ritenere fondata la tesi, sostenuta dalla Corte di merito, della applicabilità alla fattispecie in esame della esimente di cui all'art. 598 c.p., non si potrebbe pervenire alla soluzione della inapplicabilità della esimente dell'art. 599 comma 1 c.p. per il MO.
In effetti il primo comma dell'art. 599 c.p. prevede l'esimente quando le offese siano reciproche.
La norma non richiede che si tratti di offese punibili, ma semplicemente di offese.
Ciò perché il comportamento dell'imputato viene scriminato per lo stato di turbamento che una offesa è capace di produrre nell'uomo medio e, quindi, per la irrefrenabile pulsione che determina nell'offeso a "rispondere per le rime".
Cosicché è giuridicamente irrilevante, ai fini del riconoscimento della esimente in questione, che le offese che hanno provocato la reazione siano o meno punibili.
Ciò che rileva ai fini predetti è la oggettiva esistenza di offese reciproche, certamente sussistente nel caso di specie. Le conclusioni raggiunte imporrebbero un annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo esame, perché la esimente in discussione è facoltativa e, quindi, dovrebbe essere compito dei giudici di merito valutare la possibilità di concederla o negarla, per ragioni, però, diverse da quella indicata nella sentenza impugnata. Senonché il fatto commesso dalla parte offesa in questo processo possiede anche i caratteri del fatto ingiusto di cui al secondo comma dell'art. 599 comma 2 c.p.. Ai fini della applicabilità della esimente di cui al secondo comma dell'art. 599 comma 2 c.p. per ingiustizia del fatto, infatti, deve intendersi non necessariamente un fatto che abbia una intrinseca illegittimità, essendo sufficiente un comportamento che sia contrario alle regole del vivere civile.
Ora a parte il fatto che la condotta del CO è, per quanto detto prima, illegittima perché contraria a norme penali, non vi è dubbio che essa debba quantomeno essere giudicata contraria alle regole di convivenza, dal momento che non è concepibile che un professionista utilizzi un atto legale per lanciare, in modo del tutto gratuito, offese ad un suo ex cliente.
Neppure può essere posto in dubbio che tale comportamento susciti un grande turbamento nell'animo dell'agente, che si sente anche imponente per la qualità dell'offensore e per la ufficialità dell'atto nel quale è contenuta l'offesa.
L'ira provocata da tale stato d'animo può sfociare nella reazione e nella commissione di alcuno dei fatti preveduti degli articoli 594 e 595 c.p., come nel caso di specie si è verificato. La reazione deve essere immediata nel senso che essa deve essere diretta conseguenza dello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui.
Quindi deve ritenersi sussistente tale requisito nel caso di specie, poiché il MO dopo aver letto la comparsa di risposta contenente le frasi offensive del CO predispose la lettera contenente la frase incriminata e la spedì al suo contraddittore.
Infine la reazione del MO è sicuramente proporzionata, come è lecito desumere dalla motivazione della sentenza impugnata, al fatto ingiusto posto in essere dal CO: in effetti ad una offesa si è risposto con altra, nemmeno tanto grave, ingiuria. Sussistono, pertanto, gli estremi per riconoscere al MO la esimente di cui all'art. 599 comma 2 c.p. Va detto che l'applicazione di tale esimente non è facoltativa come quella di cui al primo comma dell'art. 599 c.p., ma obbligatoria, cosicché, non essendo richiesta alcuna valutazione discrezionale dei giudici di merito la Corte di Cassazione può applicarla direttamente previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Le conclusioni raggiunte rendono superfluo l'esame dell'ultimo motivo di gravame concernente la mancata applicazione dell'art. 59 c.p.. È, infine, opportuno rilevare che il reato di cui trattasi, commesso nell'agosto 1993, secondo la contestazione, - sembra che la lettera offensiva sia pervenuta al Pecoraio il 16 agosto di quell'anno - si sarebbe prescritto, essendo trascorsi dalla commissione dello stesso sette anni e sei mesi.
Per il favor rei, infatti, in mancanza della indicazione della data precisa deve intendersi che il fatto sia stato commesso in data 1 agosto 1993 con prescrizione verificatasi in data 1 febbraio 2001. Ma anche a volere considerare la data del 16 agosto 1993 - nella querela il CO dice di avere ricevuto la lettera in tale data - le conclusioni non potrebbero certo mutare.
Anche per tale ragione la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata senza rinvio.
Per le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio non essendo il MO punibile ex art. 599 comma 2 c.p..
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il MO IN non è punibile ex art. 599 comma 2 c.p. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2001