Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/2001, n. 3045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3045 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUNTEMA DI CASSAZIONELA CORTE SU 0 3 045 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente R.G.N. 19539/99 Dott. Vincenzo FERRO Consigliere 6354 Cron. Rep. 989 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud. 29/11/00 Dott. Walter CELENTANO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta plastudio S ENTENZA SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L3000 sul ricorso proposto da: NI ST, elettivamente domiciliato in ROMA, IL CANCELLIERE VIA FILIPPO CORRIDONI 14, presso l'avvocato ROBERTO EMANUELE DE FELICE, che lo rappresenta e difende LIRE 3000 CANCELLERIA unitamente all'avvocato GIOVAN BATTISTA MERIZZI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente CG069154
contro
GA LO, ET RA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL PARADISO 55, presso l'avvocato GOFFREDO BARBANTINI, rappresentati e difesi dall'avvocato ANGELO SCHENA, giusta procura speciale 2000 per Notaio Franco Cederna di Sondrio rep. n. 72051 2246 -1- SAD dell'8.11.2000; controricorrente avverso la sentenza n. 333/98 del Tribunale di SONDRIO, depositata il 24/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/2000 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato De Felice che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NC RG conveniva in giudizio dinanzi al TO di Sondrio Fausto AN per ottenerne la condanna al pagamento della somma di L. 10.000.000, con gli interessi legali, oltre il risarcimento del danno nell' ammontare di L.
4.537.000. Deduceva l' attore che nel 1992 aveva sottoscritto una proposta di acquisto sottopostagli dalla società Immobiliare 2000 relativa ad un' unità immobiliare in un complesso da edificare in Fusine dal geometra Fausto AN, con consegna entro il termine di due anni;
che all' atto della proposta egli aveva versato L.
4.522.000 quale compenso per la mediazione e L. 10.000.000 a titolo di acconto del prezzo in favore del AN;
che dopo due anni i lavori non erano iniziati e non era stata neppure rilasciata la concessione edilizia;
che il AN si era impegnato a restituire la somma ricevuta, ma aveva versato solo un assegno di L.
3.000.000 non andato a buon fine. Il convenuto, costituitosi, eccepiva il difetto di legittimazione attiva del RG, sul rilievo che la proposta di acquisto era stata sottoscritta dalla moglie EL IG, la quale aveva anche provveduto a rilasciare i due assegni rispettivamente alla società intermediaria ed allo stesso convenuto;
che se anche detta proposta poteva ritenersi ratificata per iscritto dal RG con l'atto di citazione, tale ratifica era suscettibile di spiegare effetti nei confronti della società Immobiliare 2000, e non nei suoi confronti, onde doveva ravvisarsi il suo difetto di legittimazione passiva;
nel merito deduceva che ogni pretesa nei suoi riguardi poteva al massimo avere ad oggetto la somma di L.
3.000.000 di cui all' assegno non onorato. 1 Nel corso del giudizio interveniva volontariamente EL IG, la quale aderiva alle deduzioni dell' attore affermando che aveva sottoscritto la proposta di acquisto, peraltro riproducente in " bella copia" analoga proposta sottoscritta il giorno precedente dal marito, in qualità di rappresentante di quest' ultimo e comunque in qualità di coniuge in regime di comunione legale;
che nella stessa veste aveva provveduto al rilascio dei due assegni, peraltro tratti sul conto corrente comune, con firma disgiunta;
che comunque il RG era legittimato ad agire per il recupero del credito della comunione legale, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione;
che la legittimazione passiva del AN derivava dall' avere il medesimo incassato il danaro;
che comunque la legittimazione ad eccepire l' inefficacia del negozio concluso dal falsus procurator spetta unicamente al rappresentato, e che tale inefficacia non avrebbe in ogni caso recato pregiudizio al AN. Con sentenza del 29-31 ottobre 1996 il TO accoglieva in parte la domanda, condannando il convenuto al pagamento della somma di L. 10.000.000, con gli interessi di mora. Proposto appello dal AN, con sentenza dell' 8 - 24 luglio 1998 il Tribunale di Sondrio rigettava l' impugnazione, osservando in motivazione che le due "proposte d' acquisto "prodotte in giudizio e sottoscritte dai coniugi appellati costituivano atti unilaterali non idonei ad originare obbligazioni nei confronti del AN, non contenendo esse nè il nome nè la sottoscrizione di quest' ultimo;
che l' esistenza di un accordo tra il RG ed il AN risultava dalla prova testimoniale espletata;
che tuttavia tale accordo, avente ad oggetto non 2 la mera attività di costruzione, ma l'acquisto dell' immobile, doveva considerarsi nullo per difetto della necessaria forma scritta, onde l' obbligo di restituzione della somma percepita trovava ragione non tanto nell' inadempimento, ma nella nullità del contratto costituente titolo del pagamento. Quanto alla legittimazione del RG, osservava che - ferma la prova che l' accordo era intervenuto tra il AN ed il predetto - la IG aveva firmato una delle due proposte nell' espressa qualità di " " moglie del secondo, e quindi per conto del marito;
che pertanto il pagamento dalla stessa effettuato ben poteva essere stato compiuto nella mera qualità di solvens, come ritenuto dal primo giudice, che tale ricostruzione non impediva al RG di agire in giudizio per ripetere il pagamento effettuato per suo conto, ai sensi dell'art. 1705 comma 2 c.c., senza necessità di ricorrere alla fattispecie della ratifica implicita. E tuttavia andava riconosciuto rilievo assorbente alla circostanza che i coniugi si trovavano in regime di comunione, con la conseguenza che l'acquisto ed il pagamento dovevano ricondursi alla comunione e che gli atti di amministrazione, tra i quali era da ricomprendere l' esercizio dell' azione proposta, potevano essere compiuti con efficacia dai coniugi disgiuntamente. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AN deducendo cinque motivi. Resistono con controricorso il RG e la IG. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell' art. 100 c.p.c., si deduce l' errore del Tribunale nell' aver ritenuto la legittimazione attiva del RG, atteso che questi non era stato parte del rapporto contrattuale instauratosi tra la IG ed il AN e che non poteva vantare alcun diritto in favore della comunione legale, stante la natura personale del credito della moglie. Il motivo è inammissibile, in quanto assolutamente non conferente rispetto alle ragioni poste a sostegno della decisione impugnata, la quale, sulla premessa che le due "proposte di acquisto " sottoscritte dai coniugi ed indirizzate alla società Immobilare 2000 erano assolutamente inidonee ad originare obbligazioni nei confronti del AN, ha accertato - con apprezzamento non sindacabile in questa sede e neppure censurato dal ricorrente che l' esistenza di un - accordo tra il RG ed il AN avente ad oggetto l'acquisto dell' immobile da realizzare dal secondo era desumibile dalle emergenze della prova testimoniale espletata, ed ha altresì rilevato che lo stesso accordo, espresso solo verbalmente, doveva considerarsi nullo, con conseguente obbligo di restituzione della somma versata sulla base di tale titolo. Il motivo di ricorso non tiene affatto conto di tale impostazione - che ha coerentemente indotto il Tribunale a ravvisare la legittimazione attiva del RG a proporre l'azione di restituzione di quanto versato dalla moglie sia nella qualità di mera solvens, sia in quella di partecipe della comunione nella quale l' immobile era destinato a confluire - ma inammissibilmente tende a contestare la legittimazione del predetto sotto il profilo della sua estraneità ad un rapporto obbligatorio tra la IG ed il AN del quale la sentenza impugnata ha escluso l' esistenza. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell' art. 105 c.p.c., si deduce l'errore prima del TO e poi del Tribunale per aver ritenuto legittimo l'intervento in causa della IG in un procedimento viziato ab origine da carenza di legittimazione dell' attore. Il motivo, chiaramente conseguente alla impostazione della censura formulata nel primo motivo, trova un' assorbente ragione di inammissibilità nell' essere stato proposto, nei termini sopra richiamati, per la prima volta in questa sede di legittimità. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell' art. 177 c.c., si deduce che la sentenza impugnata non ha adeguatamente valutato le deduzioni svolte nell' atto di appello con riferimento al pagamento effettuato dalla IG a mezzo di assegno tratto sul proprio conto corrente, in adempimento del contratto preliminare dalla medesima stipulato con il AN. Si osserva al riguardo che i diritti di credito sorti da un contratto concluso da uno dei coniugi non sono suscettibili di cadere in comunione, avendo questa ad oggetto unicamente gli acquisti, ossia gli atti implicanti l' effettivo trasferimento di una res o la costituzione di diritti reali su di essa. Con il quarto motivo, denunciando violazione dell' art. 179 ult. co. c.c. e difetto di motivazione, si sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere che il bene oggetto del contratto preliminare stipulato dalla IG fosse destinato ad entrare nella comunione dei beni tra i coniugi, atteso che non sussisteva in atti alcun elemento idoneo a fondare tale convincimento e che comunque il RG ben avrebbe 5 potuto con dichiarazione successiva escludere detto bene dalla comunione. Entrambi i motivi così sintetizzati, da esaminare congiuntamente per la loro logica connessione, sono inammissibili. Anch' essi infatti muovono dal presupposto, negato dalla Corte territoriale, che un contratto preliminare fosse effettivamente intervenuto tra la IG ed il AN, ed ancora una volta omettono di investire le diverse ragioni poste da detta Corte a sostegno della decisione. Con il quinto motivo, denunciando violazione degli artt. 177, 180 comma 2, 184 e 1398 c.c., si deduce l'errore della sentenza impugnata per aver ritenuto la IG mera solvens per conto del RG, non considerando che il conto corrente sul quale era tratto l'assegno era intestato soltanto alla predetta e che pertanto esisteva la concreta presunzione che il denaro esistente in quel conto fosse di sua esclusiva proprietà. Si deduce altresì che l' eventuale mandato del coniuge a compiere gli atti posti in essere dalla IG avrebbe dovuto essere conferito quanto meno con scrittura privata autenticata. Si denuncia ancora l' errore della medesima sentenza nel punto in cui ha interpretato il contratto preliminare sottoscritto dalla moglie come posto in essere da entrambi i coniugi, pur in mancanza dell' autorizzazione dell' altro. Tutte le censure formulate in detto motivo sono da disattendere. Del tutto privo di rilevanza è il riferimento alla circostanza - ritenuta ༠ ༡ ༡ ༡ . ༧ peraltro non provata in giudizio dal Tribunale - che la IG avesse la titolarità esclusiva del conto sul quale aveva tratto assegno, in 6 quanto chiaramente non incompatibile con la qualità di solvens della medesima, come correttamente osservato nella sentenza impugnata. Gli altri profili di doglianza postulano ancora una volta l' avvenuta stipula di un contratto preliminare tra la IG ed il AN, anche attraverso l' improprio richiamo agli strumenti di tutela accordati dall' ordinamento (non già al terzo contraente, ma ) al coniuge senza il cui consenso sia stato posto in essere un atto eccedente l' ordinaria amministrazione. Il ricorrente va pertanto condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in L-120000, oltre L.
2.000.000 per onorario. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 29 novembre 2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Phicol. Depositato in Cancelleria IL CANCELLERS 2001 Andrea Bunchi oggi, At UFFICIO DELLE ENTRA 2001 A 2 Registrato in c 60000 1043994 al n. 310000 trecentoak p. Dirigente (Dott.ssa Mana G ALIPHO #Responsabile Servizio Attiudiziar (Dr. M. RACCIANI 7