Sentenza 18 febbraio 1998
Massime • 1
La circostanza aggravante consistente nell'avere agito con crudeltà è compatibile con il vizio parziale di mente, a meno che la condotta inumana e crudele sia stata l'effetto della malattia, e cioè una manifestazione patologica del vizio di mente, la quale abbia sconvolto, in tutto o in parte, il processo intellettivo e volitivo del soggetto, identificandosi nel vizio medesimo.
Commentario • 1
- 1. Le aggravanti prevedute dagli articoli 61 e 61-bis c.p.: una loro breve disaminaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2021
Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L'avere commesso il …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/1998, n. 3748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3748 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Edoardo FAZZIOLI Presidente del 18.2.1998
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " Paolo BARDOVAGNI " N. 198
3. " AN AR " REGISTRO GENERALE
4. " Emilio ON " N. 46546/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da VA AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli, in data 28.10.1997;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Piero MOCALI;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. Dr. Giuseppe FEBBRARO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Pasquale DEL GUERCIO;
OSSERVA
Con sentenza del 3.10.1996 la Corte d'assise di Avellino dichiarava il LL colpevole di omicidio in danno della convivente VI LL, aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 4 c.p. e dalla recidiva specifica;
gli concedeva la condannava alla pena di diciotto anni di reclusione, oltre alle pronunce accessorie.
Su gravame dell'imputato, la Corte d'assise d'appello di Napoli - con la sentenza oggi esaminata - confermava quella di primo grado. Osservavano i secondi giudici che nessun dubbio poteva nutrirsi sulla penale responsabilità del LL;
non solo, infatti, lui stesso aveva telefonato ai carabinieri, dichiarando di avere ucciso la donna, e poi confermato la confessione sia al P.M. che al G.I.P.; ma dietro sua specifica indicazione era stata ritrovata l'arma del delitto testimonialmente identificato il luogo della precedente e chiarita conservazione del coltello. Inoltre, subito dopo il fatto i suoi abiti presentavano vistose macchie ematiche;
mentre, nella stanza ove giaceva il cadavere, era stata rinvenuta un'unica orma di scarpa da ginnastica (e tali, calzature indossava il LL), con ciò dovendosi escludere la presenza di fantomatiche terze persone come autrici dell'omicidio. Anche la causale del delitto cioè la manifestata gelosia - era riconducibile unicamente all'imputato, per cui la successiva ritrattazione e la tesi di avere confessato solo per insorto autoconvincimento postumo di colpevolezza rapportabile alle vacillanti condizioni mentali del soggetto erano chiaramente inattendibili.
Il fatto era stato correttamente ritenuto come aggravato dalla crudeltà del comportamento;
l'aggravante (ritualmente contestata sia con il richiamo normativo che con la specificazione in punto di fatto) non appariva incompatibile con la riconosciuta diminuente ex art. 89 c.p., in quanto l'aggravante si riflette sull'atteggiarsi dell'elemento intenzionale, mentre la diminuente attiene all'imputabilità e quindi ad un presupposto generale del reato. Una incompatibilità può determinarsi fra le due, allorquando l'alterazione psichica si manifesti necessariamente attraverso l'irresistibile impulso a compiere atti inumani e crudeli - ciò che nella specie non era dato rilevare neppure dalla esperita perizia psichiatrica, la quale, pur affermando che il LL aveva agito in preda ad un sistema delirante di gelosia, concludeva che costui non presentava alcuna alterazione dell'intelligenza e dei suoi presupposti psicologici, rendendosi egli pur conto del valore dell'azione delittuosa e delle conseguenze che essa comporta. Tenuto quindi conto della malvagità d'animo rivelata dalle modalità del fatto (la vittima era stata uccisa con ben ventitrè coltellate, alcune delle quali denotavano la disperata difesa opposta) nonché della allarmante capacità delinquenziale del LL (già condannato per l'uccisione della moglie in Inghilterra), la pena inflitta, già congruamente ridotta per la riconosciuta prevalenza della diminuente sulle aggravanti, non poteva essere diminuita;
conseguentemente, la sentenza di primo grado era meritevole di integrale conferma.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, il LL, che deduceva:
- anzitutto, violazione di legge, in relazione alla affermata compatibilità dell'aggravante e della diminuente. Quando, come nel caso in esame accertato peritalmente, l'alterazione psichica si manifesta attraverso l'irresistibile impulso all'uso di mezzi dolorifici, vi è incompatibilità. La condotta tenuta al momento del fatto, era manifestazione della patologia mentale e non di una voluta e valutata crudeltà;
- in secondo luogo, violazione dell'art. 133 c.p.; la sentenza impugnata motivava la congruità della pena con argomentazioni che dimostravano come avesse in sostanza tenuto conto dell'aggravante contestata, ancorché nel giudizio di valenza fosse stato attribuito il sopravvento della diminuente. La pena, invece, avrebbe dovuto essere diversamente graduata e fissata in misura minore;
- infine, violazione dell'art. 192 c.p.p., in relazione alla valutazione degli elementi probanti la responsabilità, ravvisabili unicamente in una confessione ritrattata e che, tenuto conto delle condizioni psichiche del soggetto, non poteva avere dignità di prova.
Era quindi chiesto l'annullamento della decisione gravata di ricorso. Ritiene la Corte di dover dapprima esaminare il terzo motivo di ricorso che - concernendo l'accertamento di responsabilità - costituisce ovviamente un prius logico rispetto alle doglianze in punto di strutturazione della pena.
Tale motivo è manifestamente infondato e sostanzialmente generico. A parte la spontaneità della confessione reiteratamente resa dal LL (e preceduta da una significativa chiamata telefonica ai Carabinieri, nella immediatezza del fatto), a fronte della quale la ritrattazione non è sostenuta da alcuna valida circostanza di fatto, nè giustificata dalla condizione psichica nella quale costui versa e che è stata definitivamente collocata dai giudici di merito nell'ambito della semplice semiinfermità mentale;
la sentenza impugnata correttamente ed esaurientemente motiva in punto di responsabilità, elencando precisi dati probatori, che - logicamente valutati - appaiono inoppugnabili.
Basta pensare al ritrovamento dell'arma del delitto, avvenuto dietro indicazione del LL e con specificazione del luogo di conservazione, asseverata dal testimoniale escusso;
al fatto che costui presentava ampie macchie di sangue sugli indumenti (per le quali nessuna giustificazione ha offerto); al rinvenimento dell'unica orma di scarpa da ginnastica (ovvero di un tipo di calzature da lui indossate); al movente chiaramente rapportabile ad un sentimento di gelosia che solo l'imputato poteva provare e che, significativamente, l'aveva già determinato all'uxoricidio in Inghilterra. A fronte di tali argomentazioni, appare inadeguata la tesi difensiva di uno spontaneo autoconvincimento di colpevolezza, genericamente sostenuto e che non spiega affatto i riscontri sopra citati. Per quanto concerne gli altri due motivi, va anzitutto rilevato che correttamente - nel caso in esame e per quel che può valere, unicamente cioè alla fissazione di una pena base ridotta rispetto a quella adottata dai giudici di merito, vista la, già dichiarata prevalenza della diminuente di cui all'art. 89 c.p. sull'aggravante prevista dall'art. 61 n. 4 stesso codice - è stata ritenuta la compatibilità del vizio parziale di mente, con l'aggravante di avere agito con crudeltà.
Che questa aggravante ricorra nella fattispecie, non è contrastato dal ricorrente sulla compatibilità, è noto lo stato della giurisprudenza. Si ritiene, cioè, che non sussista in astratto alcuna incompatibilità logica, dato che aggravante e diminuente operano su due piani diversi (dolo e imputabilità); ma che debba escludersi la possibilità di una tale coesistenza, allorché la condotta inumana e crudele sia stata l'effetto della malattia, vale a dire una manifestazione patologica del vizio di mente, la quale abbia sconvolto, in tutto o in parte, il processo intellettivo o volitivo del soggetto, identificandosi nel vizio medesimo (così Sez. I, 18.4.1984, Lusito;
idem, 23.2.1982, De Mani;
idem, 2.12.1969, Bianco).
Argomentando alla stregua degli accertamenti psichiatrici svolti, la sentenza impugnata ha negato una identificazione del substrato psicologico dell'aggravante con la stessa tipica manifestazione della malattia mentale;
e la contraria conclusione, cui oggi pretende di giungere il ricorrente, non può essere sostenuta con gli stessi argomenti scientifici. La perizia, invero - nella citazione che lo stesso LL ne fa - afferma che possibilità per la sua angoscia;
è la soluzione obbligata cui porta il delirio ed è coerente con esso. Ebbene, sostenere, come fa il ricorrente, che tali considerazioni coinvolgano anché le modalità del delitto, è del tutto incongruo;
il perito, infatti, afferma che la condizione psichica del LL lo conduceva all'omicidio, non già ad un omicidio con modalità necessitatamente crudeli. Evidente appare, allora, il divario logico tra conclusione peritale e derivazione difensiva;
nel caso in easme, le modalità crudeli sono state una libera scelta di persona in grado di determinarsi ad una condotta coscientemente voluta e apprezzata liberamente e consapevolmente nel suo disvalore. Non c'entra, in altre parole, con il vizio parziale di mente, il modus operandi del soggetto attivo del delitto. Analogamente infondate devono qualificarsi le censure svolte in punto di pena. La valutazione della rilevanza del fatto, è legittima a prescindere dalla esistenza o inesistenza di specifiche circostanze che lo aggravino per ricorrere gli elementi diversi da quelli costitutivi;
non può negarsi, oggettivamente, che la soppressione violenta di una donna indifesa sia un fatto grave, al quale ancorare l'individuazione della pena, pur prescindendosi, per un meccanismo di valutazione della valenza di circostanze, da altri dati strutturali della sanzione. Ciò a maggior ragione, quando, come nella fattispecie, l'omicidio sia una condotta ricorrente nella vita del soggetto e con direzione verso persone rientranti nella sua affettiva.
Il ricorso deve, conclusivamente, essere rigettato, con le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 1998