Sentenza 4 maggio 2004
Massime • 1
In ossequio al principio di legalità, le misure cautelari personali possono essere applicate esclusivamente nell'ambito di figure tassativamente definite; pertanto non è ammissibile l'applicazione simultanea, in un "mixtum compositum", di due diverse misure tipiche quali l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ex art. 282 cod.proc.pen. ed il divieto o obbligo di dimora ex art. 283 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Cassazione SU Penali: Sentenza esclusione applicazione congiunta misure coercitiveFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 15 settembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2004, n. 37987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37987 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 04/05/2004
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 576
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 5387/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO VA, n. a Palermo l'8.7.1934;
avverso l'ordinanza 29.12.2003 del Tribunale per il riesame di Palermo.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. IACOVIELLO F. M. che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
udito il difensore, Avv.to NOSCHESE Giuseppe, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 29.12.2003 il Tribunale di Palermo accoglieva parzialmente l'istanza di riesame proposta da OS VA avverso il provvedimento 16.12.2003 con cui il G.I.P. presso quello stesso Tribunale aveva applicato al OS - indagato per il delitto di cui all'art. 349 cpv. cod. pen. (violazione dei sigilli apposti dall'autorità giudiziaria ad un cantiere edilizio abusivo) - la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Palermo e sostituiva la misura anzidetta con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, tre volte la settimana, prescrivendo altresì il divieto di dimora e di accesso nel viale Michelangelo del Comune di Palermo.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il OS, il quale ha eccepito:
- la violazione dell'art. 178, lett. c), c.p.p., non essendo stato dato avviso dell'udienza camerale fissata per il riesame al secondo difensore di fiducia, avv.to Giuseppe Cannizzaro;
- la modificazione "in peius" del provvedimento impugnato, per il sostanziale aggravamento della misura interdittiva;
- l'insussistenza del "periculum libertatis" e delle esigenze cautelari, come ravvisate dal Tribunale.
Il secondo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento. L'ordinanza impugnata, infatti:
a) ha violato U principio di tipicità delle misure cautelari, posto dall'art. 13, 2 comma, della Costituzione e ribadito dall'art. 272 c.p.p.. Le misure cautelari personali possono essere applicate esclusivamente nell'ambito di figure tassativamente definite, in ossequio al principio di legalità. La misura coercitiva adottata si configura, invece, come un "mixtum compositum" di due diverse misure tipicamente previste dalla legge (l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ex art. 282 c.p.p., ed il divieto o obbligo di dimora, ex art. 283 dello stesso codice di rito) e costituisce, perciò, uno strumento di limitazione della libertà del cittadino di cui non è possibile l'adozione, poiché esso non si giustifica in ragione della sua conformità ad un modello normativo.
Nè la relazione tra l'obbligo ed il divieto imposti in concreto può ricondursi in qualsiasi modo alla disciplina delle modalità applicative delle misure coercitive;
b) ha sostanzialmente aggravato, sull'impugnazione del solo indagato, la misura applicata dal GIP., in violazione del divieto di "reformatio in peius", che è principio di portata generale, quando impugnante è il solo imputato o indagato, e si applica anche in materia di riesame delle ordinanze applicative di misure coercitive (vedi Cass., Sez. 1^, 25.6.1993, n. 1805). L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Palermo.
Resta assorbita l'ulteriore doglianza in rito, mentre la valutazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari si pone in rapporto di stretta consequenzialità alla nuova delibazione riferita ai presupposti di gradualità, adeguatezza, proporzionalità ed effettività della misura.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE visti gli artt. 127 e 311 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2004