Sentenza 21 dicembre 2010
Massime • 1
È ammissibile, e non censurabile in sede di legittimità, la revoca implicita dell'ordinanza ammissiva di un esame testimoniale. (Fattispecie nella quale il Tribunale, dopo avere ammesso l'esame testimoniale del consulente di parte dell'imputata, ed avere fissato per l'escussione una udienza nella quale il consulente era risultato impossibilitato a comparire, non aveva fissato una nuova udienza per l'esame, senza nulla osservare sul punto, neanche in sentenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/12/2010, n. 8853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8853 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 21/12/2010
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere - N. 2150
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 27427/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AD RA N. IL 09/07/1972;
avverso la sentenza n. 267/2009 CORTE APPELLO di TRENTO, del 24/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/12/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAISANO Giulio;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Prataro Ermanno del Foro di Roma che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24 marzo 2010 la Corte d'Appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale di Trento del 27 maggio 2009 con la quale ON PE è stata dichiarata colpevole del reato di cui all'art. 589 c.p., comma 2 perché per negligenza, imperizia ed imprudenza, alla guida della propria autovettura Peugeot, effettuando una manovra di sorpasso senza disporre di adeguato spazio ed invadendo l'opposta semicarreggiata nonostante la presenza di linea continua di mezzeria, effettuando inoltre per imperizia una manovra di rientro, collidendo con l'autovettura Nissan condotta da TT AR, cagionava alla stessa gravi lesioni a causa delle quali questa decedeva;
con la stessa sentenza l'imputata è stata condannata alla pena di anni due di reclusione con la sospensione della patente di guida per la durata di anni uno. La Corte territoriale è pervenuta alla conferma della dichiarazione della penale responsabilità dell'imputata sulla base delle tracce obiettive rinvenute sul luogo dell'incidente, dei rilievi fotografici dei luoghi e dei segni lasciati dai mezzi coinvolti. Tali elementi sono stati concordemente valutati dal consulente del P.M. e successivamente dal perito in sede di incidente probatorio. Da detti elementi è emerso che l'auto dell'imputata ha tamponato quella della vittima che manteneva rigorosamente la propria destra;
l'urto fra i due veicoli ha causato lo sbandamento dell'auto della vittima stessa che è finita nella opposta corsia collidendo con altro veicolo. La Corte d'Appello ha tratto ulteriore conferma alla ricostruzione del sinistro dallo stato fisico dell'imputata che, per sua stessa ammissione, aveva assunto uno psicofarmaco, e tale circostanza rende credibile quanto affermato da alcuni testi che hanno dichiarato di avere visto la ON sbandare visibilmente prima dell'urto con l'auto della vittima.
La ON propone ricorso avverso tale sentenza lamentando, con il primo motivo, violazione del contraddittorio e dei diritti di difesa dell'imputata, e mancata assunzione di una prova decisiva in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. d) ed e). In particolare si lamenta la mancata assunzione come teste, del CT dell'imputata che, pur ammesso, è stato impossibilitato a comparire all'udienza fissata e non più citato per altra udienza.
Con secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 589 c.p., comma 2 in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. e) per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la penale responsabilità dell'imputata con mancanza di motivazione o motivazione manifestamente illogica e contraddittoria. In particolare si assume che la ricostruzione dell'incidente operata dai giudici di merito sarebbe contraddittoria ed in contrasto con gli elementi emersi dall'istruttoria testimoniale, si assume più plausibile una diversa ricostruzione del sinistro secondo cui sarebbe stata la vittima a causare la collisione tentando un sorpasso, e comunque si assume che, in presenza di due versioni opposte, ma entrambe possibili, sulla dinamica dell'incidente sarebbe stata necessaria una sentenza assolutoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato. Riguardo al primo motivo con il quale si lamenta la mancata escussione in qualità di teste del consulente tecnico di parte, va considerato che, nel non fissare un'udienza per ascoltare il consulente tecnico di parte quale teste pur essendo stato questo già ammesso, il Tribunale, avvalendosi dei poteri previsti dall'art. 495 c.p.p., comma 4, ha evidentemente implicitamente revocato l'ordinanza ammissiva, ritenendo superflua la prova stessa. L'implicito provvedimento di revoca ai sensi della suddetta norma, non è censurabile in sede di legittimità, in quanto evidentemente frutto del potere istruttorio discrezionale riservato al giudice di merito e non censurabile se rispondente a criteri di logica e congruità;
evidentemente il giudice di merito ha ritenuto superflua o ininfluente ai fini del decidere, la prova già originariamente ammessa.
Con il secondo motivo vengono mosse censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocché costantemente, che "l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (Cass.24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000;
n. 24/1999; n. 6402/1997).
Più specificamente "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. sezioni unite 30, 4.1997, Dessimone). Il riferimento dell'art. 606 c.p.p., lett. e) alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.
D'altronde, la Corte di merito richiama le risultanze istruttorie in modo sufficientemente compiuto e logico e la sentenza è conseguentemente immune da vizi di legittimità essendo logicamente e congruamente motivata.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2010. Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2011