Sentenza 27 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/02/2004, n. 4003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4003 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. DURANTE UN - rel. Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RS NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE DI RIENZO, difesa dall'avvocato STANISLAO DE SANTIS, giusta delega in atti;
contro
- ricorrente -
NUOVA TIRRENA ASSIC SPA, con sede in Roma, in persona del Procuratore Speciale Avv. Beniamino Tortora, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARIO FASCETTI 58, presso lo studio dell'avvocato NICOLA NUCARO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
NO OR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1125/01 del Giudice di pace di COSENZA, emessa il 30/06/01 e depositata il 25/10/01 (R.G. 2834/00);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 18/11/03 dal Consigliere Dott. UN DURANTE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha chiesto si rigetti il ricorso per manifesta infondatezza, con i provvedimenti conseguenti in ordine alle spese.
FATTO E DIRITTO
Considerato che MA AN ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza, con la quale il giudice di pace di Cosenza ha rigettato la domanda da essa proposta nei confronti di UN RE e della Nuova NA assicurazioni s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di incidente stradale;
che con l'unico motivo la ricorrente ha dedotto "omessa o quanto meno insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte attrice (art. 360, n. 5, c.p.c.)";
che la nuova NA ha resistito con controricorso, mentre il UN non ha svolto difese;
che il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza con pronuncia in camera di consiglio;
che la ricorrente ha depositato memoria;
che la sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità nelle cause di valore non eccedente lire 2.000.000 è impugnabile per cassazione "per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2, 4 c.p.c. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie)" (Cass. S.U. 15.10.1999, n. 716);
che le doglianze contenute nel motivo attengono a mere valutazioni di fatto sulle modalità dell'incidente ovvero a vizi di motivazione non apprezzabili in termini di insanabile contraddittorietà o di mera apparenza della motivazione;
che, in particolare, è possibile ricostruire la "ratio decidendi" della sentenza impugnata;
che, pertanto, il ricorso è manifestamente infondato e va rigettato con condanna della ricorrente alle spese in favore della Nuova NA, mentre nulla va disposto in ordine alle spese in relazione all'altro intimato, non costituitosi;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Nuova NA, delle spese liquidate in euro 550, di cui euro 450 per onorari oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2004