Sentenza 27 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2001, n. 8792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8792 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIAN, 8 NOZE DOOR ITALIAN01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G. N. 14447/99 Consigliere Cron.Look Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 02/05/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: TI CLEMENTE, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato RENATO MACRO, rappresentato e difeso dall'avvocato GINO PIETROFORTE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA VIA SANTA MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO BUCCI, che lo rappresenta e 2001 difende, giusta delega in atti;
2138 -1- controricorrente avversO la sentenza n. 1345/99 del Tribunale di BARI, depositata il 14/05/99 R.G.N. 1568/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/05/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigeetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo ricorso 2.4.1992 Clemente Potito, premesso di essere Con dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato, con qualifica di capo squadra manovali (3^ categoria); che l'Ente, con formale ordine di servizio 4.5.1985, gli aveva affidato la dirigenza del reparto "Magazzino Materiali Lavori" di Bari, in sostituzione del tecnico OT IT OM collocato in pensione;
che aveva svolto ininterrottamente la predetta attività dal 4.5.1985 fino al 13.1.1991, giorno in cui detta "dirigenza" era stata assunta dal capo tecnico superiore Bonante Michele;
che nel dicembre 1991 detto Bonante Michele Адиг era stato trasferito ad altro incarico e che quindi contestualmente aveva ripreso la predetta "dirigenza", al momento ancora in corso ha convenuto dinanzi al Pretore, giudice del lavoro, di Bari 1' Ente Ferrovie della Stato, proponendo le seguenti domande: a) dichiarare competergli, nei limiti della prescrizione di cui al n. 4 dell'art. 2948 capo-tecnico (5^/6^ C.C., l'indennità di funzione di categoria) dal 4/5/85 al 9/2/88 e la qualifica di саро tecnico dal 10/2/88 in poi;
b) condannare l'Ente resistente al pagamento delle correlative indennità, a tutti gli effetti contrattuali, da quantificarsi mediante consulenza tecnica, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria;
c) 3 condannare inoltre il resistente al pagamento delle spese processuali. Il Pretore ha accolto la domanda, previo espletamento di prova testimoniale, nonché di C.T.U, per la quantificazione delle somme dovute. dell'appello dellaIl Tribunale di Bari, in accoglimento Ferrovie dello Stato s.p.a., ha respinto la domanda, con sentenza 4/14 maggio 1999 n. 1345; ha conseguentemente respinto 1' appello incidentale con cui il Potito si doleva della mancata condanna delle F.S. al pagamento di alcune Azu differenze retributive. Il Tribunale ha basato la propria decisione sulla ritenuta insufficienza della prova offerta, costituita dall'ordine di servizio 4.5.1985; ammette che da tale ordine di servizio risulta che al ricorrente venne affidata la dirigenza del magazzino materiali, in sostituzione del tecnico OT, andato in pensione, e che tale circostanza era stata confermata dai testi escussi, ma afferma che non basta la prova di essere stato comandato a sostituire un tecnico per avere diritto alla relativa qualifica, senza specificare le mansioni espletate. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Potito, con unico complesso motivo. La intimata società si è costituita, resistendo. 4 Motivi della decisione complesso motivo di ricorso il ricorrente, Con unico deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 157, 116 c.p.c.; 1362 e 2103 cod.civ.; 1, sub 5, Legge 10 luglio D.M. 14.5.1985 n. 1085, motivazione1984 n. 292 e insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, n.3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto sufficiente la prova documentale offerta, confortata dalla prova testimoniale espletata, da valutare in rapporto alle declaratorie contrattuali, che riportava. Il motivo non è fondato. La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al qua.le spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee а dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno ○ all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia insufficiente) esame di puntievidente del mancato (0 decisivi della controversia, prospettato dalle parti rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, procedimento tale da non consentire l'identificazione del logico giuridico posto a base della decisione (Cass. Sez. - Un. 27 dicembre 1997 n. 13045). Tali vizi non si ravvisano nella sentenza impugnata. Anzi, il ragionamento fondamentale del Tribunale, secondo cui non basta invocare la sostituzione di un collega per pretenderne la stessa qualifica, è corretto e conforme all'insegnamento di questa Corte, secondo cui l'art. 36 Cost. non fonda un principio di comparazione soggettiva fra i lavoratori (Cass. 5 ottobre 1998 n. 9867); ne consegue che il lavoratore non na diritto (ex art. 2103 cod. civ., nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970) alla qualifica superiore in base alle mansioni che di fatto assume di aver 6 svolto, se non dimostra la piena corrispondenza tra tali mansioni e quelle previste per la predetta qualifica, essendo inammissibile, ai fini dell'attribuzione della qualifica rivendicata, ogni comparazione con il trattamento riservato ad altri lavoratori esercenti le stesse mansioni (Cass. 7 luglio 1987 n. 5911). Parimenti corretta è l'affermazione della sentenza impugnata che non basta allegare la preposizione ad una indicarnesenza struttura, particolareggiatamente la collocazione le caratteristiche, nell'organigramma aziendale e le mansioni svolte in relazione Agey all'incarico, per rivendicare il grado proprio delle diverse persone che hanno ricoperto lo stesso incarico. Tanto più quando dalla stessa narrativa attorea, riportata nella sentenza impugnata, risulta che le persone che il ricorrente indica come termine di paragone, in base alla proprietà transitiva (insufficiente, per quanto già detto, a fondare una pretesa di qualifica superiore comparativa ex art. 2103 cod. civ.): "A copriva il posto C, B ha ricoperto il posto C, quindi a B spetta la qualifica A", avevano qualifiche diverse: il OT ricopriva il grado di tecnico, ed il Benanti di capo tecnico;
il ricorrente non spiega perché abbia chiesto quest'ultima qualifica;
né si duole, con il ricorso nel presente giudizio, del fatto che il Tribunale non abbia riconosciuto la minore qualifica di tecnico, ricompresa 7 in quella maggiore di capo tecnico richiesta, che la stessa resistente riconosce astrattamente possibile. Il ricorso va pertanto respinto in toto. Sussistono giusti motivi, in relazione al diverso esito dei gradi di merito, per la compensazione delle spese processuali del presente giudizio.
p.q.m.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Il Presidente buzliche w'auth Lavoro il 2 maggio 2001. Il Consigliere Estensore Aldo де Майий Stille IL CANCELLIERE 27 GIU 201 Depositato in Cancelleria oggi, IL CANCELLIERE O N I R T O C ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Lav\cqm-fs-potito RG 1447/1999 800