Sentenza 14 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di notifica a mezzo posta del decreto di citazione, nel caso detta notifica sia stata effettuata ai sensi del comma terzo dell'art 8 della legge 20 novembre 1998 n. 346 (per compiuta giacenza di dieci giorni del "piego" nell'ufficio postale quale conseguenza della assenza del destinatario o della mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone legittimate a riceverlo), poiché la suddetta disposizione di legge è stata dichiarata incostituzionale dalla competente Corte con la sentenza n. 346 del 1998, deve ritenersi realizzata una violazione del diritto di difesa con conseguente nullità della notificazione predetta. Trattandosi di nullità di ordine generale e quindi eccepibile e rilevabile di ufficio entro i termini di cui all'art 180 cod. proc. pen., essa produce il suo effetto in tutti quei casi in cui la sentenza della Corte costituzionale risulti essere intervenuta prima dell'esaurimento dell'iter processuale. (Nella fattispecie, la Corte di cassazione, rilevando che la declaratoria di incostituzionalità era intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione e considerato che la doglianza della nullità era stata prospettata dalla difesa dell'imputato sin dalla fase di appello, ha annullato senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/1999, n. 2339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2339 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale LACANNA Presidente del 14/01/99
1. Dott. Bruno FOSCARINI Consigliere SENTENZA
2. " Carlo COGNETTI " N.57
3. " Sandro OCCHIONERO " REGISTRO GENERALE
4. " IE AR " N.38028/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da QU NI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania in data 5.6.1998;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Cognetti;
Udito il Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Ciampoli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 21.6.1996, il Pretore di Catania dichiarava QU NI colpevole del reato di cui all'art. 2 della legge 15.12.1990 n. 386 e lo condannava alla pena di mesi due e giorni dieci di reclusione e alle conseguenziali pene accessorie. A seguito di appello dell'imputato, che lamentava, in tesi, la nullità del decreto di citazione in primo grado e, in ipotesi, chiedeva la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva con irrogazione della pena pecuniaria, la Corte d'Appello di Catania, con sentenza in data 5.6.1998, in parziale in riforma dell'impugnata decisione, riduceva la pena inflitta all'imputato a mesi uno di reclusione.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il QU, il quale deduce violazione dell'art.606, primo comma lett. c), c.p.p., in relazione all'art.157, ottavo comma, c.p.p.,
assumendo che l'atto di citazione in primo grado, contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnata sentenza, non fu notificato a mezzo del servizio postale bensì ai sensi dell'art. 157, ottavo comma, c.p.p., senza che risultasse prova in atti che l'imputato ebbe contezza della comunicazione prevista dal citato art. 157 c.p.p., non risultando neppure che la raccomandata a.r., recapitata in due occasioni, avesse compiuto la prevista giacenza di legge prima di essere restituita al mittente. Deduce ancora il ricorrente vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla richiesta concessione delle attenuanti generiche, avendo l'impugnata sentenza apoditticamente motivato, da un lato, che non si apprezzano validi motivi di valutazione positiva del comportamento dell'imputato per concedergli le invocate attenuanti, mentre dall'altro, ha ritenuto l'imputato meritevole di una riduzione di pena, ritenendo eccessiva quella irrogata dal Pretore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Premesso che il primo motivo di ricorso concerne la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio e che nell'ambito di tale doglianza è rilevabile ogni questione di diritto ancorché non specificamente dedotta con il ricorso, deve osservarsi (conformemente a quanto già rilevato da Cass. Sez. V, 6.11.1998, Pres. Pandolfo, est. Foscarini, ric. La Cava, non massimata) che la Corte Costituzionale, con sentenza 22-23.9.1998 n. 346, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.8, III comma, L. 20.11.1982 n. 890 (notificazioni di atti a mezzo posta e comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale".
In particolare, la Corte ha sottolineato che in relazione al diritto di difesa del destinatario "deve ritenersi illegittima qualsiasi disciplina che, prevedendo la restituzione del piego al mittente dopo un termine di deposito eccessivamente breve, pregiudichi la concreta possibilità di conoscenza del contenuto dell'atto da parte del destinatario medesimo"; e precisato che la "mancata restituzione del piego al mittente dopo il decimo giorno di giacenza non solo non incide sull'individuazione del momento perfezionativo della notificazione ma nemmeno pregiudica l'interesse del notificando alla tempestiva formazione della prova dell'avvenuta notifica, che ben può essere fornita, indipendentemente dal piego, dall'avviso di ricevimento, da restituirsi al mittente in raccomandazione e mediante il quale questi potrà dimostrare la regolarità della notificazione", avvenuta a i sensi del IV comma dell'art.8 L. 890/82, "decorsi dieci giorni dalla data del deposito".
Nella fattispecie, decorsi dieci giorni al deposito, il piego non ritirato vene restituito al mittente (cfr. 4 f. 8 fasc. I grado), venendosi così a creare la situazione di violazione del diritto di difesa "stigmatizzata" dalla Corte Costituzionale e che nella sostanza si traduce nella nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Per completezza deve rilevarsi che la sentenza della Corte Costituzionale è intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso e quindi in situazione "non esaurita" (cfr. Cass. Sez. V, 15.6.1992, Carozza, in Cass. Pen. 193, pagg.1749 ss.), considerato anche che la doglianza di nullità della notificazione è stata sostenuta sin dall'appello (in primo grado l'imputato era rimasto contumace) e che detta nullità, se pur non assoluta in quanto sanabile con la comparizione dell'imputato (art. 184 c.p.p.), è di ordine generale ex art. 178 lett. c) c.p.p., come tale eccepibile e rilevabile d'ufficio nei termini previsti dall'art. 180 c.p.p. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio (con conseguente assorbimento dei motivi "di merito") dell'impugnata sentenza nonché di quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Catania per l'ulteriore corso.
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella di primo grado ed ordina la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Catania per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 14 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1999