Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2002, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
E A N L O I L Z E A D R " 9 T 7 . 1 S I T 3 G R . E A N ' R L 7 L A 6 E D 9 1 D - 02 1 07 /02 E I 5 REPUBBL ICA. I TAL A - T S 3 N N E E E S S G E I " G A E L SU REMA I ASSAZIONE oggetto divieto di sosta e 1* sezione civile composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: rilievo probante del Presidente verbale di accertamento. dr. Giovanni Losavio dr. Giammarco Cappuccio Consigliere R.G. N. 13762/99 Consigliere dr. Giuseppe Salmè Cron. 5148 Consigliere rel. dr. Fabrizio Forte dr. Paolo Giuliani Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 17.10.2001 S E NT ENZA su ricorso iscritto al n° 13762 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto DA LI MA e ON US, elettivamente domici- liati presso ZI TI in Roma, V.Agricola n. 52, unitamente all'avv. Francesco Modica che li rappresen- ta e difende, per procura a margine del ricorso. RICORRENTI
CONTRO
PREFETTURA DI AGRIGENTO, in persona del prefetto p.t., INTIMATO avverso la sentenza del Pretore di Agrigento n. 111 del 28 gennaio 3 maggio 1999. 2137 2001 - 2 Udita, all'udienza del 17 ottobre 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. dr. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 3 maggio 1999, il Pretore di Agrigen- to ha rigettato l'opposizione di IA ZI e Giu- seppe TI all'ordinanza del locale prefetto, noti- ficata il 24 aprile 1998, che ha loro ingiunto il pa- gamento di £. 100.000, quale sanzione per divieto di sosta in violazione del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), accertata con verbale dei vigili ur- bani del 30 maggio 1994. Con l'opposizione era denunciata l'omessa indicazione del numero civico dinanzi al quale era avvenuta l'in- frazione e che la ZI era ferma alla guida del vei- colo quando vi fu la contestazione, mentre dal verbale risulta che la guidatrice s'era allontanata dall'auto, lasciandola in zona ove vigeva il divieto di sosta;
il pretore, ritenuto irrilevante il mancato rilievo del numero civico alla cui altezza si era accertata l'in- frazione nel verbale e rilevato che questo fa fede fi- no a querela di falso dei fatti che il vigile attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, nel caso confermati anche dalle deposizioni testimoniali 3- dei verbalizzanti, che avevano affermato che l'auto era ferma senza guidatore, ha rigettato l'opposizione e condannato gli opponenti alle spese di causa. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso con unico motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c., la ZI e il TI. La Prefettura di Agrigento non si é difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso, premesso che la ZI era ferma con l' auto in attesa che uscisse dall'area di parcheggio ove intendeva sostare altro veicolo e che quindi non c'era l'infrazione contestata, lamenta violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per aver il pretore omesso di rileva- re la nullità dell'ordinanza ingiunzione, notificata oltre i termini di cui alla L. 241/90 e quelli dell' art. 204 C.d. S. a distanza di quattro anni dal ver- , bale ed emessa senza neppure sentire la ricorrente e il proprietario del veicolo.
1.1. Per il profilo della violazione del requisito di legittimità temporale nell'emissione dell'ordinanza- ingiunzione, il ricorso è inammissibile deducendo per la prima volta il vizio in cassazione, mentre non vi é prova che in sede amministrativa sia stata domandata l'audizione dei ricorrenti.
2. Si lamenta poi il difetto di motivazione dal preto- 4 re sulla presenza della ZI nell'auto ferma in at- tesa di parcheggiare il veicolo al posto di un altro in cui era un carabiniere;
l'auto fermata non era in sosta e il pretore erroneamente richiama il carattere fidefaciente del verbale, in quanto nello stesso si e- ra contestato dalla ricorrente il fatto come rilevato dal verbalizzante, che non s'era voluto denunciare per falso in atto pubblico.
2.1. Come chiarisce il giudice del merito, "è emerso senza ombra di dubbio che le dichiarazioni" della ri- " corrente 'sono state inserite nel verbale dopo che i vigili urbani avevano redatto il verbale e la ZI era tornata all'auto e aveva richiesto loro spiegazio- ni", così chiarendo che le affermazioni dei vigili in ordine all'assenza della donna al momento della conte- stazione erano veritiere, pur non considerando che es- se, in quanto attestano fatti accaduti in presenza dei verbalizzanti, potevano superarsi solo con querela di falso non proposta dagli interessati. La decisione pretorile motiva sulla sussistenza della violazione contestata e sulla responsabilità per essa della LÚ, della quale obbligato in solido a pagare il dovuto è il TI, quale proprietario del veicolo. Nulla deve disporsi per le spese, non essendosi il re- sistente difeso in questa sede. - 5 -
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di consiglio del 17 ottobre 2001. Il presidente и влатим Fetry th Il consigliere este rsore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima Sezione Civre Luisa Passinetti Depositato in Cancelleria Мит решиться It 14 FEB. 2002 IL CANCELLIERE E N A IO L Z L E A R D T 9 IS * . 7 G T 1 E R 3 R . 'A N L A L D 7 E 6 D E 9 -1 T I N S -5 E N 3 S E E E S * G I G A E L