Sentenza 11 novembre 1998
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 705 cod. pen., che punisce chiunque, senza licenza dell'autorità o senza rispettare le prescrizioni di legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su di esse operazioni di mediazione ovvero <<esercita altre simili industrie, arti o attività>>, è applicabile, senza che da ciò derivi alcuna violazione del divieto di analogia "in malam partem", anche a chi svolga l'attività di riparazione di oggetti preziosi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/1998, n. 12703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12703 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1998 |
Testo completo
composta dai signori Udienza pubblica
Dott. Francesco SIMEONE Presidente del 11.11.98
Dott. Pietro Antonio SIRENA Consigliere SENTENZA
Dott. Antonio ESPOSITO Consigliere N.1151
Dott. Massimo ODDO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Nicola BOTTALICO Consigliere N.19859/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da LL RE, nato a [...], il [...] avverso la sentenza del PR di AP, in data 17 febbraio 1998. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Elena Paciotti, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato, osserva:
in fatto e in diritto
Con sentenza del 17 febbraio 1998, il PR di AP dichiarò LL RE responsabile della contravvenzione prevista dall'articolo 705 C.P., e lo condannò alla pena di lire 600.000 di ammenda.
Secondo il suddetto PR, infatti, l'attività di riparazione e di modifica di oggetti preziosi svolta dall'imputato rientrava tra quelle previste dalla disposizione del codice penale prima citata, per le quali è necessaria la licenza dell'Autorità, di cui il LL era privo.
Ricorre per cassazione il difensore del prevenuto deducendo:
a) violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., in relazione agli articoli 546, comma 1, dello stesso codice, e 705 C.P.; il ricorrente assume che la motivazione della sentenza di primo grado sarebbe manifestamente illogica perché - dopo avere dato atto che il LL era un semplice riparatore di oggetti preziosi, e non un fabbricante o un commerciante degli stessi - il PR avrebbe sostenuto che la modifica e la riparazione di cose preziose rientrerebbe nella più ampia categoria della fabbricazione. b) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., in relazione agli articoli 546, comma 1, dello stesso codice, 62 bis e 133 C.P.; secondo il ricorrente, il PR avrebbe omesso di motivare in ordine alla misura della pena in concreto inflitta all'imputato.
La prima censura non merita accoglimento.
Stabilisce, infatti, il citato articolo 705 C.P. che "chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le prescrizione della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a due milioni".
Scopo evidente della suddetta disposizione di legge è quello di garantire, mediante la sanzione penale, l'osservanza di tutti quegli obblighi imposti dalle norme di polizia per il commercio e per "altre simili attività" riguardanti le cose preziose: e ciò al fine di contrastare la realizzazione del profitto dei delitti dai quali tali cose possono provenire.
La disposizione in questione, peraltro, si limita a fornire una sanzione penale alle prescrizioni di altre norme giuridiche (ed in particolare degli articoli 127 e 128 della legge di pubblica sicurezza), delle quali presuppone l'esistenza, finendo con il rivestire carattere meramente sanzionatorio (cfr.: Cass. pen., 13 novembre 1939, in Giust. pen. 1940, III, 350). Quanto sopra premesso, si osserva che il presupposto del fatto previsto dall'articolo 705 C.P. è che il soggetto attivo del reato commetta la violazione "fabbricando o ponendo in commercio cose preziose, o compiendo su esse operazioni di mediazione, o esercitando altre simili industrie o attività".
Conseguentemente, i requisiti contenuti in quel presupposto sono due:
il primo è che l'agente esplichi una delle attività indicate nella norma di legge di che trattasi;
ed il secondo che questa attività abbia per oggetto cose preziose.
Mentre, data l'esistenza del suddetto presupposto, la violazione dell'articolo 705 C.P. può commettersi sia agendo senza la licenza dell'autorità, sia - pur avendo conseguito la licenza - senza osservare le prescrizioni della legge.
Ebbene, nella fattispecie è pacifico che l'attività del LL aveva per oggetto cose preziose e che l'imputato era privo della licenza dell'autorità di pubblica sicurezza;
tanto che la difesa dell'imputato si è limitata a contestare la sussistenza del primo dei requisiti su indicati, sostenendo che l'attività professionale di mera riparazione e di modificazione di oggetti preziosi non rientri tra quelle indicate nell'articolo 705.
Tale assunto è, però, destituito di fondamento.
La contravvenzione in questione si commette, infatti, non solo "fabbricando o ponendo in commercio" cose preziose o compiendo su di esse "operazioni di mediazione" - come sostiene il ricorrente - ma anche esercitando "altre simili industrie, arti o attività". Ora, alcune di queste industrie arti o attività sono indicate, sempre in via esemplificativa, dall'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, secondo cui hanno l'obbligo di munirsi della licenza del questore, oltre che i fabbricanti i commercianti ed i mediatori di oggetti preziosi, anche "i cesellatori, gli orafi e gli incastratori di pietre preziose". Ma se un semplice cesellatore - il quale si limita ad eseguire lavori di decorazione o di rifinitura su metalli preziosi - deve fornirsi della licenza, è evidente che analogo obbligo incombe su chi ripara i gioielli e addirittura li modifica, compiendo un'attività di gran lunga più rilevante - ai fini dell'articolo 705 C.P. - rispetto a quella di chi semplicemente li cesella.
Ed infatti, proprio l'attività di riparazione e di contestuale modificazione di un oggetto prezioso è tra quelle maggiormente idonee a fargli cambiare forma ed aspetto, rendendolo irriconoscibile e, dunque, favorendo eventuali ricettatori.
Alla stregua delle superiori considerazioni appare evidente che il lavoro svolto dal LL rientra tra quelli indicati nel più volte citato articolo 705 C.P. con la espressione "altre simili industrie, arti o attività".
Nè, d'altro canto, può sostenersi che la suddetta interpretazione violi il divieto di analogia in malam partem, che vige in materia penale.
Ed infatti, la tecnica delle così dette norme esemplificative, che fanno ricorso a locuzioni 'Un casi simili" o "in casi analoghi" etc., e' da ritenersi ammissibile e rispettosa del principio di determinatezza tutte le volte in cui le ipotesi indicate a titolo esemplificativo sono in grado di far comprendere con chiarezza la ratio del divieto e, pertanto, consentono di individuare con precisione i casi analoghi o simili ai quali la norma fa riferimento, così come si è verificato nella fattispecie.
Tali locuzioni, peraltro, piuttosto che introdurre una forma di analogia mascherata, così come taluni sostengono, servono solo ad evitare elencazioni troppo dettagliate e minuziose o all'opposto espressioni troppo generiche, le quali ultime sono realmente poco rispettose del principio di determinatezza.
Dunque, il PR di AP ha correttamente applicato la legge e la sua sentenza, priva di vizi logici, resiste sul punto alle censure del ricorrente.
Del pari destituita di fondamento è la seconda doglianza, relativa alla misura della pena inflitta.
Ed infatti - premesso che il PR ha concesso al LL le circostanze attenuanti generiche - si osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "non è necessario che vengano richiamate tutte le circostanze indicate nell'articolo 133 C.P. qualora sia stata inflitta una pena media;
l'uso delle espressioni "pena congrua" o "adeguata" o "equa" e simili da un lato fa ritenere che il giudice abbia valutato la responsabilità in base alle predette circostanze e dall'altro esclude che il potere discrezionale relativo alla determinazione della misura della pena sia degenerato in arbitrio" (Cass. pen., sez. IV, 16 giugno 1981, Calvo); e si osserva altresì che, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, "nella determinazione in concreto della pena il giudice non ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge quando la pena stessa venga inflitta nel minimo edittale o in misura prossima a tale minimo;
in tal caso, infatti, viene a mancare la necessità di esplicita motivazione perché l'entità della pena in concreto irrogata lascia chiaramente intendere in qual modo abbiano influito i criteri fissati dall'articolo 133 C.P." (Cass. pen., sez. I, 16 novembre 1988, Cannavò). Ebbene, a tali principi si è uniformato il PR di AP, il quale - escludendo la più grave pena detentiva - ha applicato all'imputato la sola sanzione dell'ammenda, in misura media tra minimo e massimo edittale, affermando che tale pena appare equa in relazione a tutti i parametri previsti dall'articolo 133 C.P..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 11 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 1998