Sentenza 6 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3233 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
032 33/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N.9337/98 SEZIONE LAVORO Cron. 6696 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente Ud. 10/1/01 Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente prof. Giovanni Billia, rappresentato e difeso per mandato in calce dagli avv. Antonietta Coretti, Fabio Fonzo, ZI Correra e con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n.17 in Roma;
- ricorrente -
contro
RICAMIFICIO AUTOMATICO s.p.a., in concordato preventivo e VIDOTȚI GIANNI, rappresentati e difesi per mandati in calce dagli avv.Umberto Del Giudice e -1- 62 AN Romoli ed el.te domiciliati presso lo studio del secondo in Roma alla via Pisistrato:11 presso Cancelleria Corte Cossecione. controricorrenti - nonchè EO ZI, De NI AN, ET LF, FE IO, PE PI, PE VA, LI TO, EA RO, AU MY, Di OL TO, CI IA, EZ RA, AT NO, ER NA AR, MA DA e NI NA -chiamati in causa non costituiti- avverso la sentenza del Tribunale di Verona n.384 del 17.2.1998, Reg. Gen. n.94/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.1.01 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv.Antonino Sgroi, per delega avv. Fonzo, e Umberto Del Giudice;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del primo e del terzo motivo, per il rigetto del secondo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 17.2.1998 il Tribunale di Verona, decidendo sull'appello proposto dal IO TI s.p.a. e TI AN nei confronti dell'INPS, nonché nei confronti di EO ZI, De NI AN, ET LF, FE IO, PE PI, PE VA, LI TO, EA -2- RO, AU MY, Di OL TO, CI IA, EZ RA, AT NO, ER NA AR, MA DA e NI NA, avverso sentenza del Pretore della medesima città, e su quello incidentale dell'INPS accoglieva l'appello principale assolvendo il IO TI spa e TI AN da ogni domanda dell'INPS nei loro confronti. Premetteva in motivazione che il primo giudice aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal Pretore di Verona nei confronti della società e del legale rappresentante in solido per alcuni rapporti di collaborazione, escludendone la natura subordinata mentre per altri aveva rigettato la domanda. Aveva altresì ridotto la sanzione amministrativa irrogata con ordinanza ingiunzione opposta. Osservava quindi che il giudice non aveva il potere ex art.23, undicesimo comma della legge n.689 del 1981 di ridurre la sanzione amministrativa in quanto l'art.35 della stessa legge richiama solo il quarto comma di detto articolo, e doveva limitarsi alla revoca di essa, competendo al Direttore dell'INPS il potere di rideterminazione. In ordine al decreto ingiuntivo ed ai rapporti di collaborazione con EO, ET, e PE VA nonché De NI PE PI, LI e EA, Di OL, CI e ZI osservava che dai rapporti e verbali ispettivi dell'INPS non emergevano elementi per ritenere provata la natura subordinata dei rapporti. Rilevava, infatti, che mentre dalle scritture fiscali si evinceva la natura di rapporto autonomo, la natura subordinata era stata ritenuta dal primo giudice sul rilievo che alcuni -3- lavoratori avevano espletato in precedenza le stesse mansioni e quindi la continuazione di esse non poteva essere espletata che nello stesso regime di subordinazione, senza però accertare in concreto la sussistenza di questo elemento nel nuovo rapporto. Analogamente per altri, che avevano mutato la collaborazione da autonoma a subordinata, rilevava che quella precedente era stata ritenuta, per questo solo rilievo, subordinata. Osservava quindi che gli elementi di prova acquisiti erano di segno contrario alle tesi dell'INPS. Dalla deposizione del teste CA, infatti, si evinceva che i lavoratori non avevano l'obbligo di osservare un orario di lavoro, non ricevevano direttive di carattere tecnico sull'espletamento del lavoro, prestavano la loro opera anche per altre società, avevano imposto alla società le loro dimissioni. Conclusivamente rilevava che nel dubbio doveva prevalere la volontà delle parti di attribuire natura autonoma alla collaborazione. L'INPS propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi;
resistono con controricorso il IO TI s.p.a. e TI AN, illustrato poi con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso, denunziando la violazione dell'art. 112 c.p.c., l'INPS, lamenta che l'omessa pronuncia sul suo appello incidentale e precisamente sul capo avente per oggetto i contributi pacificamente dovuti dal IO per i suoi dipendenti nel giugno 1991, rilevando che il credito non era stato contestato da controparte. -4- La censura è fondata. La sentenza impugnata in motivazione e nel dispositivo non ha provveduto sull'appello incidentale dell'INPS. Il rilievo dei controricorrenti, secondo il quale l'ammissione del debito avrebbe fatto venir meno la materia del contendere e l'obbligo del Tribunale di pronunciarsi su tale capo è infondato. Infatti, poiché oggetto della domanda dell'INPS era il pagamento di una somma, è evidente che la sola ammissione del debitore, senza il pagamento, non ha fatto venir meno la materia del contendere. Con il secondo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt.2094, 2222, 2697 c.c., 21 e 23 del D.P.R. n.488 del 1968 ed il vizio di + motivazione, denunzia il difetto di una approfondita disamina logico-giuridica delle .10 afattispecie in contrasto con la motivazione di primo grado che trascriveva da pag. 1 pag. 13 del ricorso. Deduceva quindi l'erroneità giuridica della sentenza ove aveva attribuito valore preminente al nomen attribuito dalle parti, mentre non aveva tenuto conto degli elementi indiziari che secondo la giurisprudenza di legittimità possono costituire indizi della subordinazione. In relazione infine alla posizione di tre dipendenti, Di OL, CI e EZ, assunte con rapporto di formazione e lavoro dopo un rapporto qualificato autonomo e ritenuto subordinato fin dal suo sorgere dal primo giudice, citava la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la mancanza della componente addestrativa nel rapporto di f. e 1. trasforma ex tunc il rapporto in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le censure sono infondate. T deduce -5- La sentenza impugnata ha premesso correttamente che incombeva all'INPS la prova che i rapporti qualificati dalle parti come di collaborazione autonoma fossero in realtà di lavoro subordinato, affermazione coerente con il principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.. Ha poi rilevato che l'INPS non aveva dato detta prova, che era stata desunta illogicamente della trasformazione del rapporto da subordinato in autonomo o viceversa. La massima di questa Corte n.812 del 1993 citata dall'Istituto, secondo la quale occorre che al mutamento del nomen iuris si accompagni un effettivo mutamento del rapporto, corrobora la possibilità di questa trasformazione. La precisazione che all'univoca volontà delle parti deve accompagnarsi un effettivo mutamento con il venir meno del vincolo di assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro non incide sull'onere della prova, nel senso che è l'INPS, che afferma che il mutamento non vi sia stato, che è tenuto a provare detta circostanza, in quanto il permanere del rapporto di lavoro subordinato è il presupposto del diritto alla contribuzione azionato dall'Istituto. La sentenza impugnata ha, inoltre, rilevato che dalla prova offerta dagli appellanti era desumibile il venir meno della subordinazione per la mancanza di obbligo di orario e di specifiche direttive nella esecuzione del lavoro. In relazione poi agli elementi indiziari della subordinazione il Tribunale non ne ha indicati di diversi da quelli fissati dalla giurisprudenza di legittimità, ma si è limitato ad osservare che l'INPS non li aveva provati, sicchè appare infondata la denuncia di violazione degli artt. 2094 e 2222 c.c.. -6- In ordine all'accertamento di fatto della mancanza di prova della natura subordinata del rapporto l'Istituto ricorrente non indica i vizi logici e giuridici di esso, cioè i fatti e le prove acquisite al processo dalle quali dovrebbe desumersi la natura subordinata del rapporto ma si limita a contrapporre il diverso accertamento di fatto compiuto dal Pretore proponendo, inammissibilmente in sede di legittimità, la scelta tra l'una e l'altra valutazione delle prove,cioè una questione di merito. Quanto alle tre dipendenti, che hanno trasformato il loro rapporto da autonomo in subordinato con contratto di f. e I., l'Istituto ricorrente ha equivocato sulla portata della massima n.7265 del 1996. Con detta massima, e con le altre citate, si è affermato che quando in questo tipo di contratto a termine, a causa mista (formazione e lavoro), manca la causa formativa, risulta illegittima l'apposizione del termine ed il contratto si trasforma sin dall'inizio in contratto a tempo indeterminato. Ma l'inizio è evidentemente quello del rapporto di lavoro subordinato e non anche quello di un contratto di prestazione d'opera che lo ha preceduto. Con il terzo motivo, denunziando la violazione degli artt.23 e 35 della legge n.689 del 1981, l'INPS afferma la erroneità della tesi che il richiamo del solo quarto comma dell'art.23 da parte dell'art.35 escluda l'applicazione degli altri commi e tra essi dell'undicesimo che prevede la possibilità che il giudice modifichi la sanzione amministrativa irrogata. La motivazione del Tribunale sul punto appare erronea, in quanto, avendo escluso poi in motivazione ogni inadempimento contributivo, la questione della -7- possibilità del giudice del lavoro di ridurre la sanzione amministrativa era assorbita, perchè la revoca dell'ordinanza-ingiunzione conseguiva necessariamente al venir meno dell'inadempimento. La questione si potrà porre al giudice del rinvio se sarà accertato inadempimento contributivo, ma non può essere decisa in prevenzione dalla Corte. Il motivo va quindi considerato assorbito dall'accoglimento del primo motivo. In conclusione va accolto il primo motivo, rigettato il secondo e dichiarato assorbito il terzo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata per nuovo esame al giudice indicato nel dispositivo, allo stesso giudice si demanda anche, ex art.385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Venezia. Così deciso in Roma il 10 gennaio 2001 Il Consigliere est. Il PresidenteTamanhful Maring fourfour汕 I D , O S O Phl P A S I 0 S D 1 A 3 . T A 3 T T 5 R S IL CANCELLIERE A . O N I S P N Depositato in Cancelleria M I E -6-MAR. 2001 E A , G D O R G E T T E T S T I L I N E G R I S E A E R D L L O E -8- D