Sentenza 20 febbraio 2001
Massime • 2
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motori, la comunicazione di cui all'art. 25, comma secondo della legge n. 990 del 1969, costituisce una denunciatio litis, che ha la funzione di portare a conoscenza dell'impresa designata ovvero dell'impresa cessionaria nella qualità di rappresentante del Fondo vittime della strada, la pendenza della lite, di modo che abbia la possibilità di intervenire nel giudizio e svolgere le proprie difese; tale comunicazione costituisce un onere per chi voglia avvalersi dell'opponibilità della sentenza a detti soggetti e a cui la parte, a cui vantaggio è prevista, può rinunziare, intervenendo nel processo nonostante la mancata comunicazione; pertanto, l'opponibilità della sentenza emanata nei confronti dell'impresa in liquidazione consegue alla conoscenza del processo derivante dal fatto che l'impresa designata o cessionaria è intervenuta nello stesso, pur in mancanza di comunicazione.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, l'opponibilità all'impresa cessionaria del portafoglio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, cui sia stata fatta la comunicazione di cui all'articolo 25 della legge n. 990 del 1969, della sentenza resa nel giudizio proseguito nei confronti dell'impresa in liquidazione è un effetto previsto dalla legge; pertanto, qualora l'impresa cessionaria sia chiamata in giudizio, unitamente all'impresa assicuratrice in liquidazione, in proprio, senza la specificazione di tale rappresentanza, non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo la domanda, ne specifichi anche la conseguenza legale dell'opponibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 2463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2463 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UNIASS ASSIC SPA IN NOME FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PRUDENZANO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
D'OS AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TORINO 29, presso lo studio dell'avvocato BIASE MEZZANOTTE, difeso dagli avvocati GIOVANNI D'UONNOLO, CARLO SAGLIANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
NA FR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA B BORGHESI 12, presso lo Studio Legale CECERE, difesa dall'avvocato GIUSEPPE BOVE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
TRANSATLANTICA SPA IN LCA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2211/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 9/10/96 e depositata il 22/09/97 (R.G. 16/92);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/00 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Giuseppe PRUDENZANO;
udito l'Avvocato Giovanni D'UONNOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 3.9.1982, la fabbrica Pisana s.p.a. conveniva, davanti al tribunale di S. Maria Capua Vetere, PL RA e la AT s.p.a. per sentirli condannare alle somme erogate in favore del proprio dipendente D'OS EL. L'attrice assumeva che il predetto proprio dipendente, mentre era alla guida della propria Vespa 50 in Casagiove, era stato investito dall'auto tg. CE 263108, condotta dalla proprietaria PL RA;
che, a causa dell'incidente, il D'OS riportò lesioni che lo tennero lontano dal lavoro per un lungo periodo, durante il quale, l'attrice aveva erogato la somma di L. 1.181466, a titolo di integrazione malattie ed oneri sociali.
Il D'OS, con atto di citazione notificato l'11.2.1983, conveniva innanzi allo stesso Tribunale la PL e la s.p.a. AT per sentirli condannare al risarcimento dei danni, subiti a seguito dell'incidente stradale.
Si costituivano entrambi i convenuti. I due processi venivano riuniti.
A seguito dell'interruzione per la sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa della s.p.a. AT, il processo veniva riassunto dal D'OS nei confronti del commissario liquidatore della stessa, dell'UN s.p.a., "quale subentrante della società decotta", dell'INA, fondo gestione vittime della strada, della s.p.a. Pisana e della PL.
Si costituiva la UN assicurazioni s.p.a., in nome dell'Ina Fondo di gestione vittime della strada, deducendo di avere solo la funzione di rappresentante processuale del Fondo;
nel merito contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 53 del 1991, il Tribunale dichiarava improponibile la domanda del D'OS, non avendo questi provato di aver inviato la lettera di messa in mora a norma dell'art. 22 l. n. 990/69 e rigettava la domanda della s.p.a. Pisana, non avendo provato di aver effettuato le erogazioni assunte.
Avverso detta sentenza proponeva appello il D'OS, che esibiva la ricevuta di ritorno della raccomandata inoltrata all assicuratrice AT ed assumeva di aver correttamente integrato il contraddittorio nei confronti della UN, nella sua qualità di "impresa designata".
Resisteva la UN, quale impresa cessionaria, in nome e per conto del Fondo di garanzia.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 22.9.1997, condannava in solido la PL e la s.p.a AT in l.c.a. al pagamento, nei confronti del D'OS della somma di L. 86.412.749, rivalutati alla data della decisione, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma di L. 48.961337, e dichiarava opponibile la sentenza alla UN, in nome e per conto dell'INA, fondo di garanzia.
Il giudice di appello riteneva, in particolare e per quella che interessa il successivo giudizio di Cassazione, che non poteva emettersi sentenza di condanna nei confronti della UN, impresa cessionaria, poiché questa non era stata citata in giudizio nella qualità di rappresentante dell'Ina, Fondo di garanzia, ma solo quale impresa cessionaria e come tale, essa non era legittimata passiva. Riteneva la corte di merito, che l'atto riassuntivo, per quanto notificato alla UN in proprio, era tuttavia idoneo a far conoscere alla stessa la pendenza del giudizio e quindi la sentenza le era opponibile, nella qualità di rappresentante del Fondo di garanzia;
che, in ogni caso, in detta qualità la UN aveva partecipato al giudizio e si era difesa.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la UN, in nome e per conto dell'INA, Fondo di garanzia.
Resiste con controricorso il D'OS e la PL. La UN ha presentato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Assume la ricorrente che la sentenza impugnata ha deciso ultra petita, in quanto, pur lamentando il D'OS che il tribunale aveva errato nel rigettare la sua domanda di condanna nei confronti del Fondo di garanzia, aveva statuito che con l'evocazione dell'impresa cessionaria era stato assolto all'onere della comunicazione di cui all'art. 25 l. n. 990/69, e che la sentenza era opponibile al predetto Fondo.
2.1. Il motivo è infondato e va rigettato.
Osserva preliminarmente questa Corte che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, qualora in pendenza del giudizio promosso dal danneggiato contro l'impresa assicuratrice questa Venga posta in liquidazione coatta amministrativa con trasferimento del portafoglio ad altra impresa ex art.1 d.l. n. 576 del 1978, conv. in l. n. 738 del 1978, il giudizio può proseguire nei confronti dell'impresa assicuratrice in liquidazione per il conseguimento di una sentenza di condanna che è opponibile all'impresa cessionaria, cui sia stata debitamente denunziata la lite, entro i limiti ed alle condizioni di cui all'art. 25, c. 2, l. n. 990/69, norma applicabile, ricorrendo la eadem ratio, verso l'impresa cessionaria del portafoglio dell'impresa in liquidazione. Tale sentenza opera nei confronti dell'impresa in liquidazione solo quale pronuncia di mero accertamento del credito, in parziale deroga al principio dell'improponibilità delle azioni individuali nei confronti dell'impresa sottoposta a liquidazione (Cass. 10.4.1991,n. 3768). Ne consegue che nell'ipotesi in cui sia stata effettuata detta comunicazione all'impresa cessionaria, nella qualità di rappresentante del Fondo di garanzia, a norma dell'art. 25 l. n. 990/1969, l'opponibilità alla stessa della sentenza emessa nel giudizio proseguito nei confronti dell'impresa in liquidazione, è un effetto che consegue per legge, prescindendo dal fatto che l'impresa cessionaria si sia avvalsa o meno della facoltà di intervenire volontariamente nel processo, nonché, quando sia stata chiamata in causa, dallo stato e grado del processo di merito, in cui si sia verificata la chiamata, restando così irrilevante l'assenza di specifiche domande in giudizio nei confronti della stessa impresa (Cass. 4.7.1985, n. 4042, in relazione all'impresa designata).
2.2. Costituendo, l'opponibilità della sentenza, in siffatta ipotesi, una conseguenza di legge, il giudice che la dichiari, pur in assenza di specifica domanda, non viola l'art. 112 c.p.c.. Infatti non viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice che, accogliendo la domanda, pronuncia anche sulle conseguenze che ne derivano secondo l'ordinamento, pur se non espressamente richieste, non solo perché la domanda giudiziale è volta a raggiungere uno scopo pratico (Cass. 17.3.3.1998,n. 2848) ma anche perché in questa ipotesi l'opponibilità della sentenza non è effetto della relativa pronuncia sul punto del giudice, ma solo l'effetto che l'ordinamento riconnette ad una sentenza emessa nelle condizioni di cui all'art. 25 l. n. 990/69, per cui la pronuncia, che la dichiari, si limita ad esternare una qualità che è già propria della sentenza stessa, senza ampliare il contenuto della decisione.
3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 25 l. n. 990/1969 ed art. 4 l. n. 378/78, in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. e contraddittoria motivazione in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Lamenta la ricorrente che, pur avendo la sentenza impugnata ritenuto esattamente che la chiamata in causa della UNIASS, non essendo stata effettuata nella qualità di rappresentante del Fondo di garanzia, non era corretta, tuttavia ha affermato che essa era idonea a costituire comunicazione della pendenza del giudizio ed a rendere opponibile la sentenza alla UNIASS nella qualità.
4.1. Il motivo è infondato, pur con le precisazioni che seguono. Va infatti osservato che la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che la domanda risarcitoria doveva essere posta nei confronti dell'Impresa cessionaria del portafoglio, nella sua qualità di rappresentante in causa del Fondo di garanzia e non in proprio, come era avvenuto, per cui la stessa era priva di legittimazione passiva;
che, nonostante che la UN si fosse costituita nella qualità di rappresentante del Fondo, il D'OS aveva insistito nell'originaria domanda, senza estenderla nei confronti dell'UN, nella qualità in cui si era costituita. Così operando la corte di merito ha applicato i consolidati principi giurisprudenziali in merito (cass. 27.5.1995, n. 982). Sennonché la sentenza di appello ha ritenuto che il citato atto riassuntivo nei confronti della impresa cessionaria in proprio, comportasse che essa nella qualità di rappresentante del Fondo avesse preso cognizione della lite contro la l.c.a. e che, in ogni caso, essa nella detta qualità si era costituita ed aveva avuto modo di difendersi, donde l'opponibì lità della sentenza.
4.2. Ritiene questa Corte che la prima argomentazione, adottata dal giudice di appello, non sia esatta, mentre lo sia la seconda e che questa da sola sia idonea a sostenere la decisione.
Infatti la dedotta opponibilità, della sentenza pronunziata nei confronti dell'impresa in liquidazione e, espressamente subordinata dall'art. 25 alla condizione che all'impresa designata (ma il discorso è analogo per l'impresa cessionaria)venga dato avviso di pendenza del procedimento e questa condizione avrebbe, nella specie, potuto ritenersi soddisfatta se alla società UN cessionaria del portafoglio dell'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, l'avviso fosse stato rivolto, a termini dell'art. 4 co. III del D.L. n. 576 del 1978. invocato dalla ricorrente, in nome dell'I.N.A. -
Gestione autonoma per le vittime della strada (Cass, 24.5.1996,n. 4781; Cass.14.10.1987, n. 7607 - Cass. 10.8.1988, n. 4917). Risulta, invece, che l'attore comunicò con la notifica dell'atto riassuntivo)la pendenza del giudizio, riassunto contro l'impresa in l.c.a. in liquidazione, alla cessionaria UN in proprio, omettendo, cioè, qualsiasi riferimento alla veste di rappresentante processuale "ex lege" (Cass. n. 2275/1993 )del Fondo, assunta dalla impresa cessionaria, con conseguente inefficacia della riassunzione nei confronti di quest'ultima, anche come atto equipollente dell'avviso in relazione al fine di rendere ad essa opponibile la sentenza pronunziata nei confronti dell'impresa in liquidazione. In altri termini, qui non si discute sulla possibilità se la comunicazione di cui all'art. 25 cit. all'impresa designata (o cessionaria)possa essere costituito oltre che da una vera e propria"comunicazione, (per quanto notificata a mezzo di ufficiale giudiziario)anche da atti equipollenti.
Qui si controverte solo sul soggetto a cui detto avviso vada dato, e non vi è dubbio che, poiché in caso di l.c.a. con cessione di portafoglio, la legittimazione passiva dell'azione diretta compete esclusivamente al Fondo di garanzia, rappresentato dall'impresa cessionaria, anche la comunicazione - (o l'atto equipollente)vada notificato, non all'impresa cessionaria in proprio, ma nella qualità di rappresentante suddetto.
Da ciò consegue che se la comunicazione della pendenza del giudizio è effettuata all'impresa cessionaria in proprio e non nella qualità di rappresentante, essa è tamquam non esset, per cui la sentenza emessa nel giudizio non è opponibile all'impresa cessionaria, nella qualità, e quindi al Fondo di garanzia.
In questi termini, a norma dell'art. 384, c. 2, c.p.c., va corretta la motivazione dell'impugnata sentenza.
4.3. Sennonché il giudice di appello ha ritenuto che l'opponibilità della sentenza all'impresa cessionaria, nella qualità di rappresentante del Fondo, si fonda anche sul fatto che la UN, in detta qualità, si era costituita in giudizio ed, in ogni caso, in tale qualità aveva volontariamente partecipato allo stesso e ne aveva, quindi, avuto cognizione e si era difesa.
Questa seconda ragione, addotta dall'impugnata sentenza, è corretta. Infatti la comunicazione di cui all'art. 25, c. 2, l. n. 990/69 costituisce una denuntiatio litis, nei confronti dell'impresa designata, ovvero nei confronti dell'impresa cessionaria nella qualità di rappresentante del Fondo.
La funzione di detta denunzia di lite è quella di portare a conoscenza dell'impresa designata o cessionaria (nella qualità) la pendenza della lite, in modo che essa abbia la possibilità di intervenire nel giudizio e di svolgere le proprie difese. La comunicazione della pendenza del giudizio, per quanto dalla norma qualificata come "condizione" per l'opponibilità della sentenza, in effetti costituisce un onere, e cioè un comportamento che il soggetto deve tenere per conseguire un determinato vantaggio (nella fattispecie l'opponibilità della sentenza).
ciò comporta che la parte (impresa designata o cessionaria, nella qualità,)a cui vantaggio è previsto detto onere, può rinunziarvi, provvedendo ad intervenire nel processo, indipendentemente dall'avvenuta comunicazione della pendenza della lite. Detto intervento volontario (art. 25 c.
3. l. n. 990/1969)da una parte rende ultronea la comunicazione della pendenza del giudizio ad un soggetto che è già parte nello stesso e dall'altra costituisce una rinunzia implicita, ma inequivoca, alla posizione di favorito dall'onere, gravante sull'attore danneggiato, di comunicare la pendenza della lite alla detta impresa.
Peraltro la locuzione di cui al terzo comma dell'art. 25 cit., ("l'impresa designata può intervenire volontariamente nel processo ..."), non limita detto intervento alle sole ipotesi in cui l'impresa abbia avuto comunicazione della lite.
E se la conoscenza della lite, per effetto della denunzia, dà luogo all'opponibilità della sentenza all'impresa designata o cessionaria (nella qualità), a maggior ragione detta opponibilità consegue alla conoscenza del processo, derivante dal fatto che l'impresa predetta è intervenuta nello stesso, pur in mancanza di comunicazione.
5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
La ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di legittimità, sostenute dal resistente D'OS e liquidate come in dispositivo. Esistono giusti motivi per compensare le spese tra la ricorrente e la Pastina.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente D'OS per questo giudizio di legittimità, liquidate in L. 122.000=, oltre L. quattro milioni per onorario. Compensa le spese tra la ricorrente e la Pastina. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2001