Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 2463
CASS
Sentenza 20 febbraio 2001

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In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motori, la comunicazione di cui all'art. 25, comma secondo della legge n. 990 del 1969, costituisce una denunciatio litis, che ha la funzione di portare a conoscenza dell'impresa designata ovvero dell'impresa cessionaria nella qualità di rappresentante del Fondo vittime della strada, la pendenza della lite, di modo che abbia la possibilità di intervenire nel giudizio e svolgere le proprie difese; tale comunicazione costituisce un onere per chi voglia avvalersi dell'opponibilità della sentenza a detti soggetti e a cui la parte, a cui vantaggio è prevista, può rinunziare, intervenendo nel processo nonostante la mancata comunicazione; pertanto, l'opponibilità della sentenza emanata nei confronti dell'impresa in liquidazione consegue alla conoscenza del processo derivante dal fatto che l'impresa designata o cessionaria è intervenuta nello stesso, pur in mancanza di comunicazione.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, l'opponibilità all'impresa cessionaria del portafoglio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, cui sia stata fatta la comunicazione di cui all'articolo 25 della legge n. 990 del 1969, della sentenza resa nel giudizio proseguito nei confronti dell'impresa in liquidazione è un effetto previsto dalla legge; pertanto, qualora l'impresa cessionaria sia chiamata in giudizio, unitamente all'impresa assicuratrice in liquidazione, in proprio, senza la specificazione di tale rappresentanza, non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo la domanda, ne specifichi anche la conseguenza legale dell'opponibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 2463
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2463
    Data del deposito : 20 febbraio 2001

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