Sentenza 10 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/05/2001, n. 6497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6497 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
SEZIONE SEC649 740 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM etto Marcius, Samus_ VILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 5446/99 Dott. Rafaele CORONA Dott. Antonio VELLA Rel. Consigliere 9007/99 .. 14559Cron.. Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere 2358 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Rep. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 30/01/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE NTENZA Richiesta copia studio 5.2404 sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti L300 AL BA, AL IG, AL MARIA 19.95.01 il IL AN AD, AL IO, AL IA, AL LV, RI IC, tutti quali eredi di DIRITTI AL UMBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA RE DI ROMA 57, presso lo studio dell'avvocato CAPPUCCI DOMENICO, che li difende, giusta delega in atti;
CG513311 ricorrenti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE NC NZ in proprio, NC AD in Richiesta copia studio NCHI.dal Sig. 2001 proprio, NC RO, NC RL, NC IA per diritti 3000 11 3.0.GIU.2001. 177 quest'ultimi qulai eredi di NC AL E DI IL AN -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva FRANCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA RIONERO NZ dal Sig. BLANCHI... per diritti L. 36.00018 7, presso lo studio dell'avvocato NC NZ, 3.0.GIU.2001 il. che li difende unitamente all'avvocato VACCARELLA IL. AN ROMANO, giusta delega in atti;
controricorrenti nonchè
contro
EL RI;
intimato e sul 2° ricorso n° 09007/99 proposto da: EL RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato PISTOLESE RI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale · r C
contro
NC NZ, NC AD, NC RO, NC RL, NC IA gli ultimi tre quali eredi di NC AL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA RIONERO N.7, presso lo studio dell'avvocato LIRE 2000 CANCELLERIA ROMANO VACCARELLA, che li difende unitamente all'avvocato NZ NC, giusta delega in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale BE147543 nonchè
contro
BE147542 GA FRANCA, AL BA, AL IG, BE147541 AL MARIA AD, ASO28053 AL IO, AS028058 -2- ANG SA PAANO AS028057 AL IA, AL LV, RI IC;
intimati avversO la sentenza n. 2864/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 30/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito 1'Avvocato CAPPUCCI DOMENICO, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
uditi gli Avvocati NC NZ, NC ROMANO, PISTOLESI RI, difensori de i resistenti che si riportano agli atti depositati. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, rigetto per il ricorso incidentale. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 6 e il 7 maggio 1983 NZ DE e IN HI assumendo che erano proprietari di fondi siti nel territorio di Rocca Priora ai quali accedevano dalla strada comunale denominata Del Monte, e che AR LL e ER AT, ai quali appartenevano dei terreni situati dal lato opposto ✓ tale tavevano occupato la sede e, in tal modo, impedito ad essi istanti di via, ne attraversarla;
citarono i medesimi, davanti al Tribunale di Roma, chiedendo la . deliberazione di una sentenza d'accertamento dell'esistenza della strada, del loro • diritto al suo attraversamento e di condanna dei convenuti al risarcimento del danno. Nel corso del giudizio gli attori chiesero inoltre "la condanna dei convenuti al rilascio della parte di strada occupata abusivamente". Le domande furono respinte dal Tribunale, ma, su impugnazione di DE e NZ HI e di RA AN, moglie di IN HI, nel frattempo deceduto -la quale aveva proposto il gravame in nome proprio e come esercente la patria potestà sui figli minori CA, IE e VI HI- fu accolta dalla Corte d'appello di Roma con sentenza del 30 settembre 1998. Proposero ricorso per cassazione con due distinti atti, ciascuno composto da sei motivi, AR LL e gli eredi di ER AT (BA, IG, MA DE AN, NI, IA AT ed IC CI ). Ai ricorsi resistettero con due controricorsi NZ, DE HI, gli eredi di IN HI e RA AN (quest'ultima controricorrente soltanto nei confronti del ricorso AT ). 1 Con sentenza n.365 del 2000 le Sezioni unite di questa Corte, riuniti i ricorsi ad essa assegnati ai sensi dell'art. 142 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, hanno rigettato il terzo e il quarto motivo del ricorso proposto dagli eredi AT e il terzo motivo del ricorso proposto da LL, avendo ritenuto che il Comune di Rocca Priora non è litisconsorte necessario nei giudizi, come quello pendente, nel quale una delle parti pretenda di esercitare il passaggio su una strada ⚫ sul presupposto della sua natura comunale pubblica, e che la giurisdizione appartiene al Giudice ordinario, non essendo configurabile una posizione di interesse legittimo in una controversia tra soggetti privati. Il Primo Presidente ha, poi, designato la seconda sezione civile per la pronuncia sugli altri motivi dei ricorsi, perché non di competenza delle Sezioni unite. Il LL ha depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso principale, denunziandosi la violazione dell'art. 100 del codice di procedura civile, in relazione all'art.360 dello stesso codice, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto ER AT legittimato passivo, pur non essendo proprietario del fondo indicato come servente. Il motivo è inammissibile perché la questione sollevata non attiene al difetto di legittimazione a contraddire (legitimatio ad causam passiva), bensì alla titolarità in concreto del rapporto giuridico e, quindi, non può essere dedotta per la prima volta col ricorso per cassazione, né rilevata d'ufficio ( sent. nn. 2049 del 2000, 6894 del 2. 1999, 6916 del 1997,168 del 1980,6157 del 1979). Con il secondo motivo del ricorso principale e primo di quello incidentale, denunziandosi la violazione dell'art. 100 del codice di procedura civile in relazione all'art. 360 del medesimo codice, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello ritenuta erroneamente legittima la costituzione in giudizio della AN in nome proprio, mentre sarebbe potuta intervenire nel processo solo come erede del coniuge defunto, IN HI. La censura è infondata perché la AN, a seguito della morte del marito, si è costituita in giudizio sia come rappresentante legale dei suoi figli minori, successori universali del genitore defunto, sia in nome proprio (cioè non come rappresentante), ma pur sempre come erede del medesimo. Con il quinto motivo del ricorso principale e con il quarto dell'incidentale, denunziandosi la violazione dell'art. 112 del codice di procedura civile in relazione • all'art.360 n. 5 dello stesso codice, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello riconosciuto il diritto preteso dai HI "sulla base di una non richiesta sdemanializzazione della strada, e condannato i convenuti "a porre a disposizione degli istanti la porzione immobiliare ai fini dell'accesso pedonale e carrabile... eliminando tutti gli ostacoli", pur non essendo stata proposta una domanda diretta a ottenere questa statuizione. La censura è infondata. • La Corte d'appello non ha affatto riconosciuto il diritto dei HI per avere ritenuto che la strada era stata sdemanializzata, essendosi limitata ad affermare che :"In ogni 3 caso, anche a volere dare per scontata l'avvenuta sdemanializzazione di fatto, come sostenuto dagli appellati, detto mutamento della natura della strada...non varrebbe ad escludere il diritto di tutti i frontisti a continuare a utilizzare il sedime al fine dello accesso ai loro fondi, né potrebbe rendere legittima l'occupazione di fatto eseguita da alcuni di essi, a meno che non risultasse provato da costoro in modo inequivoco che la sdemanializzazione e il possesso risalgano a tempo immemorabile nel senso precisato". La stessa Corte ha poi condannato i convenuti a porre a disposizione degli appellanti la strada per l'accesso alla loro proprietà e a eliminare tutti gli ostacoli a tale accesso, avendo accolto la pretesa di condanna al rilascio della parte di strada occupata . abusivamente, fatta valere nel giudizio di primo grado (ud. 18. 2. 1986) e ripetuta nella fase di gravame. Con il sesto motivo del ricorso principale e il quinto dell'incidentale si censura la sentenza impugnata adducendosi che la Corte d'appello non ha motivato la condanna dei convenuti all'eliminazione degli ostacoli e al risarcimento del danno. Anche questa censura è infondata avendo la Corte d'appello giustificato in modo esauriente e logico la statuizione con la quale ha ordinato ai convenuti di eliminare gli ostacoli rilevati sulla via dal consulente tecnico d'ufficio, condannandoli conseguentemente al risarcimento del danno in forma generica. Con il sesto motivo del ricorso incidentale si censura la sentenza impugnata sostenendosi che la Corte d'appello ha ricostruito il tracciato della strada in base alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, senza considerare che era diverso da quello 4 . risultante dai dati catastali non esaminati neanche per criticarli. Nemmeno questa censura è fondata perché si risolve in una richiesta inammissibile di rivalutazione degli apprezzamenti di fatto del Giudice d'appello il quale, in forza dei suoi poteri discrezionali, ha ritenuto di adeguarsi alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Pertanto i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati in solido a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione e a pagare ai medesimi gli onorari d'avvocato P. T. M. * La Corte rigetta i ricorsi principale e incidentale e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità. Liquida dette spese in lire. 565 hoo .e gli onorari di avvocato in sette milioni di lire. Roma 30 gennaio 2001. 40000 Il presidente. Il consigliere estensore. 290000 (dott.R.Corona) (dott. A. Vella) Nenma IL AN C1 Paolo Talarico UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Talarico 13 GIU 2001serie 4. 28535 versate S 290.000Registrato in DEPOSITATO IN CANCELLERD DUECENTONOVANTAMILA al n. 10 MAG. 2001 p. Il Dirigente Area Servizi (re (D.ssa MA Graz DI FILIPPO) AN C Home 11 Responsabile Servizi Giudiziari (Dr. M. RACCHINI) Calacico ら