CASS
Sentenza 16 ottobre 2023
Sentenza 16 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2023, n. 41850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41850 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EF ON (CUI 023LPKF) nato il [...] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA dili=1:1:tacctitaltristD Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. (~fiegizere E' presente l'avvocato SANTINI PIERPAOLO del foro di LUCCA in difesa di EF ON. Il difensore illustra i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 41850 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 25 novembre 2022, pronunciata su rinvio della Corte di Cassazione, ha rideterminato la pena inflitta a ZE ND, imputato di vari episodi di detenzione illecita di stupefacente ex art. 73, comma 1, DPR 309/1990, in anni 11 di reclusione ed euro 47.000, applicando la recidiva di cui all'art. 99, comma 2, cod.pen. 2. La sentenza rescindente emessa dalla Terza sezione di questa Corte di legittimità il 27 aprile 2022 aveva annullato con rinvio la precedente pronuncia di condanna in ordine al trattamento sanzionatorio, in base al principio secondo cui " la recidiva reiterata può essere applicata solo se il reo, prima di commettere il nuovo reato, abbia già potuto subire l'applicazione di un aumento di pena per la recidiva in relazione ad un altro precedente reato", evidenziando che, nel caso di specie, si era fatto luogo all'aumento di pena per la recidiva reiterata non ricorrendone i presupposti. La Corte di Cassazione aveva dunque annullato la sentenza impugnata con rinvio in ordine a tutti gli ulteriori motivi inerenti al trattamento sanzionatorio, proposti dal difensoore dell'imputato anche in relazione al profilo della continuazione. 3. La Corte fiorentina, nel giudizio rescissorio, aveva ritenuto comunque applicabile l'aumento di pena di cui all'art. 99, secondo comma, cod. pen 5 in quanto l'imputato, anteriormente alla commissione dei reati oggetto del presente giudizio, aveva riportato condanne definitive per favoreggiamento della prostituzione ed estorsione continuata in concorso, argomentando, sul punto, che la personalità criminale dell'imputato si era ulteriormente arricchita di elementi negativi che ne accrescevano la allarmante pericolosità. La Corte aveva poi rigettato gli altri motivi sulla dosimetria della pena relativi all'individuazione del reato più grave ai fini della continuazione nonchè ai singoli aumenti di pena disposti ex art. 81 cpvcod. pen. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo di due diversi difensori di fiducia. Con il primo motivo proposto dall'avv. Manuele Ciappi, l'imputato deduce vizio di violazione di legge in relazione all'art. 81 cpv, cod. pen. La Corte territoriale, riguardo alla determinazione del reato più grave, aveva errroneamente considerato gli indici di gravità di cui all'art. 133 cod›pen.e il trattamento sanzionatorio applicato in concreto, e non il corretto criterio della più grave pena edittale prevista dal legislatore, che avrebbe condotto alla individuazione del reato giudicato con la sentenza irrrevocabile del GUP del Tribunale di Lucca, irrevocabile il 27 giugno 2018, che riguardava una fattispecie aggravata dalla ingente quantità ex art. 80 DPR 309/1990. Al riguardo, evidenziava che la pronuncia di legittimità invocata dalla Corte territoriale (sez.6, n.29404 del 6.6.2018, Rv.273447) era stata pronunciata in riferimento a fattispecie connotate da pari gravità sotto il profilo della previsione legislativa del relativo trattamento sanzíonatorio, mentre nel caso in esame il reato giudicato dal GUP di Lucca era aggravato ex ad.80, comma 2, DPR 309/1990. Lamentava inoltre che la sentenza impugnata non aveva nemmeno risposto alla doglianza riguardante la diversa cornice sanzionatoria, con conseguente nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod, proc,pen. Deduceva, infine, che la Corte fiorentina non aveva applicato l'insegnamento del Supremo Collegio (sez.1, sentenza n.21424 del 19 marzo 2019) nel procedimento di applicazione della pena per la continuazione, non procedendo allo scorporo dei singoli reati accertati ai fini dell'applicazione degli aumenti. 5. In data 30 giugno 2023 l'avv. Ciappi ha depositato memoria ad illustrazione del motivi sopra indicati. 6. Con ricorso a firma dell'avv. Santini, l' imputato lamenta vizio di mancanza di motivazione in ordine al punto di sentenza relativo all'aumento di pena ex art. 81 cpv.t.A.r. Non era argomentato lo sproporzionato aumento disposto in ordine al reato accertato con la sentenza irrevocabile pronunciata dal GUP di Lucca (pari a 4 anni, 3 mesi e 15 giorni), che era più alto del complessivo aumento disposto per gli altri due episodi contestati nel processo e, comunque, la sentenza non era conforme all'indirizzo espresso dalla Sezioni Unite della Corte (Sez. U - , Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01), che imponevano l'onere motivazionale sui singoli aumenti di pena. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al disposto aumento per la recidiva ex art. 99, secondo comma, cod,pen ,, nella misura massima. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Quanto ai primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente attenendo entrambi alla corretta applicazione dell'art. 81 cpv,cod. pen5 deve essere ribadito che in tema di reato continuato la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse. (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Pg in proc. Ciabotti, Rv. 255347 - 01). Nel caso di specie, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la cornice edittale del reato contestato nel procedimento conclusosi con la sentenza del GUP di Lucca del 16 giugno 2017 è la medesima di quella prevista per il reato contestato al capo 42 del presente procedimento. Si tratta, invero di due ipotesi di detenzione illecita di sostanza stupefacente inquadrate nell'art. 73, comma 1, DPR 309/1990, aggravate dall'ingente quantità ex art. 80, comma 2 del citato DPR. A ciò va aggiunto che detta aggravante è stata, in concreto, esclusa in ambedue i processi. 3. Tanto chiarito, non è censurabile la statuizione della Corte territoriale la quale, pur richiamando il criterio della pena irrogata in concreto ( come detto, il principio è invecer quello di considerare l'astratta cornice edittale, che nel caso in esame è la medesima) presenta però un complessivo apparato argomentativo che si pone in linea con í principi affermati da questa Corte di legittimità nelle fattispecie analoghe a quella in esame, secondo cui qualora il reato già giudicato e quello da giudicare, legati dall'identità del disegno criminoso, non presentino alcuna differenza nel trattamento edittale, il giudice è comunque tenuto a determinare, mediante una valutazione in concreto, quale sia il reato più grave, posto che la continuazione costituisce una "fictio juris" che non fa perdere a ciascuno dei reati sussunti nell'ambito della stessa la propria individualità giuridica, (Sez. 3, n. 43239 del 04/05/2016, Rv. 267927 - 01; Sez.
4 - n. 19561 del 28/01/2021 Rv. 281172 - 01). La Corte fiorentina compie, infatti, una esaustiva e non illogica valutazione circa la maggiore gravità dei fatti, richiamando le caratteristiche della condotta contestata al capo 42 del presente processo (cessione di un maggiore quantitativo di cocaina, pari a complessivi 28 kg), laddove, con la sentenza del GUP di Lucca del 16 giugno 2017 il ricorrente era stato condannato per l'illecita detenzione di una quantitativo minore, pari a 5,545 kg. I giudici di merito considerano quindi che, in concreto, avuto riguardo alla maggiore gravità del fatto contestato al capo 42, si giustifica il più elevato trattamento sanzionatorio, pari ad anni sei di reclusione ed €.27.000 di multa, rispetto a quello inflitto allo ZE con la sentenza del GUP di Lucca, pari a 4 anni, tre mesi e giorni 15 ed €.10.500 di multa, applicato in continuazione. 4. .E' infondato anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge invocando l'erronea applicazione di princìpi affermati da questa Corte di legittimità e precisamente quello affermato dal precedente giurisprudenziale invocato ( Sez. 1 - n. 21424 del 19/03/2019, Rv. 275845 - 01) secondo cui, in sede di rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, sarebbe stato necessario scorporare tutti i reati uniti in continuazione, individuando quello più grave e solo successivamente operare autonomi aumenti per reati satellite. A tale doglianza è agevole replicare, da un lato, che il principio è stato affermato con riferimento al procedimento di rideterminazione della pena in sede di esecuzione, e non in sede di cognizione, e, dall'altro, che la Corte territoriale ha comunque proceduto alla individuazione del reato più grave e alla determinazione dei singoli aumenti di pena sia per il reato precedentemente giudicato con la sentenza del GIP di Lucca del 16 giugno 2017, sia per i reati contestati nel presente procedimento. 5. Parimenti, non si rileva la lacuna motivazionale adombrata nel primo motivo di ricorso proposto dall'avv. Santini nonchè illustrata nella memoria difensiva depositata il 30 giugno 2023 dall'avv. Ciappi. La Corte territoriale, individuato il reato più grave in quello contestato al capo 42, con motivazione ancorata alla gravità concreta che è congrua e non illogica ( cessione di ben 28 kg di cocaina, come sopra esposto), ha argomentato in ordine agli aumenti di pena disposti ai sensi dell'art.81 cpv cod, pen. richiamando l'oggettiva connotazione delle fattispecie contestate, e cioè rilevando ( cfr. pag 11 della sentenza impugnata) che le imputazioni di cui ai capi sub) 38 e 41 riguardavano condotte di importazione di un quantitativo di cocaina pari a complessivi 5 kg, mentre il fatto accertato con la sentenza del GUP di Lucca concerneva un unico reato di importazione di ben 5,545 kg di cocaina, quindi di un quantitativo ben maggiore, sottolineando anche l'allarmante pericolosità della condotta, e cioè l'occultamento della droga nel doppio fondo di una autovettura. Le misure degli aumenti di pena comminati, dunque, sono adeguatamente motivate anche in ordine alla proporzionalità, nel pieno rispetto dei principi stabiliti dalla richiamata pronuncia invocata dal ricorrente secondo cui il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite: (Sez. U - , Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01 .). Nella predetta pronuncia si è infatti precisato che grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale. Detto impegno motivazionale, in ragione di quanto esposto, è stato rispettato dalla Corte fiorentina. 6. Parimenti infondato, infine, è il secondo motivo di ricorso proposto dall'avv. Santini, con il quale il ricorrente si duole della mancanza di motivazione in ordine al disposto aumento nella misura massima consentita per la recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, cod pen. Sul punto, la Corte territoriale, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, diffusamente argomenta nel senso che " i fatti per cui si procede sono di tale gravità che colorano in senso negativo tutta la personalità criminale dell'imputato e ne aggravano la pericolosità sociale. L'imputato, dopo aver patito già due condanne per stupefacenti, una per favoreggiamento della prostituzione ed una per estorsione ha commesso i reai per cui si procede che aggravano, con un rilevante salto di qualità criminale, la sua pericolosità". L'aumento di pena è dunque disposto, in linea con le considerazioni che precedono, in considerazione del fatto che si tratta di una ipotesi di recidiva, seppur non specifica, comunque reiterata nel quinquennio per fatti gravi. Le argomentazioni suesposte sono perfettamente coerenti, esaustive e certamente non illogiche, nonchè idonee a rendere chiaro ed esplicito il ragionamento seguito dai giudici nell'irrogazione del trattamento sanzionatorio: come tale si tratta di motivazione incensurabile in sede di legittimità. Va rammentato infatti che l'esercizio del potere discrezionale deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello il quale - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di n ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (ex multis, sez.3, 27 gennaio 2012,dep. 23 maggio 2012 n. 19441, Marozzi). 7. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 6 luglio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA dili=1:1:tacctitaltristD Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. (~fiegizere E' presente l'avvocato SANTINI PIERPAOLO del foro di LUCCA in difesa di EF ON. Il difensore illustra i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 41850 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 25 novembre 2022, pronunciata su rinvio della Corte di Cassazione, ha rideterminato la pena inflitta a ZE ND, imputato di vari episodi di detenzione illecita di stupefacente ex art. 73, comma 1, DPR 309/1990, in anni 11 di reclusione ed euro 47.000, applicando la recidiva di cui all'art. 99, comma 2, cod.pen. 2. La sentenza rescindente emessa dalla Terza sezione di questa Corte di legittimità il 27 aprile 2022 aveva annullato con rinvio la precedente pronuncia di condanna in ordine al trattamento sanzionatorio, in base al principio secondo cui " la recidiva reiterata può essere applicata solo se il reo, prima di commettere il nuovo reato, abbia già potuto subire l'applicazione di un aumento di pena per la recidiva in relazione ad un altro precedente reato", evidenziando che, nel caso di specie, si era fatto luogo all'aumento di pena per la recidiva reiterata non ricorrendone i presupposti. La Corte di Cassazione aveva dunque annullato la sentenza impugnata con rinvio in ordine a tutti gli ulteriori motivi inerenti al trattamento sanzionatorio, proposti dal difensoore dell'imputato anche in relazione al profilo della continuazione. 3. La Corte fiorentina, nel giudizio rescissorio, aveva ritenuto comunque applicabile l'aumento di pena di cui all'art. 99, secondo comma, cod. pen 5 in quanto l'imputato, anteriormente alla commissione dei reati oggetto del presente giudizio, aveva riportato condanne definitive per favoreggiamento della prostituzione ed estorsione continuata in concorso, argomentando, sul punto, che la personalità criminale dell'imputato si era ulteriormente arricchita di elementi negativi che ne accrescevano la allarmante pericolosità. La Corte aveva poi rigettato gli altri motivi sulla dosimetria della pena relativi all'individuazione del reato più grave ai fini della continuazione nonchè ai singoli aumenti di pena disposti ex art. 81 cpvcod. pen. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo di due diversi difensori di fiducia. Con il primo motivo proposto dall'avv. Manuele Ciappi, l'imputato deduce vizio di violazione di legge in relazione all'art. 81 cpv, cod. pen. La Corte territoriale, riguardo alla determinazione del reato più grave, aveva errroneamente considerato gli indici di gravità di cui all'art. 133 cod›pen.e il trattamento sanzionatorio applicato in concreto, e non il corretto criterio della più grave pena edittale prevista dal legislatore, che avrebbe condotto alla individuazione del reato giudicato con la sentenza irrrevocabile del GUP del Tribunale di Lucca, irrevocabile il 27 giugno 2018, che riguardava una fattispecie aggravata dalla ingente quantità ex art. 80 DPR 309/1990. Al riguardo, evidenziava che la pronuncia di legittimità invocata dalla Corte territoriale (sez.6, n.29404 del 6.6.2018, Rv.273447) era stata pronunciata in riferimento a fattispecie connotate da pari gravità sotto il profilo della previsione legislativa del relativo trattamento sanzíonatorio, mentre nel caso in esame il reato giudicato dal GUP di Lucca era aggravato ex ad.80, comma 2, DPR 309/1990. Lamentava inoltre che la sentenza impugnata non aveva nemmeno risposto alla doglianza riguardante la diversa cornice sanzionatoria, con conseguente nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod, proc,pen. Deduceva, infine, che la Corte fiorentina non aveva applicato l'insegnamento del Supremo Collegio (sez.1, sentenza n.21424 del 19 marzo 2019) nel procedimento di applicazione della pena per la continuazione, non procedendo allo scorporo dei singoli reati accertati ai fini dell'applicazione degli aumenti. 5. In data 30 giugno 2023 l'avv. Ciappi ha depositato memoria ad illustrazione del motivi sopra indicati. 6. Con ricorso a firma dell'avv. Santini, l' imputato lamenta vizio di mancanza di motivazione in ordine al punto di sentenza relativo all'aumento di pena ex art. 81 cpv.t.A.r. Non era argomentato lo sproporzionato aumento disposto in ordine al reato accertato con la sentenza irrevocabile pronunciata dal GUP di Lucca (pari a 4 anni, 3 mesi e 15 giorni), che era più alto del complessivo aumento disposto per gli altri due episodi contestati nel processo e, comunque, la sentenza non era conforme all'indirizzo espresso dalla Sezioni Unite della Corte (Sez. U - , Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01), che imponevano l'onere motivazionale sui singoli aumenti di pena. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al disposto aumento per la recidiva ex art. 99, secondo comma, cod,pen ,, nella misura massima. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Quanto ai primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente attenendo entrambi alla corretta applicazione dell'art. 81 cpv,cod. pen5 deve essere ribadito che in tema di reato continuato la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse. (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Pg in proc. Ciabotti, Rv. 255347 - 01). Nel caso di specie, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la cornice edittale del reato contestato nel procedimento conclusosi con la sentenza del GUP di Lucca del 16 giugno 2017 è la medesima di quella prevista per il reato contestato al capo 42 del presente procedimento. Si tratta, invero di due ipotesi di detenzione illecita di sostanza stupefacente inquadrate nell'art. 73, comma 1, DPR 309/1990, aggravate dall'ingente quantità ex art. 80, comma 2 del citato DPR. A ciò va aggiunto che detta aggravante è stata, in concreto, esclusa in ambedue i processi. 3. Tanto chiarito, non è censurabile la statuizione della Corte territoriale la quale, pur richiamando il criterio della pena irrogata in concreto ( come detto, il principio è invecer quello di considerare l'astratta cornice edittale, che nel caso in esame è la medesima) presenta però un complessivo apparato argomentativo che si pone in linea con í principi affermati da questa Corte di legittimità nelle fattispecie analoghe a quella in esame, secondo cui qualora il reato già giudicato e quello da giudicare, legati dall'identità del disegno criminoso, non presentino alcuna differenza nel trattamento edittale, il giudice è comunque tenuto a determinare, mediante una valutazione in concreto, quale sia il reato più grave, posto che la continuazione costituisce una "fictio juris" che non fa perdere a ciascuno dei reati sussunti nell'ambito della stessa la propria individualità giuridica, (Sez. 3, n. 43239 del 04/05/2016, Rv. 267927 - 01; Sez.
4 - n. 19561 del 28/01/2021 Rv. 281172 - 01). La Corte fiorentina compie, infatti, una esaustiva e non illogica valutazione circa la maggiore gravità dei fatti, richiamando le caratteristiche della condotta contestata al capo 42 del presente processo (cessione di un maggiore quantitativo di cocaina, pari a complessivi 28 kg), laddove, con la sentenza del GUP di Lucca del 16 giugno 2017 il ricorrente era stato condannato per l'illecita detenzione di una quantitativo minore, pari a 5,545 kg. I giudici di merito considerano quindi che, in concreto, avuto riguardo alla maggiore gravità del fatto contestato al capo 42, si giustifica il più elevato trattamento sanzionatorio, pari ad anni sei di reclusione ed €.27.000 di multa, rispetto a quello inflitto allo ZE con la sentenza del GUP di Lucca, pari a 4 anni, tre mesi e giorni 15 ed €.10.500 di multa, applicato in continuazione. 4. .E' infondato anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge invocando l'erronea applicazione di princìpi affermati da questa Corte di legittimità e precisamente quello affermato dal precedente giurisprudenziale invocato ( Sez. 1 - n. 21424 del 19/03/2019, Rv. 275845 - 01) secondo cui, in sede di rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, sarebbe stato necessario scorporare tutti i reati uniti in continuazione, individuando quello più grave e solo successivamente operare autonomi aumenti per reati satellite. A tale doglianza è agevole replicare, da un lato, che il principio è stato affermato con riferimento al procedimento di rideterminazione della pena in sede di esecuzione, e non in sede di cognizione, e, dall'altro, che la Corte territoriale ha comunque proceduto alla individuazione del reato più grave e alla determinazione dei singoli aumenti di pena sia per il reato precedentemente giudicato con la sentenza del GIP di Lucca del 16 giugno 2017, sia per i reati contestati nel presente procedimento. 5. Parimenti, non si rileva la lacuna motivazionale adombrata nel primo motivo di ricorso proposto dall'avv. Santini nonchè illustrata nella memoria difensiva depositata il 30 giugno 2023 dall'avv. Ciappi. La Corte territoriale, individuato il reato più grave in quello contestato al capo 42, con motivazione ancorata alla gravità concreta che è congrua e non illogica ( cessione di ben 28 kg di cocaina, come sopra esposto), ha argomentato in ordine agli aumenti di pena disposti ai sensi dell'art.81 cpv cod, pen. richiamando l'oggettiva connotazione delle fattispecie contestate, e cioè rilevando ( cfr. pag 11 della sentenza impugnata) che le imputazioni di cui ai capi sub) 38 e 41 riguardavano condotte di importazione di un quantitativo di cocaina pari a complessivi 5 kg, mentre il fatto accertato con la sentenza del GUP di Lucca concerneva un unico reato di importazione di ben 5,545 kg di cocaina, quindi di un quantitativo ben maggiore, sottolineando anche l'allarmante pericolosità della condotta, e cioè l'occultamento della droga nel doppio fondo di una autovettura. Le misure degli aumenti di pena comminati, dunque, sono adeguatamente motivate anche in ordine alla proporzionalità, nel pieno rispetto dei principi stabiliti dalla richiamata pronuncia invocata dal ricorrente secondo cui il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite: (Sez. U - , Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01 .). Nella predetta pronuncia si è infatti precisato che grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale. Detto impegno motivazionale, in ragione di quanto esposto, è stato rispettato dalla Corte fiorentina. 6. Parimenti infondato, infine, è il secondo motivo di ricorso proposto dall'avv. Santini, con il quale il ricorrente si duole della mancanza di motivazione in ordine al disposto aumento nella misura massima consentita per la recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, cod pen. Sul punto, la Corte territoriale, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, diffusamente argomenta nel senso che " i fatti per cui si procede sono di tale gravità che colorano in senso negativo tutta la personalità criminale dell'imputato e ne aggravano la pericolosità sociale. L'imputato, dopo aver patito già due condanne per stupefacenti, una per favoreggiamento della prostituzione ed una per estorsione ha commesso i reai per cui si procede che aggravano, con un rilevante salto di qualità criminale, la sua pericolosità". L'aumento di pena è dunque disposto, in linea con le considerazioni che precedono, in considerazione del fatto che si tratta di una ipotesi di recidiva, seppur non specifica, comunque reiterata nel quinquennio per fatti gravi. Le argomentazioni suesposte sono perfettamente coerenti, esaustive e certamente non illogiche, nonchè idonee a rendere chiaro ed esplicito il ragionamento seguito dai giudici nell'irrogazione del trattamento sanzionatorio: come tale si tratta di motivazione incensurabile in sede di legittimità. Va rammentato infatti che l'esercizio del potere discrezionale deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello il quale - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di n ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (ex multis, sez.3, 27 gennaio 2012,dep. 23 maggio 2012 n. 19441, Marozzi). 7. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 6 luglio 2023