Sentenza 12 dicembre 1997
Massime • 1
La natura della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non impedisce ad altro giudice di valutare l'esistenza dello stesso disegno criminoso ai fini dell'art. 81 c.p. Fatto salvo il diverso problema delle condizioni e dei limiti di un ulteriore patteggiamento per reati legati da vincolo della continuazione a quelli già patteggiati. Diversamente si introdurrebbe ai danni dell'imputato una limitazione non prevista dagli artt. 444 c.p.p. e seg., privandolo della possibilità di fruire dei benefici derivanti dall'istituto della continuazione, in contrasto con le regole generali e con le finalità deflattive dell'istituto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/1997, n. 2909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2909 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Gennaro S. Tridico Presidente del 12/12/1997
1. Dott. Renato Acquarone Consigliere SENTENZA
2. " LA AM " N. 3366
3. " Amedeo LI " REGISTRO GENERALE
4. " AT SA " N. 15394/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da Bellomonte Ciro, n. Palermo il 28/11/1971 avverso la sentenza n. 1228/97 della Corte d'Appello di Palermo in data 26 marzo - 4 aprile 1997 Visti gli atti, sentita la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consiglere Dr. Acquarone
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. Dr. V. Martusciello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'omessa motivazione sull'istanza di concessione della condizionale per il rigetto nel resto.
Osserva:
Con la sentenza specificata in epigrafe la Corte d'Appello di Palermo confermava quella, appellata dall'imputato, emessa in 1^ grado dal Tribunale di quella città (condanna alla pena principale di mesi otto di reclusione, oltre alla pena accessoria ed alla confisca di quanto in sequestro, per il delitto di cui all'art. 4 comma primo della legge 13/12/1989 n. 401, vale a dire per aver abusivamente esercitato l'organizzazione di scommesse o pronostici clandestini - in Palermo , il 15/2/1992).
Avverso detta sentenza di 2^ grado proponeva ricorso il Bellomonte, deducendo:
1) Violazione di legge per avere i giudici di merito in sede di gravame negato l'applicazione della continuazione rispetto all'analogo fatto-reato per il quale il GIP del Tribunale di Palermo aveva pronunciato nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 444 C.P.P., la sentenza n. 370 del 13/3/1996 nel proc. N. 4928/94 R.G. P.M. e 6921/94 R.G. GIP., e ciò in quanto, secondo quei giudici, la sentenza di applicazione della pena su richiesta è in realtà una sentenza senza giudizio, "sicché non può essere effettuato, in riferimento al suo contenuto, il giudizio necessario per la verifica dell'elemento di cui all'art. 81 cpv C.P." (il ricorrente contesta il principio di diritto così testualmente enunciato dalla Corte territoriale);
2) omessa motivazione in quanto mancata concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della condizionale.
Il ricorso merita di essere accolto.
È anzitutto fondato il primo motivo, che ha carattere assorbente. La sentenza delle Sezioni Unite citata dalla Corte territoriale (8/5/1996, De Leo, in Foro it. 1997, II^, 28) si è limitata a stabilire che, non essendo quella di patteggiamento ex art. 444 C.P.P. una vera e propria, sentenza di condanna basata su di una plena cognitio del reato e della pena, essa non comporta la revoca di diritto della condizionale concessa in precedenza. La suindicata natura della sentenza di applicazione della pena su richiesta non impedisce però di per sè ad altro giudice, di valutare, sulla scorta degli atti, l'esistenza dello stesso disegno criminoso ai fini dell'art. 81 cpv. C.P., salvo il diverso problema condizioni e dei limiti di un ulteriore patteggiamento per reati legati dal vincolo della continuazione a quelli già "patteggiati" (su ciò cfr. Cass. Sez. I^ 8/6/93, Imprice;
Sez. VI^ 16/11/91, Salerno;
Sez II^, 19/3/91, Barbone): diversamente operando, si introdurrebbe ai danni dell'imputato una limitazione non prevista dagli artt. 444 e segg. C.P.P., privandolo della possibilità di fruire dei benefici derivanti dall'istituto della continuazione, in contrasto con le regole generali e con le finalità deflattive perseguite dal libro sesto - titolo secondo del codice di rito, nonché con le chiare statuizioni dell'art. 137 dispos. att. C.P.P. L'impugnata sentenza deve quindi essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte palermitana, la quale si atterrà al principio che è giuridicamente possibile l'applicazione dell'istituto della continuazione tra un reato che ha formato oggetto di sentenza di patteggiamento ed altri reati.
Ad abundantiam si rileva che è altresì parzialmente fondato il secondo motivo, piché la sentenza della Corte d'Appello non fa cenno alla richiesta di concessione della condizionale formulata nei motivi d'appello.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 1998