Sentenza 7 giugno 1999
Massime • 1
Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile la nomina del consulente tecnico d'ufficio è obbligatoria per il giudice di primo grado, mentre è, in linea di principio, meramente facoltativa per il giudice d'appello, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico. Peraltro, è pur sempre da considerare giuridicamente corretto che il giudice d'appello, qualora non condivida o nutra dubbi sulla bontà di una prima consulenza, ne disponga il rinnovo. Infatti, il contributo alle cognizioni di ordine tecnico del giudice, derivante da tale rinnovo, è difficilmente sostituibile, stante il grado altamente specialistico raggiunto dalle discipline tecniche e, specificamente, dalla medicina legale. (Nel caso di specie - relativo all'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento - il Ministero dell'Interno aveva sostenuto l'inutilità della consulenza tecnica disposta dal giudice di appello sul principale rilievo che l'interessata era deceduta nel corso del giudizio, sicché si trattava esclusivamente di effettuare un riscontro documentale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/1999, n. 5578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5578 |
| Data del deposito : | 7 giugno 1999 |
Testo completo
composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dr. Francesco Sommella Presidente
Dr. Guglielmo Sciarella Consigliere
Dr. Bruno D'Angelo Consigliere
Dr. Ettore Mercurio Consigliere
Dr. Donato Figurelli Consigliere rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici "ope legis" domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n. 12,
ricorrente,
CONTRO
DA SQ. DA AN, DA EL, DA NA e DA AN, quali eredi di RL UC,
intimati,
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli in data 7 febbraio - 2 maggio 1996, n.1240/96, R.G.A.C. n. 18470 dell'anno 1992;
udita nella pubblica udienza del 3 marzo 1999 la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli;
udito, il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Dario Cafiero, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con ricorso al Pretore di Napoli, depositato in data 21 novembre 1990 dalla signora UC RL e poi riassunto dagli eredi della predetta, si assumeva che in data 5 febbraio 1990 la RL aveva presentato alla competente commissione sanitaria domanda diretta ad ottenere il trattamento di invalidità civile (indennità di accompagnamento), senza esito positivo;
che era stato attivato il prescritto "iter" amministrativo, senza ottenere il beneficio richiesto;
che il complesso patologico, dal quale era affetto la RL, era tale da darle diritto all'indennità di accompagnamento richiesta.
Sulla base di tali premesse, veniva richiesto che, previo accertamento medico-legale, venisse riconosciuta l'inabilità della signora UC RL, con il conseguente riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Il Ministero dell'Interno si costituiva ritualmente in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda.
Ammessa ed espletata consulenza medico-legale, il Pretore adito, con sentenza 29 ottobre 1991, rigettava la domanda. Avverso tale sentenza, con ricorso 13 luglio 1992, proponevano appello gli eredi della RL, chiedendo che, in riforma della stessa, venisse accolta la domanda relativa alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, in quanto la consulenza medica, sulla cui base il Pretore aveva deciso la causa, era da ritenersi inattendibile, in quanto negava la sussistenza delle condizioni per la concessione dell'indennità di accompagnamento, nonostante che dai referti medici allegati in atti risultassero la totale impossibilità per la RL di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e le gravissime condizioni in cui versava la medesima, all'epoca della domanda amministrativa;
gli appellanti censuravano altresì il regolamento delle spese del giudizio di primo grado. Si costituiva in giudizio il Ministero, chiedendo il rigetto dell'appello.
Il Tribunale disponeva rinnovarsi la consulenza tecnica d'ufficio e, con sentenza in data 7 febbraio - 2 maggio 1996, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava il diritto degli appellanti a percepire l'indennità di accompagnamento spettante alla RL, quali eredi della stessa, a decorrere dal 1^ marzo 1990, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 120^ giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e condannava il Ministero al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, con attribuzione ai difensori antistatari.
Osservava il Collegio che, tenuto conto in particolare della c.t.u. espletata in grado di appello, la signora UC RL era risultata affetta da "insufficienza respiratoria in soggetto bronchitico cronico, miocardiosclerosi con fibrillazione atriale, cerebropatia vascolare cronica con insufficienza sfinterica e piaghe da decubito, ischemia acuta degli arti inferiori in soggetto già sottoposto ad embolectomia della biforcazione aortica"; che tale complesso patologico, a parere del consulente tecnico di secondo grado, comportava per la RL un grado di invalidità del 100% e la impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita dalla data della domanda amministrativa, ed era basato sui numerosi certificati medici allegati agli atti.
Il Tribunale illustrava poi i motivi per i quali andavano accolte le conclusioni del c.t.u. d'appello, e non quelle parzialmente difformi, del c.t.u. di primo grado (che, pur ritenendo sussistente la totale inabilità, aveva escluso che la RL avesse diritto all'indennità di accompagnamento).
Avverso detta sentenza, notificata il 16 gennaio 1997, con atto notificato il 4 marzo 1997 il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, articolato in due censure.
Gli intimati non si sono costituiti in giudizio.
Motivi della decisione.
Con l'unico motivo, articolato in due censure, denunziando violazione dell'art. 360 n. 4 c.p.c., per nullità del procedimento e della sentenza "peritale" (sic), nonché violazione dell'art. 360 n. 5 stesso codice, per difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, il Ministero ricorrente deduce l'inutilità del rinnovo della consulenza tecnica da parte del Tribunale, essendo la RL deceduta, e potendo il giudice d'appello motivare diversamente in ordine alla valutazione della condizione di autosufficienza, effettuata dal primo ausiliare, discostandosi dalle conclusioni di questo ultimo, non essendo la consulenza mezzo di prova, ed essendo stato il rinnovo della consulenza solo finalizzato a modificare il giudizio finale sullo stato di autosufficienza della donna, con aggravio economico per l'Erario.
Il ricorso è infondato.
La nullità del procedimento d'appello e della sentenza impugnata è una mera affermazione apodittica, tanto più se collegata a quanto assume il ricorrente che il rinnovo della consulenza tecnica sarebbe stato un mero atto inutile. Ma l'inutilità dell'atto giammai può viziare il procedimento e rendere nulla la sentenza, in applicazione del ben noto brocardo che "utile per inutile non vitiatur". Il ricorrente non spiega poi in alcun modo in che consisterebbe il dedotto "difetto di motivazione su punto decisivo della controversia", risultando invece dalla motivazione della decisione - riportata in narrativa - che il Tribunale ha con argomentazioni congrue ed esenti da vizi logico-giuridici, esaminato se sussistessero o meno i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
e proprio per la congruità e logicità della motivazione non sono ammissibili censure in sede di legittimità in ordine alle valutazioni del Tribunale. Ma, al di là della formulazione della rubrica della censura, questa sostanzialmente si appunta, come già detto, sulla "inutilità" della consulenza disposta dal Tribunale, perché da una parte questa non poteva se non aver per oggetto la prova documentale - essendo la signora UC RL deceduta -, e dall'altra, perché, non essendo la consulenza "mezzo di prova", ben poteva il tribunale valutare direttamente tale prova documentale senza necessità di avvalersi del consulente.
Entrambi gli assunti vanno decisamente respinti, ed impongono alla Corte di richiamare principi consolidati.
La consulenza tecnica di ufficio è un mezzo instruttorio, rimesso, quanto all'opportunità o necessità di disporla, al criterio discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento non è censurabile in sede di legittimità (v. in tema Cass. SS.UU. 17 febbraio 1971 n. 392; Cass. SS.UU. 4 luglio 1962 n. 1714). La consulenza tecnica non è soltanto strumento di valutazione tecnica, ma anche di accertamento e di ricostruzione storica dei fatti prospettati dalle parti - nella specie i numerosi certificati medici allegati agli atti, sulla base dei quali e della diagnosi formulata, il c.t.u. nominato in appello è pervenuto alle sue conclusioni sull'impossibilità per la donna di compiere gli atti della vita quotidiana dalla data della domanda amministrativa - (secondo il prudente criterio valutativo del giudice del merito); v. in tema Cass. 29 maggio 1980 n. 3553. Nei processi relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali, che richiedono accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o più consulenti tecnici ai sensi dell'art. 445, 1^comma c.p.c., e per il giudice di primo grado la norma è stata interpretata nel senso dell'obbligatorietà di tale nomina (Cass. 4 giugno 1985 n. 3348), laddove tale nomina è stata ritenuta facoltativa per il giudice d'appello, nel caso in cui essa non fu omessa nel giudizio di primo grado (v. Cass. 27 marzo 1986 n. 2187). Ed il giudice di appello può disattendere la richiesta di nuova consulenza, se confuta con valide argomentazioni le ragioni addotte dalla parte a fondamento della sua richiesta (Cass. gennaio 1995 n. 68). Al di là poi di tralatici richiami al giudice quale "peritus peritorum" risponde pur sempre a corretti principi giuridici l'opportunità per il giudice, che non condivide o che nutre dubbi sulla bontà di una prima consulenza, rinnovare la consulenza stessa, perché il contributo, derivante dal rinnovo della consulenza, alle cognizioni di ordine tecnico del giudice, è difficilmente sostituibile con quelle cognizioni tecniche che il giudice abbia acquisito, sia pur nel corso di molti lustri, stante il grado altamente specialistico raggiunto dalle discipline tecniche, e segnatamente anche nel campo della medicina-legale. Consegue il rigetto del ricorso.
Non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non essendo gli intimati costituiti in giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 1999