Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2003, n. 3466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3466 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
C.C. 68124 REPUBBLICA ITALIANA 0 3466/ 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU R M SEZIO ET VINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. n. 2825/2000 Presidente Dott. Bruno Saccucci Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 7868 Dott. Mario Cicala Consigliere Rep. Dott. Giuseppe V.A. Magno Consigliere Ud. 1 luglio 2002 Dott. Salvatore Di Palma Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZION SENTENZACAMPIONE CIVILE Tributi in genere / a- gevolazioni / sisma68124 sul ricorso proposto il 28 gennaio 2000 da: N. del 1984. Ministero delle Finanze -in persona del Ministro pro tempore-rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 des ricorrente
contro
ZI PA - residente in [...] intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Mo- lise sez.
1- n. 559 de 18 dicembre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'1 lu- glio 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito per il ricorrente l'avv. dello Stato dott. Ruggero Di Martino, 2900 proc. n. 2825/2000 R.G. 1 che ha chiesto la cassazione della sentenza;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di 1° grado di Isernia, con sentenza del 15 marzo 1996, sul rilievo che, secondo l'inequivoco tenore letterale della norma, non doveva tenersi alcun conto, ai fini della determina- zione della base imponibile, delle somme dovute a titolo d'imposta e non trattenute nel periodo di riferimento, dichiarò illegittima l'iscri- zione a ruolo notificata a PA ZI per IR ed OR 1985,per- ché in sede di liquidazione non risultavano detratte dalla base impo- nibile, ai sensi dell'art. 3, co. 2bis, 1. 28 febbraio 1986, n. 46, le somme relative al versamento delle imposte, il cui pagamento era stato sospeso con l'art. 13quinquies, d.l. 26 maggio 1984, n. 159, in relazione agli eventi sismici verificatisi nel Malise il 7 e l'11 maggio اناره 1984. La decisione, appellata dall'Ufficio, era confermata il 26 ottobre 1998 dalla Commissione tributaria regionale del Molise. Il Ministero delle Finanze ricorreva con un motivo avverso la senten- za e l'intimato non si costituiva in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente con l'unico motivo denuncia la violazione e falsa appli- cazione dell'art. 28, 1. 13 maggio 1999, n. 133, dell'art. 3, co. 2bis, d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, dell'art. 13, 1° co., 1. 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 10, 1. 28 febbraio 1986, n. 46, dell'art. 2, d.p.r. proc. n. 2825/2000 R.G. 2 29 settembre 1973, n. 597, e del d.l. 29 maggio 1989, n. 202, conver- tito dalla legge n. 263 del 1989. Deduce che la prima delle disposizioni menzionate, sopravvenuta al- la sentenza impugnata, imporrebbe di interpretare l'art. 3, d.
1. n. 791/1985, e l'art. 13, 1. n. 449/1997, nel senso che le somme dovute a titolo di imposte e contributi, il cui pagamento era stato sospeso o differito dalle disposizioni normative adottate in conseguenza di ca- lamità pubbliche, non costituivano un onere deducibile per il corri- spondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui red- diti, e che l'assunto, secondo il quale con le norme citate sarebbe sta- to introdotto un diverso schema di agevolazione, come quello che si avrebbe con la determinazione di una base imponibile depurata dalla relativa imposta, non avrebbe base logica né giuridica, postulando l'inclusione delle imposte gravanti sul reddito tra i componenti della ON base imponibile dello stesso. Non sarebbe possibile, quindi, configurare al momento del pagamen- to una detraibilità delle imposte sospese e costituire in tale maniera un collegamento tra periodi d'imposta diversi. Il motivo è infondato. E' principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui l'art. 3, co. 2bis, d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, conv. con modificazioni in 1. 28 febbraio 1986, n. 46 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi, in virtù dell'art. 13-quinquies, d.l. 26 maggio 1984, n. 159, conv. con modifi- cazioni in 1. 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i re proc. n. 2825/2000 R.G. 3 sidenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini del- l'IR e dell'llor mdeve essere considerato, in virtù dell'interpreta- zione autentica di cui all'art. 28, 1. 13 maggio 1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11, 1. 18 febbraio 1999, n. 28, quale norma introdut- tiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi (cfr.: Cass. civ., sez. V, ent. 18 aprile 2000, n. 4945; Cass. civ., sez. V, sent. 5 aprile 2001, n. 8659; Cass. civ., sez. V, sent. 26 luglio 2001, n. 10236; Cass. civ., sez. V, sent. 18 gennaio 2002, n. 512). Il ricorrente non prospetta nuove ragioni che possano indurre ad un ripensamento della questione e conseguentemente l'impugnazione proposta deve essere rigettata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma l'1 luglio 2002. Il consigliere est. Il presidente dott. Massimo Oddo ott. Bruno Saccucci чино почис ON cellier IL CANCELLIERE C1, RN AN LD son DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 7 MAR. 2003 IL CANCELLIERE C1 Oggi RN Casan proc. n. 2825/2000 R.G.