Sentenza 10 novembre 2009
Massime • 1
La concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale non è automaticamente impedita dalla condanna per il delitto di evasione dovendo il giudice impegnarsi nell'esame approfondito della personalità del condannato, sulla sua effettiva e perdurante pericolosità sociale alla luce delle condotte oggetto di accertamento definitivo, sui progressi trattamentali compiuti e sul grado di rieducazione raggiunto.
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Una lettura costituzionalmente orientata non preclude automaticamente l'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione in carcere a causa dell'intervenuta condanna per evasione, ma impone al giudice, in presenza di una condanna per questo titolo di reato, un'analisi particolarmente approfondita sulla personalità del condannato, sulla sua effettiva, perdurante pericolosità sociale alla luce delle condotte rilevanti, oggetto di accertamento definitivo, sui progressi trattamentali compiuti e il grado di rieducazione compiuto. Nel nostro ordinamento penitenziario è esclusa la prevalenza assoluta delle esigenze di prevenzione sociale su quelle di recupero dei condannati: nella materia …
Leggi di più… - 2. Benefici penitenziari, personalizzazione, necessitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 giugno 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2009, n. 44669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44669 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 10/11/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2905
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 14271/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TARANTO;
nei confronti di:
1) RE TT N. IL 17/04/1965;
avverso l'ordinanza n. 862/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTO, del 14/01/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del PG Dott. Delehaye Enrico che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza deliberata il 14 gennaio 2009, il Tribunale di sorveglianza di Taranto concedeva a RE TO il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione della residua pena di anni uno, mesi cinque e giorni diciannove di reclusione da espiare in forza di provvedimento cumulo emesso il 24 dicembre 2008 che includeva, tra le altre, anche la pena di anni due e mesi nove di reclusione inflitta al RE con cinque sentenze di condanna per il reato di evasione, relative a fatti commessi nel 2000 e nel 2002.
Il Tribunale, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, riteneva, infatti: a) che l'istanza del condannato, contrariamente a quanto eccepito dal PG, era ammissibile, in quanto la condanna per il reato di evasione ritenuta ostativa, in applicazione del principio del favor rei, doveva ritenersi interamente espiata per effetto della carcerazione già sofferta e dell'applicazione dell'indulto; b) che il beneficio della detenzione domiciliare, pure richiesto dal condannato, non poteva venire concesso in quanto l'applicazione al condannato, con sentenza del 27 settembre 2009, della recidiva ex art. 99 c.p., comma 4 impediva la concessione di tale misura alternativa;
c) che il RE appariva però meritevole del beneficio dell'affidamento in prova, tenuto conto: (1) che gli episodi indicativi di un'inclinazione alla violenza del condannato, segnalati nella informativa della Questura di Taranto, risultavano connessi a i vicende familiari (deterioramento dei rapporti con la moglie a causa delle condizioni di salute della prole), di natura contingente e non più attuali, in ragione del sopravvenuto abbandono da parte del coniuge del RE, divenuto unico responsabile della salute del figlio superstite;
(2) il prospettato svolgimento da parte del condannato, di attività di volontariato presso una parrocchia cittadina, in attesa di una nuova attività lavorativa, dopo il fallimento di una pregressa esperienza presso una società cooperativa;
(3) della circostanza che l'istante aveva finalmente intrapreso un percorso di riflessione critica sul proprio passato, caratterizzato da una positiva progettualità.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, il quale lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione, atteso il chiaro disposto normativo dell'art. 58 quater ord. pen., che ha voluto introdurre una preclusione generalizzata all'ammissione ai benefici nei confronti di coloro che siano stati riconosciuti responsabili del delitto di evasione, evidenziando altresì la totale assenza di motivazione sul punto, malgrado la questione fosse stata oggetto di specifica trattazione nel corso dell'udienza camerale, nonché l'illogicità dell'apparato motivazionale, laddove il tribunale, mentre ha ritenuto impedita dall'applicazione della recidiva la concessione al RE, della detenzione domiciliare, avendo costui già beneficiato in passato di tale misura, revocatigli, ha ritenuto il condannato meritevole della più ampia misura, malgrado l'inesistenza di un'attività lavorativa e le negative informative della Questura.
3. L'impugnazione è fondata, nei limiti meglio precisati in prosieguo.
Va disattesa, in primo luogo, la tesi prospettata dal PM ricorrente secondo cui le condanne riportate dal RE per il delitto di evasione siano automaticamente preclusive della possibilità di concessione di benefici penitenziari. Ed invero questa Corte, con riferimento ad una fattispecie non dissimile esaminata proprio dal Tribunale di Sorveglianza di Taranto, ha di recente affermato (si veda Sez. 1, Sentenza n. 22368 del 28/5/2009, Rv. 244130), anche in base ad una attenta interpretazione della L. n. 251 del 2005, art 7, comma 6, che ha novellato la L. n. 354 del 1975, art. 58 quater, comma 1 e successive modifiche (cd. legge di ordinamento penitenziario) rispettosa delle considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale in argomento, il principio di diritto secondo cui "la condanna per il delitto di evasione non è automaticamente preclusiva della possibilità di concessione di benefici penitenziari...., dovendo il giudice impegnarsi nell'esame approfondito della personalità del condannato e sulla sua effettiva, perdurante, pericolosità sociale, oltre che sulla verifica della sussistenza di tutte le condizioni richieste per la concessione del beneficio". Nè, per altro, la concessione del beneficio dell'affidamento in prova può ritenersi impedita dalla condizione del RE di soggetto che ha già in passato usufruito di altra diversa misura alternativa, e dalla circostanza che nei suoi confronti sia stata applicata la recidiva, ove si consideri che l'applicazione della recidiva, conformemente a quanto affermato anche di recente da questa Corte (si veda in tal senso, sez. 1, sentenza n. 42462/2009) deve riferirsi specificamente alla condanna in esecuzione e che il divieto di plurima concessione di benefici al condannato cui sia stata applicata con il titolo in esecuzione la recidiva ex art. 99 c.p., comma 4, (L.26 luglio 1975, n. 354, art. 58 quater, comma 7 bis, mod. dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art 7, comma 7) non opera automaticamente, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine all'avvenuta realizzazione di tutte le condizioni per usufruire di un differente beneficio richiesto (Sez. 1, Sentenza n. 4688 del 6/2/2007, Rv. 236621).
In particolare, come affermato da questa Corte nella citata sentenza n. 22368 del 28 maggio 2009, dalle più recenti decisioni della Consulta emerge una trama interpretativa unitaria, in base alla quale l'automatica preclusione dell'accesso ai benefici penitenziari in ragione di una scelta generai - preventiva si porrebbe in evidente contrasto con la finalità rieducativa della pena e vanificherebbe i principi di proporzione e di individualizzazione della stessa che caratterizzano il trattamento penitenziario;
principi generali, questi, recepiti anche in due recenti decisioni delle Sezioni Unite (Sez. Un. 28 marzo 2006, ric. Alloussi;
Sez. Un. 30 maggio 2006, ric. Aloi), sicché deve ritenersi che l'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione in carcere (nel caso di specie, l'affidamento in prova) di un soggetto nei cui confronti sia intervenuta affermazione di penale responsabilità per il delitto di evasione non possa, contrariamente a quanto sostenuto dal PM ricorrente, essere automaticamente preclusa, senza limiti di tempo, dalla intervenuta condanna, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine all'avvenuta realizzazione di tutte le condizioni per usufruire del beneficio richieste dalla legge.
Tali considerazioni, per altro, non si pongono in contrasto con il precedente citato dal Procuratore generale ricorrente (Cass., Sez. 1^, 13 febbraio 2007, n. 9719, Taranto), intervenuto in epoca antecedente alla parziale declaratoria di incostituzionalità della norma in esame, e si pongono in una linea di coerenza interpretativa con altre decisioni di questa Sezione (Cass., Sez. 1A, 12 marzo 2008, Ahmetovic, rv. 240142; Sez. 1, Sentenza n. 1841 del 5 giugno 1992, ric. D'Onofrio, Rv. 190521) che ha affermato principi analoghi. Piuttosto, una lettura costituzionalmente orientata della norma impone al giudice, in presenza di una condanna per evasione, un'analisi particolarmente approfondita sulla personalità del condannato, sulla sua effettiva e perdurante pericolosità sociale alla luce delle condotte, nel caso in esame ripetute, rilevanti ai sensi dell'art. 385 c.p. ed oggetto di accertamento definitivo, sui progressi trattamentali compiuti e il grado di rieducazione raggiunto;
analisi che nel provvedimento impugnato risulta, invece, quanto mai lacunosa e fondata su argomentazioni generiche, tenuto conto, in particolare, del carattere particolarmente ampio della misura concessa rispetto a quella denegata (detenzione domiciliare), dell'attuale mancato svolgimento da parte del RE di una regolare e retribuita attività lavorativa, della mancata specificazione dei concreti elementi da cui desumere l'effettivo superamento delle problematiche relative alla condizione di tossicodipendenza e l'avvio di un serio processo di revisione critica del proprio passato, idoneo a ritenere verosimilmente superato il pericolo di reiterazione di comportamenti illeciti. Dalle considerazioni sin qui svolte, discende, in conclusione, che l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Taranto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Taranto.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2009