Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2009, n. 44669
CASS
Sentenza 10 novembre 2009

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Massime1

La concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale non è automaticamente impedita dalla condanna per il delitto di evasione dovendo il giudice impegnarsi nell'esame approfondito della personalità del condannato, sulla sua effettiva e perdurante pericolosità sociale alla luce delle condotte oggetto di accertamento definitivo, sui progressi trattamentali compiuti e sul grado di rieducazione raggiunto.

Commentari2

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    Una lettura costituzionalmente orientata non preclude automaticamente l'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione in carcere a causa dell'intervenuta condanna per evasione, ma impone al giudice, in presenza di una condanna per questo titolo di reato, un'analisi particolarmente approfondita sulla personalità del condannato, sulla sua effettiva, perdurante pericolosità sociale alla luce delle condotte rilevanti, oggetto di accertamento definitivo, sui progressi trattamentali compiuti e il grado di rieducazione compiuto. Nel nostro ordinamento penitenziario è esclusa la prevalenza assoluta delle esigenze di prevenzione sociale su quelle di recupero dei condannati: nella materia …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2009, n. 44669
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44669
Data del deposito : 10 novembre 2009

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