Sentenza 11 giugno 2009
Massime • 1
La comparazione delle impronte digitali prelevate con quelle già in possesso della polizia giudiziaria si risolve in un mero accertamento di dati obiettivi ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., che non postula il rispetto delle formalità prescritte dall'art. 360 stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2009, n. 28848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28848 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 11/06/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 574
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 13764/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE RI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 23 gennaio 2009 dalla Corte di appello di Firenze;
- udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
- sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
- sentito il difensore d'ufficio dell'imputato, avv. LOMBARDO Domenico di Roma, che ha chiesto accogliersi il ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava la condanna di RI DE, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, per il reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, accertato in Piombino il 28 marzo 2008: espulso in data 18 luglio 2006 su ordine del prefetto di VO, con il nome di TI DE, aveva fatto rientro nel territorio dello Stato, prima del decorso di dieci anni, avvalendosi di un passaporto intestato a RI DE. Spiegava la Corte:
- che l'imputato era la stessa persona che, nel corso dei vari controlli di polizia susseguitisi negli anni, aveva dichiarato di chiamarsi TI, ID o RI DE;
- che ciò era dimostrato dall'elenco dei precedenti dattiloscopici elaborato dal terminale del Ministero dell'Interno (ed in parte era stato confermato dall'imputato il quale aveva ammesso di essere stato espulso quando usava le generalità di ID DE, di essere riuscito, una volta in Albania, a farsi cambiare il prenome dai competenti uffici di Tirana e di essere rientrato con le "nuove" generalità di RI DE);
- che la spontanea esecuzione dell'ordine di allontanamento ed il rientro prima dello spirare del termine decennale integravano il reato contestato;
- che l'imputato appariva immeritevole della sospensione condizionale della pena perché risultava essere stato espulso due volte con il nome di ID ed una con il nome di TI (ed avere fatto rientro più volte nel territorio dello Stato declinando false generalità).
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto personalmente sottoscritto, chiedendone l'annullamento ed affidando le proprie doglianze a cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale;
erronea valutazione delle prove;
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata".
Contesta che sia stata raggiunta la prova delle sue diverse identità, affermando che i precedenti dattiloscopici attribuitigli non erano stati "assunti nel contraddittorio delle parti". Rileva, inoltre, che era erronea l'affermazione che nei confronti di ID DE fossero stati emessi, nel 2002 e nel 2004, due decreti di espulsione (la cui esistenza non era stata, comunque, provata in giudizio).
2.2. Con il secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva "prospettato l'illegittimità del decreto prefettizio". Afferma il ricorrente che detto provvedimento per essere legittimo "deve contenere l'indicazione specifica delle conseguenze penali derivanti dalla sua mancata ottemperanza".
2.3. Con il terzo motivo lamenta la mancanza di motivazione della sentenza impugnata "in punto esecuzione, da parte dell'imputato, dell'ordine del Questore" ed "erronea valutazione delle prove". La sentenza non chiarisce - sostiene il ricorrente - come sia giunta ad affermare che egli avesse dato spontanea esecuzione all'ordine di espulsione.
2.4. Con il quarto motivo denuncia l'erronea applicazione della legge "in punto di vizi dell'atto amministrativo", nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata "nella parte in cui ritiene che l'illegittimità dell'ordine del questore non determini anche l'illegittimità del decreto prefettizio". Sostiene che l'illegittimità del provvedimento del questore avesse determinato l'impossibilità di dare attuazione al decreto prefettizio di espulsione.
2.5. Con l'ultimo motivo prospetta l'erronea applicazione della legge penale, la mancanza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, nonché l'erronea valutazione delle prove con riferimento al diniego della sospensione condizionale della pena e "in punto di concessione della circostanze attenuanti generiche". Il diniego della sospensione condizionale della pena sarebbe fondato su "una errata lettura e valutazione del materiale probatorio in atti", dato che il provvedimento di espulsione era uno solo. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato nella parte in cui contesta la prova delle "diverse identità".
Ad essa si è pervenuti comparando le impronte prelevate con quelle già in possesso della polizia giudiziaria.
Detta attività - come è stato ripetutamente affermato da questa Corte (cfr., per tutte, Cass. 5^ 17 marzo 2004, Puce, RV 228864) - si risolve in un semplice accertamento di dati obiettivi ex art. 354 c.p.p. che non postula il rispetto delle formalità prescritte dall'art. 360 c.p.p. Ne consegue che, allorquando - come si è verificato nel caso di specie - colui che ebbe a svolgere detta attività abbia riferito nel contraddittorio dibattimentale in ordine alla medesima, non può sostenersi che vi sia stata lesione del diritto di difesa, che può pienamente svilupparsi attraverso il controesame ed adeguate contestazioni che potranno eventualmente comportare la necessità di ulteriori indagini, anche di tipo tecnico.
Si aggiunga che, come è desumibile anche dai contenuti dell'atto di appello e dell'odierno ricorso, non risulta che siano state formulate censure in ordine al metodo impiegato nella comparazione ed ai risultati conseguiti, ne' emerge che la difesa non sia stata posta in condizione di procedere al controesame dell'assistente della Polizia di Stato che aveva riferito in dibattimento sulle diverse generalità assunte dall'imputato e su come si fosse giunti ad accertarle. A ciò si aggiunga - come già si è detto - che lo stesso imputato aveva ammesso di essere stato espulso con le generalità di DE ID e di essere, poi, rientrato in Italia con le "nuove" generalità di RI DE.
Il motivo in esame è inammissibile anche nella parte in cui il ricorrente asserisce che nei suoi confronti (come ID DE) non sarebbero stati emessi due decreti di espulsione, uno nel 2002 e l'altro nel 2004.
Si tratta, invero, di questione genericamente prospettata e che implica un riesame del fatto non consentito in questa sede.
3.2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso, collegati ratione materiae, sono destituiti di fondamento.
Va precisato, anzi tutto, che mai la Corte di appello ha parlato di illegittimità del decreto prefettizio. Essa si è, invero, limitata ad affermare che la ritenuta (e, in ogni caso, non dimostrata) illegittimità dell'ordine di esecuzione del Questore di VO (perché privo dell'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione) era ininfluente;
risultava, infatti, che l'imputato si fosse spontaneamente conformato al provvedimento, lasciando il territorio dello Stato. Quanto, poi, alla contestata sussistenza della prova della "spontaneità" dell'allontanamento dal territorio dello Stato, essa integra una quaestio facti inammissibile in sede di legittimità.
Non resta altro da dire, sul punto, se non che il rientro non autorizzato in Italia dello straniero espulso, qualora si accerti che sia avvenuto, come nel caso di specie, nei limiti del decennio (cfr. del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 14), integra il reato contestato.
3.3. L'ultimo motivo del ricorso è inammissibile perché generico e fondato su circostanze di fatto (che il provvedimento di espulsione fosse soltanto uno) meramente asserite.
Per contro, la Corte distrettuale ha, come si è visto (supra 1), adeguatamente argomentato in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Quanto, poi, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente osservare che le medesime sono state riconosciute all'imputato.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2009