CASS
Sentenza 7 maggio 2026
Sentenza 7 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2026, n. 16480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16480 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA !lco! so p!! oposto da Waíd ER, nato in [...] il [...] avverso !a sentenza del 17/03/2026 della Corte di appello di Catanzaro;
visti ci atti, i! provvedimento impugnato ed U ricorso;
udita !a !--eiazione svolta dal Presidente Ercole Aprile;
udit3 i! Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epic!enc.o, cne na concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Czn la senIenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato l'esistenza dela condizioni per la consegna del cittadino ucraino EX AL R•-ucblica Stacca, in esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso il 5 gLic;
n!: 2025 dal Tribunale municipale di Bratislava di quello Stato, che procede nei sLe confronti per il reato di appropriazione indebita. Penale Sent. Sez. 6 Num. 16480 Anno 2026 Presidente: APRILE RC Relatore: APRILE RC Data Udienza: 06/05/2026 2. Impugna la sentenza il consegnando, con atto del proprio difensore, adducendo che essa violi gli artt. 1 e 6, comma 1, lett. c), legge n. 69 del 2005. 2.1. Rappresenta, a tal fine, che mancherebbe la sottoscrizione del provve.clim.ento cautelare, ma soprattutto che non sono state chiarite la fase in cui versa il procedimento, le ragioni del mandato e l'attività procedimentale cui esso sarebbe preordinato, se, cioè, esso sia funzionale ad esigenze processuali, istruttorie o semplicemente investigative: nel qual caso, potendo queste ultime essere efficacemente soddisfatte anche con altri strumenti di collaborazione, .'ordine europeo d'indagine, il mandato d'arresto non sarebbe probwzicnato e non potrebbe, perciò, darsi ad esso esecuzione (si cita, a sostegno, giurispmdenza di questa Corte). 2.2. Debuce, iroltre, che risiede stabilmente in Italia da oltre dieci anni e che l'eventuale esigenza della sua partecipazione al processo dinanzi all'autorità glucliziaria OV potrebbe essere assicurata mediante videoconferenza. 2.3. Denuncia, infine, l'illegittimità costituzionale dell'art. 18-bis, comma 2, legoie n. 69 dei 2005, nella parte in cui, per il caso di persona residente o dimorante in via continuativa in Italia da almeno cinque anni, prevede la possibilità di nifiutare la consegna soltanto in caso di mandato d'arresto funlionale all'esecuzione di una sentenza esecutiva e non anche per quello c.d. "processuae", finalizzato, cioè, all'esercizio di un'azione giudiziaria penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene il CoAegio che il ricorso presentato nell'interesse di EX AL sia inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi dedotti. 2. La censura relativa al difetto di sottoscrizione risulta di difficile comb. ensione, non essendo stato chiarito se sia riferita al mandato d'arresto od al provvedimento interno dello Stato richiedente posto a suo fondamento. In ogni caso, è sufficiente osservare, per un verso, che dubbi sulla provenienza del mandato non vengono affacciati neppure dal ricorrente;
e che, per l'altro, il mandato d'arrestip europeo è autosufficiente e non occorre che ad esso venga allegato il sottost:ante atto nazionale, sottoscritto da un giudice e fondato su gravi incizi dl celpevolezza (come invece prevedeva l'art. 6, legge n. 69 del 2005, prima di essere riformato nel testo attualmente vigente dal d.lgs. 2 febbraio 2021 n. 10). 3. Manca di qualsiasi fondamento, poi, la doglianza riguardante la mancata indicazione della fase del procedimento slovacco e, in sintesi, delle ragioni del 2 mandato d'arresto, con la conseguente violazione del principio di proporzionalità, per cui tale strumento non può essere utilizzato per esigenze puramente investigative, cne potrebbero essere assicurate anche mediante l'ordine europeo d'indagine od atri strumenti non coercitivi. sentenza„ in verità, si legge a chiare lettere che il mandato è stato emesso a! fine di procedere alla notifica a AL di un decreto penale di condanna, che non è divenuto definitivo proprio perché, per l'assenza di costui dal territorio di queiic Stato, non è stato possibile eseguirne la notifica. È, dunque, corretta l'affermazione della Corte d'appello per cui quello in esame è un mandato emesso ai fine dell'esercizio di un'azione giudiziaria in materia penale e non allo scopo Ci compiere un'attività semplicemente investigativa: il che esclude la possibC:à di soddisfare l'esigenza rappresentata dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente mediante l'effettuazione di un mero occasionale collegamento in v deocc:mfereAza. 4. Per te i specie di mandato d'arresto europeo, a differenza di quanto previsto per que!io "esecutivo" dall'art. 18-bis, comma 2, legge n. 69 del 2005, il comma 1 di taie disposizione di legge non consente di rifiutare la consegna in caso di "radicarnerito" in Italia del soggetto richiesto, prevedendo, invece, la stessa legqe„ ai successivo art. 19, comma 2, quale garanzia alternativa, solamente la possibiiità di subordinare la consegna alla condizione che, all'esito del processo al'estero, in caso di condanna, il soggetto venga rinviato in Italia per l'esecuzione della pena inflittagli. 5. L'eccezione d'incostituzionalità dell'appena citato art. 18-bis, comma 2, non supera ii vaglio preliminare di ammissibilità. Anzitutto, perché è generica, non avendo il ricorrente nemmeno espressamente indicato il parametro costituzionale di riferimento, limitandosi ad evocare una generica disparità di trattamento rispetto a quanto previsto in caso di mandato 'esecutivo". In secondo iuogo, perché è manifestamente infondata. L'art. 18-bis, comma 2, replica oressccié alla lettera la disposizione dell'art. 4, n. 6), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio sul mandato d'arresto europeo, e agli Stati membri à preciuso condizionare l'attuazione del diritto dell'Unione, nei settori oggetto di integrale armonizzazione, al rispetto di standard puramente nazionali di tute!a dei diritti fondamentali, laddove ciò possa compromettere il primato, l'unità e effett.\rità del diritto dell'Unione (Corte costituzionale, sentenza n. 216 de.1 2021, che richiama CGUE, sentenza 26 febbraio 2013, in causa C-617/10, 3 Franssen, par. 29, e sentenza 26 febbraio 2013, in causa C-399/11, Melloni, par. 60). Inoltre, la possibilità, riconosciuta allo Stato di esecuzione di un mandato "processu&e", di imporre la temporaneità della consegna e l'esclusiva strumentaHtà di essa alla celebrazione di un giudizio penale nell'effettivo e personale contraddittorio con l'accusato (art. 19, comma 2, legge n. 69 del 2005, che replica anch'esso nel diritto interno la relativa disposizione della decisione quadro, contenuta all'art. 5, par. 3) fa sì che la complessiva disciplina non risulti lesiva dei diritti fondamentali dell'individuo, rappresentando, piuttosto, un ragionevole punto di equilibrio tra gli stessi (libertà personale, tutela dei legàmi familiari e personali, difesa in un processo penale) e la contrapposta potestà punitiva dello Stato richiedente, anch'essa posta a tutela di diritti fondamentali collettivi (giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico) Infine, non è possibile ravvisare alcuna irragionevole disparità di trattamento di situazioni simili, ma piuttosto una diversità di disposizioni specifiche slmnietriche„ volta ad armonizzare la disciplina normativa di fattispecie differenti, ir modo da garantire, in entrambi i casi, la tutela delle anzidette esigenze contrapposte: nel mandato "esecutivo", cioè, subordinando il rifiuto dena consegna all'impegno che la condanna sia eseguita in Italia;
in quello "processuaie", subordinando, invece, la consegna - e non il suo rifiuto - al rinvio in Italia per :'esecuzione della condanna. 4. Non concuce a differenti conclusioni la circostanza che, in base alla documentazione trasmessa dal difensore con pec del 4 maggio 2026, la sentenza posta dall'autorità giudiziaria OV a base del mandato di arresto processuale in .ai gornento, sia stata notificata nelle more all'odierno ricorrente. 5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue. Alia cancelleria vanno demandati gli ulteriori adempimenti di legge. 4 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 07 MAG 2026 IO DI AR seppina Cirimele
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancederia per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2C05. Così deciso i 06/05/2026
visti ci atti, i! provvedimento impugnato ed U ricorso;
udita !a !--eiazione svolta dal Presidente Ercole Aprile;
udit3 i! Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epic!enc.o, cne na concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Czn la senIenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato l'esistenza dela condizioni per la consegna del cittadino ucraino EX AL R•-ucblica Stacca, in esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso il 5 gLic;
n!: 2025 dal Tribunale municipale di Bratislava di quello Stato, che procede nei sLe confronti per il reato di appropriazione indebita. Penale Sent. Sez. 6 Num. 16480 Anno 2026 Presidente: APRILE RC Relatore: APRILE RC Data Udienza: 06/05/2026 2. Impugna la sentenza il consegnando, con atto del proprio difensore, adducendo che essa violi gli artt. 1 e 6, comma 1, lett. c), legge n. 69 del 2005. 2.1. Rappresenta, a tal fine, che mancherebbe la sottoscrizione del provve.clim.ento cautelare, ma soprattutto che non sono state chiarite la fase in cui versa il procedimento, le ragioni del mandato e l'attività procedimentale cui esso sarebbe preordinato, se, cioè, esso sia funzionale ad esigenze processuali, istruttorie o semplicemente investigative: nel qual caso, potendo queste ultime essere efficacemente soddisfatte anche con altri strumenti di collaborazione, .'ordine europeo d'indagine, il mandato d'arresto non sarebbe probwzicnato e non potrebbe, perciò, darsi ad esso esecuzione (si cita, a sostegno, giurispmdenza di questa Corte). 2.2. Debuce, iroltre, che risiede stabilmente in Italia da oltre dieci anni e che l'eventuale esigenza della sua partecipazione al processo dinanzi all'autorità glucliziaria OV potrebbe essere assicurata mediante videoconferenza. 2.3. Denuncia, infine, l'illegittimità costituzionale dell'art. 18-bis, comma 2, legoie n. 69 dei 2005, nella parte in cui, per il caso di persona residente o dimorante in via continuativa in Italia da almeno cinque anni, prevede la possibilità di nifiutare la consegna soltanto in caso di mandato d'arresto funlionale all'esecuzione di una sentenza esecutiva e non anche per quello c.d. "processuae", finalizzato, cioè, all'esercizio di un'azione giudiziaria penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene il CoAegio che il ricorso presentato nell'interesse di EX AL sia inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi dedotti. 2. La censura relativa al difetto di sottoscrizione risulta di difficile comb. ensione, non essendo stato chiarito se sia riferita al mandato d'arresto od al provvedimento interno dello Stato richiedente posto a suo fondamento. In ogni caso, è sufficiente osservare, per un verso, che dubbi sulla provenienza del mandato non vengono affacciati neppure dal ricorrente;
e che, per l'altro, il mandato d'arrestip europeo è autosufficiente e non occorre che ad esso venga allegato il sottost:ante atto nazionale, sottoscritto da un giudice e fondato su gravi incizi dl celpevolezza (come invece prevedeva l'art. 6, legge n. 69 del 2005, prima di essere riformato nel testo attualmente vigente dal d.lgs. 2 febbraio 2021 n. 10). 3. Manca di qualsiasi fondamento, poi, la doglianza riguardante la mancata indicazione della fase del procedimento slovacco e, in sintesi, delle ragioni del 2 mandato d'arresto, con la conseguente violazione del principio di proporzionalità, per cui tale strumento non può essere utilizzato per esigenze puramente investigative, cne potrebbero essere assicurate anche mediante l'ordine europeo d'indagine od atri strumenti non coercitivi. sentenza„ in verità, si legge a chiare lettere che il mandato è stato emesso a! fine di procedere alla notifica a AL di un decreto penale di condanna, che non è divenuto definitivo proprio perché, per l'assenza di costui dal territorio di queiic Stato, non è stato possibile eseguirne la notifica. È, dunque, corretta l'affermazione della Corte d'appello per cui quello in esame è un mandato emesso ai fine dell'esercizio di un'azione giudiziaria in materia penale e non allo scopo Ci compiere un'attività semplicemente investigativa: il che esclude la possibC:à di soddisfare l'esigenza rappresentata dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente mediante l'effettuazione di un mero occasionale collegamento in v deocc:mfereAza. 4. Per te i specie di mandato d'arresto europeo, a differenza di quanto previsto per que!io "esecutivo" dall'art. 18-bis, comma 2, legge n. 69 del 2005, il comma 1 di taie disposizione di legge non consente di rifiutare la consegna in caso di "radicarnerito" in Italia del soggetto richiesto, prevedendo, invece, la stessa legqe„ ai successivo art. 19, comma 2, quale garanzia alternativa, solamente la possibiiità di subordinare la consegna alla condizione che, all'esito del processo al'estero, in caso di condanna, il soggetto venga rinviato in Italia per l'esecuzione della pena inflittagli. 5. L'eccezione d'incostituzionalità dell'appena citato art. 18-bis, comma 2, non supera ii vaglio preliminare di ammissibilità. Anzitutto, perché è generica, non avendo il ricorrente nemmeno espressamente indicato il parametro costituzionale di riferimento, limitandosi ad evocare una generica disparità di trattamento rispetto a quanto previsto in caso di mandato 'esecutivo". In secondo iuogo, perché è manifestamente infondata. L'art. 18-bis, comma 2, replica oressccié alla lettera la disposizione dell'art. 4, n. 6), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio sul mandato d'arresto europeo, e agli Stati membri à preciuso condizionare l'attuazione del diritto dell'Unione, nei settori oggetto di integrale armonizzazione, al rispetto di standard puramente nazionali di tute!a dei diritti fondamentali, laddove ciò possa compromettere il primato, l'unità e effett.\rità del diritto dell'Unione (Corte costituzionale, sentenza n. 216 de.1 2021, che richiama CGUE, sentenza 26 febbraio 2013, in causa C-617/10, 3 Franssen, par. 29, e sentenza 26 febbraio 2013, in causa C-399/11, Melloni, par. 60). Inoltre, la possibilità, riconosciuta allo Stato di esecuzione di un mandato "processu&e", di imporre la temporaneità della consegna e l'esclusiva strumentaHtà di essa alla celebrazione di un giudizio penale nell'effettivo e personale contraddittorio con l'accusato (art. 19, comma 2, legge n. 69 del 2005, che replica anch'esso nel diritto interno la relativa disposizione della decisione quadro, contenuta all'art. 5, par. 3) fa sì che la complessiva disciplina non risulti lesiva dei diritti fondamentali dell'individuo, rappresentando, piuttosto, un ragionevole punto di equilibrio tra gli stessi (libertà personale, tutela dei legàmi familiari e personali, difesa in un processo penale) e la contrapposta potestà punitiva dello Stato richiedente, anch'essa posta a tutela di diritti fondamentali collettivi (giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico) Infine, non è possibile ravvisare alcuna irragionevole disparità di trattamento di situazioni simili, ma piuttosto una diversità di disposizioni specifiche slmnietriche„ volta ad armonizzare la disciplina normativa di fattispecie differenti, ir modo da garantire, in entrambi i casi, la tutela delle anzidette esigenze contrapposte: nel mandato "esecutivo", cioè, subordinando il rifiuto dena consegna all'impegno che la condanna sia eseguita in Italia;
in quello "processuaie", subordinando, invece, la consegna - e non il suo rifiuto - al rinvio in Italia per :'esecuzione della condanna. 4. Non concuce a differenti conclusioni la circostanza che, in base alla documentazione trasmessa dal difensore con pec del 4 maggio 2026, la sentenza posta dall'autorità giudiziaria OV a base del mandato di arresto processuale in .ai gornento, sia stata notificata nelle more all'odierno ricorrente. 5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue. Alia cancelleria vanno demandati gli ulteriori adempimenti di legge. 4 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 07 MAG 2026 IO DI AR seppina Cirimele
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancederia per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2C05. Così deciso i 06/05/2026