Sentenza 3 maggio 2000
Massime • 1
Perché l'atto del pubblico ufficiale possa dirsi arbitrario ai fini del riconoscimento della scriminante di cui all'art. 4 D. lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 288, non basta che esso sia posto in essere "contra legem", ma è necessaria la consapevolezza di tale illegittimità da parte sia del pubblico ufficiale sia del privato. (Fattispecie in tema di resistenza a pubblico ufficiale posta in essere in occasione di un arresto in flagranza eseguito in mancanza dei presupposti di legge; della cui illegittimità non erano consapevoli ne' il pubblico ufficiale ne' l'arrestato). Vedi Corte cost., sent. n. 140 del 1998.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/05/2000, n. 7014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7014 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI D'ASARO - Presidente - del 03/05/2000
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORESTE CIAMPA - Consigliere - N. 920
Dott. NICOLA MILO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - N. 3914/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal difensore, avv. Bruno Dalmasso, di GN OS, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza 25.10.1999 della Corte d'appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale. Dott. Vito Monetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Torino con sentenza 25.10.1999, in parziale riforma della sentenza 25.1.1997 del Pretore di Saluzzo, dichiarava non doversi procedere nei confronti di GN OS in ordine al reato di cui all'art. 341 c.p. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e confermava la condanna per il reato di cui all'art. 337 c.p., riducendo la pena a mesi 4 di reclusione. La GN, secondo l'accusa, aveva colpito i carabinieri che la accompagnavano in caserma con pugni e calci, profferendo insulti nei loro confronti. La sentenza ritiene che, pur essendo stato l'arresto illegittimo in quanto non previsto per il reato di detenzione di munizioni, il comportamento dei carabinieri "pur errato nei suoi presupposti normativi, fu provvedimento attuato nell'ambito dei poteri affidati alla P.G. nella sua attività di servizio e relativamente a cui esso non fu espressione di volontario abuso, ma semplicemente di erronea valutazione relativamente a cui il cittadino è dato di reagire con gli strumenti giuridici del caso, ma non già con una reazione fisica violenta".
Ricorre la difesa dell'imputata per violazione di legge e contraddittorietà della motivazione stante l'illiceità del suo arresto (per il reato di cui all'art. 697 c.p.) e la legittima reazione all'atto arbitrario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente propone la delicatissima questione della reazione all'atto arbitrario del pubblico ufficiale, scriminato a norma dell'art. 4 d.lg.lgt. 14.9.1944, n, 268.
L'impugnata sentenza prospetta una interpretazione della norma che appare logica e coerente. Il che non esime questa Corte di legittimità dall'affrontare il tema sotto un profilo teorico, dalla cui soluzione consegue la decisione nel caso in esame. L'equazione difensiva, arresto illegittimo-liceità della reazione violenta, li indubbiamente suggestiva e, a prima vista, condivisibile da un punto di vista astratto.
Peraltro sul punto non si riscontrano precedenti specifici, ma unicamente precedenti in qualche modo affini. Tale è, ad esempio, la sentenza di questa Sezione. 19.10.1977, Di Caterino, RV 137.489, in cui si afferma che "non è arbitrario l'atto con il quale il pubblico ufficiale nella flagranza della commissione del reato di favoreggiamento personale ordini l'arresto del favoreggiatore pur conoscendo il rapporto di parentela intercorrente fra costui e la persona aiutata, rapporto che potrà assumere rilevanza ai fini della non punibilità previsto dall'art. 384 c.p.p. Infatti la valutazione dei fatti e delle circostanze che inducono a ritenere la non punibilità dell'agente non può essere rimessa al giudizio immediato di un organo di polizia giudiziaria, il quale nella flagranza del reato (di resistenza a pubblico ufficiale) ha il potere-dovere di intervenire".
Per entrare nello specifico valgono alcune massime di questa stessa Sezione, in cui si fa leva sull'elemento soggettivo dell'atto (oggettivamente arbitrario) del pubblico ufficiale. Vale la menzione della sent. 9.4.1986, Riccio, RV 173.874, secondo la quale "nella nozione di atto arbitrario ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'art.
4. d.lgs.lgt. 14.9.1944, n. 288, deve ricondursi non un qualsiasi errore del pubblico ufficiale, ma un comportamento, in genere, che obiettivamente manifesti o riveli un carattere di prepotenza o di sopruso determinato non da colpa ma dalla consapevole volontà del pubblico ufficiale di perseguire fini o usare mezzi che non sono compatibili in senso largo col nostro ordinamento giuridico.
Pertanto ai fini della detta scriminante non basta un comportamento illegittimo del pubblico ufficiale perché la nozione di arbitrarietà implica capriccio, vessazione, sopruso e simili sentimenti onde nel comportamento del pubblico ufficiale deve rinvenirsi anche un atteggiamento soggettivo che si concreti nella deliberata intenzione di eccedere dai limiti delle proprie attribuzioni.".
Nello stesso senso si pone altra pronuncia di questa Sezione (13.7.1989, Martelli, RV 182.695) che afferma non essere sufficiente ad integrare la scriminante di cui si tratta l'illegittimità dell'atto del pubblico ufficiale, ma è necessario che tale atto, cui si ricolleghi la reazione del privato, sia compiuto deliberatamente non per il raggiungimento del fine perseguito dalla legge, ma per capriccio, malanimo, settarietà, prepotenza o altri simili motivi". Nella sostanza l'orientamento giurisprudenziale conosciuto (peraltro non recentissimo) si pone nel senso che non bisogna fare riferimento alla oggettività dell'atto, ossia alla sua intrinseca illegittimità, ma alla consapevolezza del pubblico ufficiale di tale illegittimità, a dispetto della quale esercita un potere non consentito dalla legge per motivi estranei alla stessa finalità voluta dalla norma.
Questo orientamento si spiega, storicamente, in quanto il d.lgs.lgt. del 1944 si poneva come anticipatore di un più generale "diritto di resistenza" al sopruso (oggettivo) da parte dei pubblici poteri, di cui doveva essere espressione una norma contenuta nel progetto di Costituzione (l'art. 50), non riprodotta nel testo definitivo della Carta costituzionale. La mancata approvazione di questo principio di carattere generale ha come conseguenza logica e immediata una rilettura interpretativa del decreto luogotenenziale del 1944, nel senso che il diritto di resistenza (anche in modi violenti, purché proporzionati alla offesa posta in essere dall'atto del pubblico ufficiale) deve essere confrontato con le modalità e lo spirito dell'atto posto in essere dal pubblico ufficiale.
In ultima analisi non è sufficiente che l'atto sia posto in essere "contra legem", ma è necessario che il pubblico ufficiale sia consapevole della illegittimità dell'atto stesso e, a dispetto di questa sua consapevolezza, agisca come se l'atto fosse legittimo (ossia arbitrariamente).
Sull'altro fronte, ossia da parte del soggetto che subisce l'atto arbitrario, è necessaria analoga consapevolezza. Ossia non basta la volontà di reagire (anche violentemente) sul presupposto ipotetico dell'arbitrarietà dell'atto posto in essere dal pubblico ufficiale, ma è necessaria la consapevolezza di tale arbitrarietà. In ultima analisi - a prescindere dai casi nei quali il pubblico ufficiale soggettivamente abusa dei suoi poteri, sapendo di violare la legge o applicando legge con modalità contrarie ai doveri del suo ufficio (settarietà, prepotenza, vessazione, sopruso) o per finalità individuali (malanimo, ostilità, vendetta) - la citata scriminante di cui al decreto legislativo del 1944 non è applicabile quando risulti oggettivamente provato che il pubblico ufficiale agiva nella consapevolezza (pur colposamente erronea) di adempiere a un dovere di ufficio e, per contro, il soggetto passivo reagiva violentemente non essendo consapevole dell'abuso oggettivo compiuto nei suoi confronti.
Spostando su quest'ultimo obiettivo l'attenzione - che è ciò che rileva nel procedimento di cui si tratta - si deve respingere la censura della difesa a fronte di una decisione che, coerentemente, afferma sulla base dei dati di fatto accertati che la reazione dell'imputata all'arresto non era sorretta dalla consapevolezza che tale arresto (ipotesi comunque verificata a posteriori) era avvenuto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Ma - occorre ribadire - si tratta di un giudizio ex post fondato su quanto deciso in sede di convalida dell'arresto, rispetto al quale la valutazione deve essere compiuta ex ante, ossia al momento dell'arresto, quando l'imputata reagiva all'arresto in quanto tale, a prescindere dalla consapevolezza della sua legittimità.
Per le ragioni fin qui esposte il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2000