Sentenza 26 novembre 2010
Massime • 1
Nel dibattimento possono essere acquisite mediante la lettura e legittimamente utilizzate ai fini di prova, ricorrendo un'ipotesi di sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto, le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da persona informata sui fatti la quale, una volta chiamata a deporre in udienza, dichiari di non ricordare più nulla sui fatti oggetto dell'esame, ove risulti accertato che nelle more abbia subito una perdita della memoria di origine traumatica.
Commentario • 1
- 1. La Consulta si pronuncia sul cd. incidente probatorio “speciale”: ricostruzione dell’istituto e considerazioni finali.Ottavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 14 settembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2010, n. 3315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3315 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2010 |
Testo completo
A NOV MASS
33 15 /11 (fattispecie
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
REPUBBLICA ITALIANA IL 3 1 GEN 2011 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N
E CA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R P
IL CANCELLER U S
SECONDA SEZIONE PENALE Claudia Pianelli
DEL 26/11/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Consigliere - 3694/10 PIETRO ANTONIO SIRENA
- Presidente - N. Dott.
FILIBERTO PAGANO Dott.
- Consigliere - N. 30219/2009 REGISTRO GENERALE
Dott. DOMENICO GENTILE
-Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI
- Consigliere - Dott. GEPPINO RAGO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) CA LE N. IL 15/11/1960
avverso la sentenza n. 1001/2007 CORTE APPELLO di BARI, del
29/01/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cedraugsts che ha concluso per l'inam imbilità pel ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
CH RD ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di
Bari in data 29 gennaio 2009, con cui è stata la sentenza pronunciata dal parzialmente confermata
tribunale di Bari in data 23 gennaio 2007, a seguito condannato per il reato didi rapina.della quale è stato
600,00 di alla pena di anni tre di reclusione ed euro
multa.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
violazione dell'art. 606, lett. c) c.p.p. per a)
violazione dell'art. 191 c.p.p.
Il ricorrente lamenta che per la affermazione della sua responsabilità in ordine al reato contestato la decisione impugnata abbia fatto erroneamente leva,
quasi in modo esclusivo, sulle dichiarazioni rese
dalla persona offesa in istruttoria utilizzando i verbali in realtà acquisiti ai sensi dell'art. 512
c.p.p. in sede dibattimentale, a seguito della dedotta perdita di memoria da parte del teste per un grave trauma commotivo sopravvenuto. Tale attività
processuale sarebbe stata disposta in contrasto con il tenore letterale della norma suindicata, in quanto il teste ha comunque presenziato all'udienza pur affermando di non ricordare nulla dell'accaduto e quindi anche dell'esito della ricognizione fotografica effettuata dinanzi all'autorità di P.G.
Censura inoltre che tale decisione, con l'acquisizione di tutte le deposizioni testimoniali rese in istruttoria dal Pinnelli, sia stata adottata in assenza di documentazione medica certificativa dello stato di salute del testimone;
in violazione dunque dell'art. 111 cost. e degli artt. 431 c.p.p. e
512 c.p.p
Il ricorso è infondato.
I giudici di merito hanno ritenuto di poter affermare la responsabilità del ricorrente anche in base alla dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa nella fase delle indagini preliminari ed acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. stante
l'impossibilità di confermarle in dibattimento a
seguito della perdita della memoria in ragione di un forte trauma subito dopo essere stato vittima della
rapina in questione. Deve essere evidenziato che
l'affermazione di responsabilità dello CH si basa sulle dichiarazione del chiamante in correità
DA AL, il quale si è accusato della rapina in danno del Pinnelli, descrivendone le modalità
operative e chiamando in correità lo CH e il terzo complice AI. Orbene nessuna censura viene sollevata in ordine alla deposizione del DA, ritenuto assolutamente credibile dai giudici di merito sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo ( si veda a d es. in tema di riscontri estrinseci il riferimento all'autovettura usata,
confermato dai testi Accettura e Pinelli). Ciò
premesso appare esente da censure logico
- giuridiche il ragionamento effettuato dai giudicidai giudici di primo e secondo grado in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni della p. o., particolarmente rilevanti balbuzie di uno dei in ordine alla riferita
CH è affetto da tale (10 rapinatori, patologia), e della stessa ricognizione fotografica anche come riscontro alle dichiarazione del chiamante in correità, ai sensi dell'art. 512 c.p.p. Nel caso
in esame, stante la documentata perdita di memoria a causa di un trauma subito a seguito dell' incidente stradale, perfettamente documentata, al contrario di quello che afferma il ricorrente, è stata fatta
applicazione del principio in base al quale il
concetto di impossibilità di ripetizione che l'art. 512 c.p.p. eleva a presupposto della lettura delle
è ristretto dichiarazioni in precedenza rese, non alla non praticabilità materiale di reiterazione della dichiarazione medesima, che si verifica ad esempio in caso di morte о di irreperibilità
accertata, ma è estensibile a tutte le ipotesi in cui una dichiarazione non può essere utilmente assunta per le peculiari condizioni del dichiarante che lo rendono non più escutibile (Cass., 25 settembre 2000,
Galliera).
Ciò premesso in apparenza dunque si deducono vizi della motivazione ma, in realtà, si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente, ciò che non è consentito nel giudizio di legittimità; si prospettano,si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica,
i principi di diritto enunciati da coerente con questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità.
(Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU
n ° 12/2000, Jakani, rv 216260), come emerge in
particolare dalla dettagliata motivazione dei giudici di merito con riferimento ad elementi specifici, come il tipo di autovettura usata, il riconoscimento fotografico, la balbuzie di cui era affetto uno dei rapinatori.
Alla luce delle suesposte considerazione il
ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con provvedimento che dichiara inammissibile il il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento,
nonché
- ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al
-
pagamento alla Cassa delle ammende della somma di così equitativamente fissata in ragione.mille euro, dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro mille alla Cassa delle ammende.
Roma, li 26 novembre 2010
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giovanni Diotallevi Pietro Antonio Sirena
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