Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2003, n. 12509
CASS
Sentenza 26 agosto 2003

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Ai fini dell'ammissibilità' dell'atto di appello, qualora il giudizio di primo grado si sia chiuso con una pronuncia di mero rito non avendo dato luogo all'esame del merito della causa, fermo restando l'onere per l'appellante di dedurre specifici motivi di impugnazione, non è necessario che, per indurre il giudice di secondo grado ad esaminare tutta la causa, riproduca nell'atto di appello tutte le argomentazioni in precedenza svolte, essendo viceversa sufficiente il mero richiamo agli atti e alle difese del giudizio di primo grado.

In base al disposto dell'art. 310, secondo comma, cod. proc. civ., la sentenza che regola la competenza continua a spiegare i suoi effetti per il futuro nonostante il provvedimento di estinzione del processo ( in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con la quale l'appello proposto dinanzi al giudice del lavoro era stato dichiarato improponibile, anche se la questione era già stata definita dalla cassazione con regolamento di competenza in cui aveva indicato la competenza del giudice del lavoro in merito ai crediti vantati dal ricorrente, essendo questi relativi a debiti di massa contratti dagli organi di una procedura fallimentare e conseguenti alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, anche se il relativo giudizio non era stato tempestivamente riassunto ed era stato dichiarato estinto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2003, n. 12509
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12509
    Data del deposito : 26 agosto 2003

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