Sentenza 26 agosto 2003
Massime • 2
Ai fini dell'ammissibilità' dell'atto di appello, qualora il giudizio di primo grado si sia chiuso con una pronuncia di mero rito non avendo dato luogo all'esame del merito della causa, fermo restando l'onere per l'appellante di dedurre specifici motivi di impugnazione, non è necessario che, per indurre il giudice di secondo grado ad esaminare tutta la causa, riproduca nell'atto di appello tutte le argomentazioni in precedenza svolte, essendo viceversa sufficiente il mero richiamo agli atti e alle difese del giudizio di primo grado.
In base al disposto dell'art. 310, secondo comma, cod. proc. civ., la sentenza che regola la competenza continua a spiegare i suoi effetti per il futuro nonostante il provvedimento di estinzione del processo ( in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con la quale l'appello proposto dinanzi al giudice del lavoro era stato dichiarato improponibile, anche se la questione era già stata definita dalla cassazione con regolamento di competenza in cui aveva indicato la competenza del giudice del lavoro in merito ai crediti vantati dal ricorrente, essendo questi relativi a debiti di massa contratti dagli organi di una procedura fallimentare e conseguenti alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, anche se il relativo giudizio non era stato tempestivamente riassunto ed era stato dichiarato estinto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2003, n. 12509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12509 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - est. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI RL AL, elett.te dom.to in Roma, Viale Carso n. 23, presso lo studio dell'Avv. Antonino Della Sciucca - Studio Legale Associato, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Trioni per procura speciale a margine del ricorso per Cassazione.
- ricorrente -
contro
S.P.A. DITTA F.LLI LOMBARDI-DIVISIONE MARMI, in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, Via Bocca di Leone n. 78, presso lo studio dell'Avv. Paolo Berruti, che unitamente all'Avv. Emanuele Principi la rappresenta e difende in forza di procura speciale per atto Notaio Francesca AR di CI del 6.2.2001, Rep. n. 10282.
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di CI n. 2316 del 24.8.2000. Udita nella pubblica udienza del 14.3.2003 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;
Sostituito al Relatore Dott. Giovanni Prestipino, come estensore, il Dott. Raffaele Foglia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 3 novembre 1998 RL AL PI conveniva davanti al Pretore del lavoro di CI la s.p.a. F.LL AR- Divisione Marmi in amministrazione straordinaria e, premesso che aveva esercitato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della medesima in qualità di dirigente e con le mansioni di direttore generale e che era stato licenziato in tronco dal Commissario dell'amministrazione straordinaria con lettera del 6 maggio 1994, chiedeva che la convenuta, accertata la mancanza di giusta causa nonché l'ingiustificatezza del licenziamento, fosse condannata a corrispondergli l'indennità sostitutiva del preavviso, l'indennità supplementare, differenze retributive, indennità varie e rimborsi spese, emolumenti tutti inerenti al periodo successivo all'apertura del procedimento concorsuale ed aventi anche incidenza sul trattamento di fine rapporto. Il ricorrente aggiungeva che analogo giudizio egli aveva promosso in precedenza, davanti al medesimo Pretore, conclusosi con dichiarazione di estinzione del processo, dato che, dopo che la Corte di Cassazione, adita in sede di regolamento di competenza, aveva dichiarato la competenza per materia del giudice del lavoro con sentenza, n. 2362 del 18 marzo 1997, il processo stesso non era stato riassunto nei termini stabiliti dalla legge.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta eccepiva in via pregiudiziale l'improponibilità della domanda, per avere il PI fatto valere in giudizio crediti nei confronti di un soggetto sottoposto a un procedimento concorsuale e, nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza dell'8 giugno 1999 il Pretore dichiarava l'improponibilità della domanda.
Questa pronuncia, impugnata dal PI, veniva confermata dal Tribunale di CI con sentenza del 24 agosto 2000. Il Tribunale in primo luogo osservava che, essendo la società appellata sottoposta al procedimento di amministrazione controllata, i crediti del PI avrebbero dovuto, essere dedotti con la speciale procedura di formazione del passivo prevista dagli artt. 207 e seguenti della legge faLLmentare e che su tale decisione non poteva avere incidenza la sentenza con la quale la Corte di Cassazione, nel precedente giudizio, aveva regolato la competenza, perché una cosa è la questione di competenza, altra cosa è la questione relativa alla proponibilità della domanda, che attiene alla esistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione. Il giudice dell'appello, poi, rilevava che, anche a ritenere proponibile la domanda iniziale, non poteva essere esaminato il merito della controversia, dal momento che l'appellante si era limitato a censurare la pronuncia di mero rito emanata dal primo giudice, richiamando genericamente l'esposizione del ricorso formulata nel giudizio di primo grado, senza illustrare le ragioni poste a base della asserita illegittimità del licenziamento e relative, quindi, al merito.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il PI in base a due distinti motivi.
Ha resistito con controricorso la società F.LL AR in amministrazione straordinaria.
Entrambe le parti hanno depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo del ricorso, che in ordine logico va esaminato con priorità, il PI, con riferimento alla seconda delle due ragioni poste dal Tribunale a fondamento della decisione emessa, denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 346, 434 c.p.c. e il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c, e deduce che il Tribunale ha errato nell'affermare che con l'atto di appello non erano state dedotte censure riguardanti il merito della controversia, dal momento che, al contrario, egli non si era limitato ad impugnare la pronuncia di improponibilità della domanda, ma aveva espressamente riproposto tutte le domande già formulate nel giudizio di primo grado. Aggiunge il ricorrente che a nulla rileva che nell'atto di appello non fossero state illustrate tutte le argomentazioni dirette ad evidenziare l'illegittimità dell'impugnato licenziamento, dato che tali argomentazioni, non necessarie, ai sensi dell'art. 346 c.p.c, a fronte della semplice riproposizione delle domande, erano state in modo espresso ribadite, mentre l'esposizione delle circostanze rivolte ad escludere la giusta causa del licenziamento risultava, anche, dalla riproduzione nell'atto di appello dei capitoli di prova testimoniale dedotti nel giudizio di primo grado. Questo motivo è fondato.
L'esigenza della motivazione dell'appello viene, di norma, dalla giurisprudenza collegata alla previsione contenuta, rispettivamente (per il rito ordinario e per quello del lavoro), negli artt. 342 e 434 c.p.c, nella parte in cui tali articoli stabiliscono che l'atto, nel quale debbono essere formulati "i motivi specifici dell'impugnazione", deve pure contenere le indicazioni prescritte negli artt. 163 e 414. Da parte della medesima giurisprudenza è stato al riguardo asserito che, purché non si verta in una delle ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c, qualora nel giudizio di primo grado sia stata emessa una pronuncia sul merito della controversia, la parte che deduca con l'appello un profilo di nuLLtà del giudizio e/o della sentenza, non deve limitarsi a prospettare tale vizio all'unico scopo di far rimuovere l'atto illegittimo, ma ha anche l'onere di formulare specifiche censure avverso la decisione sul merito, dal momento che la tutela accordata all'appellante è connessa non alla mera rimozione della sentenza impugnata, ma al riesame delle questioni di merito già dibattute in prime cure: con la conseguenza che, in mancanza delle suddette specifiche censure, l'appello deve essere dichiarato inammissibile (Cass. Sez. Un. 14 dicembre 1998 n. 12541 e, nello stesso senso, Cass. Sez. Un. 3 ottobre 1995 n. 10389). Diverso, peraltro, è il caso, come quello in esame, nel quale il giudice di primo grado si sia limitato ad emanare una pronuncia di mero rito e nel quale, per conseguenza, non sia stato esaminato il merito della causa. In questa particolare ipotesi, fermo restando l'onere, ai sensi dei suddetti artt. 342 e 434 c.p.c, di esporre i motivi specifici dell'impugnazione, tuttavia, non essendovi alcuna decisione di merito che deve essere rimossa, non è necessario che l'appellante, per indurre il giudice di secondo grado ad esaminare tutta la causa (una volta decisa, in modo difforme da quella resa dal primo giudice, la questione di rito), riproduca nell'atto di appello tutte le argomentazioni in precedenza svolte, essendo viceversa sufficiente il mero richiamo degli atti e delle difese del giudizio di primo grado. Conclusione, codesta, alla quale, a ben vedere, è già pervenuta questa Corte nella sentenza n. 5938 del 10 maggio 2000, nella quale è stato affermato che, qualora la sentenza di primo grado abbia statuito soltanto sulla ammissibilità della domanda, alla specifica censura della contestata inammissibilità deve giustapporsi nell'atto di appello la riproposizione delle ragioni di merito non prese in esame dalla sentenza impugnata in forma concisa e comprensibile, intendendosi con tale locuzione, come deve intendersi, che l'esposizione non deve essere ne' specifica ne' particolareggiata.
Nella specie, dall'atto di appello, che questa Corte ha il potere di esaminare in relazione al vizio dedotto con il ricorso per cassazione (trattandosi di un error in procedendo), risulta che il PI: a) nella parte espositiva, dopo avere indicato che la società datrice di lavoro il 15 aprile 1992 era stata sottoposta al procedimento di amministrazione straordinaria, con la conseguente cessazione di esso PI "dalle cariche e dalle qualifiche dirigenziali", aveva sostenuto che il commissario straordinario gli aveva revocato il benefit dell'uso dell'autovettura aziendale, invitandolo a rimborsare le spese relative, gli aveva contestato "addebiti disciplinari l'uno più pretestuoso dell'altro" e, poi, lo aveva licenziato nonostante le giustificazioni addotte, ragion per cui egli aveva promosso, prima, il precedente giudizio - nel quale aveva chiesto il pagamento delle indennità di preavviso e supplementare nonché le differenze per retribuzioni e per trattamento di fine rapporto e il rimborso spese e che si era concluso con l'ordinanza di estinzione - e, poi, il presente giudizio, nel quale era stata aggiunta, a quelle fatte valere in precedenza, un'ulteriore voce di credito;
b) aveva poi svolto le argomentazioni per contestare, con l'unico motivo di appello, la pronuncia di improponibilità della domanda che era stata resa dal primo giudice;
c) a conclusione di tali argomentazioni aveva dedotto che "spetta al giudice d'appello la decisione di merito, in vista della quale richiamiamo qui integralmente le allegazioni e le deduzioni contenute nell'atto introduttivo di primo grado", espressione, quest'ultima, che era stata ribadita, prima delle conclusioni finali, con la locuzione "richiamata l'espositiva del ricorso di primo grado, da aversi qui per integralmente trascritta";
d) aveva poi elencato le definitive conclusioni, inerenti alle varie voci di credito oggetto della richiesta di condanna della società appellata.
Da quanto precede risulta che l'atto possedeva gli elementi necessari per porre, da un lato, la parte appellata in condizione di svolgere in modo compiuto la propria difesa e, dall'altro, il giudice in grado di conoscere la controversia, il cd. principio di autosufficienza, enunciato da questa Corte a proposito del ricorso per cassazione, potendo valere per il giudizio di legittimità ma non anche per quello di appello;
con la conseguenza che contrario al diritto deve ritenersi l'assunto, contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui, avendo il PI "ribadito le censure di merito in ordine al licenziamento intimato, ed essendosi lo stesso limitato ad impugnare la pronuncia di improponibilità emessa dal giudice di primo grado e a richiamare genericamente l'esposizione del ricorso di primo grado", ciò aveva precluso al giudice dell'appello "di entrare nel merito della questione". Con l'altro motivo del ricorso il PI deduce la violazione degli artt. 310, secondo comma, c.p.c. e 2 909 c.c. (art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.) e sostiene: a) che, avendo la Corte di Cassazione
regolato la competenza, a favore del giudice del lavoro, con la sentenza n. 2362 del 1997 resa nel precedente giudizio, tale pronuncia non aveva esaurito i suoi effetti nonostante che il medesimo, precedente giudizio fosse stato dichiarato estinto;
b) che, in ogni caso, il Tribunale di CI avrebbe dovuto tenere conto delle regole dettate dalla Suprema Corte in quella sentenza, dato che i crediti erano sorti a favore di esso PI in un momento successivo all'apertura del procedimento concorsuale a carico della società datrice di lavoro ed avevano, quindi, natura di crediti di massa.
La prima censura è fondata ed assorbe la seconda.
Come è pacifico in causa, fra le parti, prima di quello in esame, si era svolto un precedente giudizio, avente pressoché identico oggetto, che si era concluso con dichiarazione di estinzione emessa dal Pretore del lavoro di CI (a causa della mancata riassunzione del processo, nel termine previsto dalla legge, a seguito della pronuncia regolatrice della competenza resa da questa Corte). Con la sentenza n. 2362, emessa il 18 marzo 1997 sul ricorso per regolamento di competenza proposto dalla società F.LL AR, in effetti, la Corte di Cassazione aveva dichiarato la competenza del Pretore di CI, in funzione di giudice del lavoro, a decidere il merito della controversia, in base al rilievo che i crediti del PI erano di massa, "contratti dagli organi della procedura e dipendenti dalla continuazione dell'esercizio dell'impresa".
Ora, come bene osserva il ricorrente, l'art. 310, secondo comma, c.p.c, nello stabilire l'inefficacia degli atti compiuti nel corso del processo poi dichiarato estinto, fa salve le sentenze che regolano la competenza. Ne deriva che il Tribunale di CI, in applicazione di questa regola giuridica, avrebbe dovuto ritenere che la questione relativa alla proponibilità della domanda davanti al giudice del lavoro, espressamente definita di competenza dalla Corte di Cassazione, non potesse essere più prospettata;
con l'ulteriore conseguenza che lo stesso Tribunale, lungi dal confermare la pronuncia di improponibilità della domanda emessa dal primo giudice, avrebbe dovuto esaminare il merito della controversia. Avuto riguardo ai rilievi che precedono, in accoglimento del ricorso proposto dal PI la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata, per un nuovo esame, ad un altro giudice. Quest'ultimo, che si designa nella Corte di appello di Milano, dovrà tenere conto della regola giuridica risultante dall'art. 310, secondo comma, c.p.c. - in forza del quale la sentenza che regola la competenza continua a spiegare i suoi effetti, per il futuro, nonostante il provvedimento di estinzione del processo - e, inoltre, dovrà uniformarsi al principio di diritto secondo cui, una volta emessa dal giudice di primo grado una pronuncia (di mero rito) di improponibilità della domanda, l'appellante, dopo avere esposto le sue censure avverso la decisione impugnata, non ha l'onere di illustrare in modo specifico e particolareggiato le ragioni attinenti al merito della controversia, ben potendo lo stesso richiamare gli atti e le difese svolte nel precedente grado del giudizio.
Il giudice del rinvio dovrà pure provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2003