Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 18828
CASS
Sentenza 9 giugno 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione del diritto al contraddittorio nel procedimento amministrativo

    La Corte ha ritenuto che il procedimento sanzionatorio amministrativo non richieda la personale audizione innanzi alla Commissione e che non vi sia stata lesione del diritto di difesa, in quanto la parte non ha dedotto una lesione concreta ed effettiva.

  • Rigettato
    Motivazione insufficiente dell'atto di accertamento

    La Corte ha ritenuto che la decisione della Commissione fosse esposta in maniera organica e che la motivazione per relationem fosse legittima, non incidendo la sinteticità sulla completezza.

  • Rigettato
    Insussistenza dei presupposti per l'attivazione della procedura di ritardo

    La Corte ha ritenuto che la tardiva comunicazione dell'informazione privilegiata concernente l'avvio di un progetto strategico alternativo fosse idonea a fuorviare gli investitori.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 4 del Regolamento UE n. 1055/2016

    La Corte ha ritenuto che i regolamenti si riferissero a tematiche differenti e che le difese della parte non avessero censurato i fatti posti a fondamento della contestazione, in quanto incentrate su un regolamento diverso (347/2016) rispetto a quello applicabile (1055/2016).

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 18 del Regolamento UE n. 596/2014

    La Corte ha ritenuto che le difese della parte, già rigettate in sede di merito, fossero immuni da errori di diritto e che la motivazione fosse congrua.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 18828
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18828
    Data del deposito : 9 giugno 2026

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