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Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 18828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18828 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
IO RI SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4438/2022 R.G. proposto da: M&CL S.p.A. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea OP -ricorrente- contro Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Letizia Ermetes, Gianfranco Randisi e IA PA -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 884/2021 resa in data 09/04/2021 e depositata il 02/08/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2026 dal Consigliere AV De RG;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 18828 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: DE GIORGIO DAVIDE Data pubblicazione: 09/06/2026 2 Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha concluso per rigetto del ricorso;
Udito, per delega dell’avv. IA PA, l'avv. Paolo Palmisano, il quale si è riportato alle difese scritte. FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 195, comma 4, d. lgs. n. 58/1998, la M&CL S.p.A. in liquidazione ha proposto dinanzi alla Corte d’appello di Torino opposizione avverso il provvedimento n. 21449 emesso dalla Consob in data 16 luglio 2020, con cui erano state accertate le violazioni: - dell’art. 17, comma 4 del regolamento MAR, con riferimento a una prima procedura di ritardo;
- dell’art. 4, comma 1, lett. a), b) e c) del regolamento di esecuzione 1055/2016 UE, con riferimento alla seconda e alla terza procedura di ritardo;
- dell’art. 18, commi 3 e 4 del regolamento MAR con riferimento al primo e al secondo ritardo. La prima violazione riguardava, in radice, l’insussistenza dei presupposti per l’utilizzo della procedura di ritardo quanto all’informazione privilegiata concernente l’avvio di un progetto strategico alternativo all’attuazione del business plan approvato, circostanza, quest’ultima, che era stata, invece, comunicata al pubblico;
in particolare, si era ritenuto che la tardiva comunicazione dell’informazione privilegiata fosse idonea a fuorviare gli investitori. Le altre violazioni riguardavano l’omissione o la tardiva esecuzione di alcuni adempimenti formali previsti dalla normativa per l’ipotesi di attivazione della procedura di ritardo. Con detto provvedimento era stata disposta l'applicazione nei confronti della società opponente della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 75.000,00 (pari ad euro 35.000,00 per la violazione dell’art. 17, comma 4, del Regolamento MAR, ritenuta più grave, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, nella misura di euro 40.000,00 in relazione alle altre violazioni). 3 La Consob si costituiva in giudizio contestando le doglianze dell’opponente e chiedendone il rigetto. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 884/2021 pubblicata il giorno 02.08.2021, ha rigettato l’opposizione e ha condannato l’opponente al pagamento delle spese processuali. Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si è ritenuto che: - era infondata la doglianza dell’opponente relativa alla pretesa violazione del diritto al contraddittorio nell’ambito del procedimento amministrativo, non essendo ipotizzabile in concreto la sussistenza di una lesione del diritto di difesa della parte;
- la decisione della Commissione era esposta in maniera organica nell’atto di accertamento, la sua motivazione per relationem era legittima e la sinteticità della medesima non incideva sulla sua completezza;
- alla luce degli elementi acquisiti, dovevano ritenersi insussistenti i presupposti per l’attivazione della prima procedura di ritardo, in quanto la tardiva comunicazione dell’informazione privilegiata concernente l’avvio di un progetto strategico alternativo all’attuazione del business plan approvato era idonea a fuorviare gli investitori;
- per quanto riguardava la violazione di cui all’art. 4 reg. UE n. 1055/2016, le difese della parte si erano incentrate sulla disciplina di cui al reg. UE n. 347/2016, che invece concerneva la tematica, del tutto differente, del formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento, sicché i fatti di cui all’accertamento dovevano ritenersi sostanzialmente non censurati;
- la violazione dell’art. 18 reg. UE n. 596/2014 emergeva dalle stesse difese dell’opponente; - le inosservanze in questione non potevano essere ritenute di minima entità. La M&CL S.p.A. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultima sentenza sulla scorta di cinque motivi. La Consob ha resistito con controricorso. 4 Fissata la trattazione in pubblica udienza, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cardino ha presentato conclusioni scritte e le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 195, comma 2°, TUF, dell’art. 24 l. 28 dicembre 2005, n. 262, nonché degli artt. 5 e 8 del regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013. In particolare, la ricorrente ripropone in questa sede i primi due motivi di opposizione, concernenti il ritardo con cui era stata riscontrata una prima richiesta della parte di accesso agli atti, nonché il mancato riscontro fornito ad una seconda analoga istanza e la circostanza che, richiesta all’USA, da parte della Commissione, una relazione integrativa, quest’ultima non aveva aggiunto nulla di nuovo ai precedenti accertamenti. In definitiva, a dire della parte, la Corte d’appello, rigettando i due motivi in questione, avrebbe violato o falsamente applicato le norme indicate in rubrica. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato. La Corte di merito ha rigettato il primo motivo di opposizione citando correttamente l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in tema di intermediazione finanziaria, il procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative, previsto dall'art. 187-septies del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, postula solo che, prima dell'adozione della sanzione, sia effettuata la contestazione dell'addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato; pertanto, non violano il principio del contraddittorio l'omessa trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative della Consob e la sua mancata personale audizione innanzi alla Commissione, non trovando d'altronde applicazione, in tale fase, i principi del diritto di difesa e del giusto 5 processo, riferibili solo al procedimento giurisdizionale (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 20935/2009; Cass. n. 18683/2014; Cass. n. 8210/2016; Cass. n. 24080/2019; Cass. n. 1602/2021), nonché rilevando che non era ipotizzabile in concreto la sussistenza di una lesione del diritto di difesa dell’opponente. Quanto, al secondo motivo di opposizione, la Corte territoriale ha affermato che la decisione della Commissione era esposta in maniera organica nell’atto di accertamento e che la sinteticità della medesima non incideva sulla sua completezza, richiamando altresì i principi giurisprudenziali in tema di legittimità della motivazione per relationem. La correttezza, sul piano giuridico, di tali rationes decidendi non risulta specificamente messa in discussione dalla parte, la quale, al contrario, si è limitata a riproporre in questa sede le doglianze già espresse in precedenza in ordine al procedimento amministrativo, quasi che il giudizio di legittimità costituisca un ulteriore grado di merito. In proposito, si osserva che la proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un "non motivo". L'esercizio del diritto di impugnazione, infatti, può considerarsi avvenuto in modo idoneo solo qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica alla decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, da considerarsi in concreto e dalle quali non possano prescindere, dovendosi pertanto considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che difetti di tali requisiti (cfr.: Cass. n. 15517/2020; in senso conforme, si vedano anche: Cass. n. 9450/2024; Cass. n. 18795/2024). In ogni caso, poiché con il motivo di ricorso in esame è stata dedotta la violazione del diritto al contraddittorio nell’ambito del procedimento amministrativo, deve rilevarsi altresì che la doglianza in questione presuppone la deduzione di una lesione concreta ed effettiva del diritto di 6 difesa specificamente conculcato o compresso nel procedimento sanzionatorio. Detto principio, più volte ripetuto nella giurisprudenza di legittimità (ex multis, per l'applicazione delle sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia, Cass. n. 27038/2013 e, per l'applicazione delle sanzioni irrogate dalla Consob, Cass. n. 24048/2015), merita conferma e seguito, giacché, come sottolineato in Cass. n. 8210/2016, esso si colloca nella medesima prospettiva ermeneutica suggerita dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 24823/2015, ove, in tema di contraddittorio nel procedimento tributario (in materia di tributi "armonizzati"), si è affermato che "la violazione del diritto al contraddittorio comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere". Tale affermazione privilegia una lettura sostanzialistica (della tutela del) del diritto al contraddittorio, che richiama il pragmatico canone giuspubblicistico della strumentalità delle forme e risulta in piena sintonia con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, con gli approdi della giurisprudenza elaborata dalla Corte di giustizia sull'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali (cfr.: CGUE sent. 03.07.2014, Kamino International Logistics, ove si afferma che la violazione dei diritti di difesa, in particolare del diritto ad essere sentiti prima dell'adozione di provvedimento lesivo, determina l'annullamento dell'atto adottato al termine del procedimento amministrativo soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, detto procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso;
nello stesso senso, si veda anche la sentenza 26.09.2013, Texdata Software) (cfr.: Cass. n. 8046/2019; in senso conforme: Cass. n. 4521/2022; Cass. n. 31668/2025; Cass. n. 360/2026). Pertanto, la violazione del diritto di difesa deve essere effettiva, mentre, nel caso di specie, la ricorrente non prospetta, nella sostanza, alcun reale e pertinente argomento idoneo a dimostrarne la sussistenza. 7 Peraltro, deve osservarsi che, in tema di sanzioni amministrative, la tempestiva proposizione del ricorso e l'espressa riserva ivi contenuta in ordine all'eventuale predisposizione di ulteriori motivi di opposizione, fondati su documenti resi accessibili dalla Consob oltre il termine utile per presentare il detto ricorso, sono idonee a legittimare una pronuncia di rimessione in termini per la formulazione di tali ulteriori motivi, purché siano basati sui documenti tardivamente messi a disposizione. Infatti, in sede giurisdizionale deve essere garantito il pieno recupero delle facoltà difensive in concreto pregiudicate nella precedente fase, ancorché non sia equiparabile il principio del "giusto procedimento" a quello del "giusto processo" (cfr.: Cass. n. 15049/2018). Al contrario, la ricorrente non ha dedotto di essersi avvalsa, in concreto, di tale facoltà. Quanto, infine, alla tesi secondo cui la relazione integrativa depositata dall’USA, non avendo apportato nuovo materiale probatorio a quello già acquisito in precedenza, avrebbe integrato gli estremi di un abuso dello strumento previsto dall’art. 8, comma 7°, del regolamento Consob, tale da viziare il provvedimento, essa è infondata, visto che gli elementi acquisiti nel corso del procedimento sono stati comunque ritenuti idonei a determinare l’applicazione delle sanzioni oggetto di causa, e con essi deve necessariamente confrontarsi la parte nell’ambito del presente giudizio. 2. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 17, comma 4°, del Regolamento UE/596/2014. Secondo parte ricorrente, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, il comunicato stampa del 21.03.2018 non era fuorviante e l’attivazione della prima procedura di ritardo era legittima, non corrispondendo al vero che all’epoca sussistessero fondati timori circa la realizzabilità del piano comunicato al mercato e una complessiva strategia 8 di business diversa da quella annunciata, assertivamente dimostrata dall’avvenuto conferimento di un incarico al financial advisor Leonardo. Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 17, comma 4°, del Regolamento UE/596/2014. In particolare, secondo la ricorrente, considerare, come ha fatto la Corte d’appello, la valutazione di alternative strategiche (inclusa la valutazione dell’opportunità o meno di una cessione) come informazione sostanzialmente differente e in contrasto con un piano industriale già annunciato, e il ritardo nella comunicazione di tale informazione fuorviante per il pubblico, di fatto si tradurrebbe nella privazione, per qualsiasi emittente che avesse precedentemente approvato un piano industriale, della facoltà di avvalersi della procedura di ritardo con riferimento a operazioni straordinarie non espressamente previste nel piano annunciato, quand’anche si trattasse di mere ipotesi prive di ogni concretezza. Una tale interpretazione viene ritenuta dalla parte in contrasto sia con le previsioni del Regolamento MAR sia con quanto previsto dalle linee guida della stessa Consob in materia. I due motivi in questione, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati. L’art. 17, par. 4, del reg. UE n. 596 del 2014 (c.d. MAR) sottopone la possibilità per l’emittente o per il partecipante al mercato delle quote di emissioni di ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni: «a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;
b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico;
c) l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni». 9 Le informazioni cui si riferisce la norma sono quelle privilegiate di cui all’art. 7 reg. cit. Al riguardo, è stato affermato che, in materia di società e borsa, le informazioni, per essere qualificate come privilegiate, ai sensi dell'art. 7 del reg. UE n. 596 del 2014 (cd. MAR), devono essere dotate del carattere della significatività da individuarsi, sotto il profilo oggettivo, alla luce dell'impatto che l'informazione ha sui prezzi degli strumenti finanziari, e sotto il profilo soggettivo, alla luce della probabile incidenza delle informazioni sulle scelte soggettive dell'investitore ragionevole, secondo la teoria del "più probabile che non". La qualificazione di un'informazione come privilegiata, quindi, deve essere effettuata con accertamento ex ante, nel momento in cui l'emittente, a conoscenza della stessa e dei suoi caratteri può comprendere consapevolmente che questa possa, in modo significativamente probabile, influenzare le scelte dell'investitore razionale;
ad ogni modo, alla luce del quindicesimo considerando del citato regolamento, la natura privilegiata dell'informazione può essere confermata anche da una verifica ex post della sua effettiva influenza sui prezzi, prendendo in considerazione anche i dati disponibili in epoca successiva alla sua diffusione (Cass. n. 34376/2024). Deve pertanto escludersi che la procedura di ritardo di cui all’art. 17, par. 4, cit., con verifica circa la sussistenza delle relative condizioni di legittimità, possa riguardare quelle che la ricorrente definisce come mere ipotesi prive di ogni concretezza. Ciò premesso, tuttavia, deve rilevarsi che una tale erronea interpretazione non si rinviene nella sentenza impugnata, la quale, al contrario, ha enumerato analiticamente le circostanze di fatto e le risultanze istruttorie in virtù delle quali l’informazione di cui è stata ritardata la comunicazione al pubblico aveva carattere privilegiato ed era tale da influenzare, in modo significativamente probabile, le scelte dell'investitore razionale, anche alla luce delle indicazioni fornite, al riguardo, dall’ESMA. 10 In particolare, come rilevato dal Pubblico Ministero, ciò che rendeva fuorviante il silenzio sulla trattativa era la relazione con una coeva comunicazione sul rilancio di quella medesima divisione che, invece, era oggetto di un progetto di dismissione. La valutazione delle circostanze in questione (in particolare, quella concernente il carattere privilegiato dell’informazione comunicata tardivamente nonché l’idoneità del ritardo a fuorviare gli investitori), valutazione che riguarda il tipico giudizio di merito, è oggetto di motivazione congrua e coerente e non può costituire oggetto di riesame nella presente sede sotto il profilo della pretesa violazione di legge. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr.: Cass. n. 24054/2017; Cass. n. 25182/2024). Alla luce di quanto precede, non è ravvisabile un errore di interpretazione o di sussunzione da parte della Corte d’appello. 3. Il quarto motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza, ex art. 360, n. 4, c.p.c., per la violazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c. per l’assoluta carenza di motivazione in ordine alla censura svolta nel giudizio 11 di opposizione davanti alla Corte di Appello di Torino in relazione alla violazione dell’art. 4 del Regolamento Esecutivo. In particolare, la motivazione adottata sul punto dal giudice del merito sarebbe da considerarsi meramente apparente, essendo stato valorizzato, in maniera formalistica, il richiamo da parte dell’opponente di un diverso regolamento, senza considerare che sia la normativa richiamata dalla Consob nel provvedimento impugnato sia quella richiamata dall’odierna ricorrente disciplinano la stessa materia. Il motivo è inammissibile nella parte in cui, a pag. 26 del ricorso, alla fine del par. 66, la ricorrente sostiene, senza fornire al riguardo alcuna specificazione, e dunque in maniera apodittica, che i due regolamenti in questione, quello richiamato dalla Consob nel provvedimento impugnato e quello richiamato dalla parte in sede di opposizione, disciplinano la stessa materia. In ogni caso, la censura in questione è anche infondata. La violazione a cui si riferisce il motivo di opposizione che si assume non preso adeguatamente in considerazione dalla Corte d’appello è quella di cui all’art. 4 reg. UE n. 1055/2016. Il par. 1 di tale articolo prevede che, per ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni usano uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole di una serie di informazioni riportate nelle successive lettere a), b) e c): «(a) data e ora: i) della prima esistenza dell'informazione privilegiata presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni;
ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'informazione privilegiata;
iii) della probabile divulgazione dell'informazione privilegiata da parte dell'emittente o del partecipante al 12 mercato delle quote di emissioni;
(b) identità delle persone che presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni sono responsabili: i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;
iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'informazione privilegiata;
iv) della comunicazione all'autorità competente delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
(c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui: i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle informazioni privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le informazioni privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza». La Corte d’appello ha dato atto – e ciò non è posto in discussione in questa sede – che l’opponente, odierna ricorrente, ha articolato le sue difese sul punto facendo riferimento esclusivamente al reg. UE n. 347/2016, che, invece, stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del reg. UE n. 596/2014. È dunque evidente che i regolamenti di cui innanzi si riferiscono a tematiche del tutto differenti, sicché è erronea l’affermazione del contrario, contenuta nel ricorso. La Corte territoriale, alla luce di quanto sopra, ha correttamente ritenuto non censurate le circostanze poste a fondamento della contestazione in 13 esame e ha anche rilevato che la norma violata prevede formalità estremamente precise da osservarsi, sicché non potevano essere accolte le difese dell’opponente, nella parte in cui si era affermato che si vertesse in tema di mere imprecisioni, del tutto marginali e prive di rilevanza, ovvero in tema di leggeri ritardi da attribuirsi a valutazioni svolte in buona fede dalla società. Si tratta di considerazioni di merito che, come tali, non sono sindacabili in questa sede. Da quanto precede emerge chiaramente come la motivazione esista e sia al di sopra del c.d. minimo costituzionale (cfr., fra le altre: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 7090/2022), oltre che obiettivamente idonea a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (cfr.: Cass. n. 1986/2025), sicché non può parlarsi di motivazione omessa o apparente. 4. Il quinto motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 18 del Regolamento UE/596/2014. La parte ripropone in questa sede le doglianze già sollevate in sede di merito in ordine alla violazione di cui alla norma riportata in rubrica e sostiene che la Corte d’appello, rigettandole, avrebbe violato la disposizione in questione. Il motivo è inammissibile. Anche in ordine ad esso si rileva che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ricomprende tanto quello di violazione di legge, ossia l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa, quanto quello di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che 14 non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione (cfr.: Cass. n. 23851/2019). Al contrario, la parte, senza evidenziare alcun problema interpretativo o di sussunzione, si è limitata a reiterare le difese già svolte nel giudizio di merito ed emergenti dalla motivazione della decisione impugnata, a pag. 22, difese rigettate sulla scorta di considerazioni che risultano immuni da errori di diritto. 5. Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 200,00 per esborsi ed euro 8.500,00 per compensi, oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, in data 9 aprile 2026. 15 Il Consigliere Estensore AV De RG La Presidente MI AS
Civile Sent. Sez. 2 Num. 18828 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: DE GIORGIO DAVIDE Data pubblicazione: 09/06/2026 2 Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha concluso per rigetto del ricorso;
Udito, per delega dell’avv. IA PA, l'avv. Paolo Palmisano, il quale si è riportato alle difese scritte. FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 195, comma 4, d. lgs. n. 58/1998, la M&CL S.p.A. in liquidazione ha proposto dinanzi alla Corte d’appello di Torino opposizione avverso il provvedimento n. 21449 emesso dalla Consob in data 16 luglio 2020, con cui erano state accertate le violazioni: - dell’art. 17, comma 4 del regolamento MAR, con riferimento a una prima procedura di ritardo;
- dell’art. 4, comma 1, lett. a), b) e c) del regolamento di esecuzione 1055/2016 UE, con riferimento alla seconda e alla terza procedura di ritardo;
- dell’art. 18, commi 3 e 4 del regolamento MAR con riferimento al primo e al secondo ritardo. La prima violazione riguardava, in radice, l’insussistenza dei presupposti per l’utilizzo della procedura di ritardo quanto all’informazione privilegiata concernente l’avvio di un progetto strategico alternativo all’attuazione del business plan approvato, circostanza, quest’ultima, che era stata, invece, comunicata al pubblico;
in particolare, si era ritenuto che la tardiva comunicazione dell’informazione privilegiata fosse idonea a fuorviare gli investitori. Le altre violazioni riguardavano l’omissione o la tardiva esecuzione di alcuni adempimenti formali previsti dalla normativa per l’ipotesi di attivazione della procedura di ritardo. Con detto provvedimento era stata disposta l'applicazione nei confronti della società opponente della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 75.000,00 (pari ad euro 35.000,00 per la violazione dell’art. 17, comma 4, del Regolamento MAR, ritenuta più grave, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, nella misura di euro 40.000,00 in relazione alle altre violazioni). 3 La Consob si costituiva in giudizio contestando le doglianze dell’opponente e chiedendone il rigetto. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 884/2021 pubblicata il giorno 02.08.2021, ha rigettato l’opposizione e ha condannato l’opponente al pagamento delle spese processuali. Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si è ritenuto che: - era infondata la doglianza dell’opponente relativa alla pretesa violazione del diritto al contraddittorio nell’ambito del procedimento amministrativo, non essendo ipotizzabile in concreto la sussistenza di una lesione del diritto di difesa della parte;
- la decisione della Commissione era esposta in maniera organica nell’atto di accertamento, la sua motivazione per relationem era legittima e la sinteticità della medesima non incideva sulla sua completezza;
- alla luce degli elementi acquisiti, dovevano ritenersi insussistenti i presupposti per l’attivazione della prima procedura di ritardo, in quanto la tardiva comunicazione dell’informazione privilegiata concernente l’avvio di un progetto strategico alternativo all’attuazione del business plan approvato era idonea a fuorviare gli investitori;
- per quanto riguardava la violazione di cui all’art. 4 reg. UE n. 1055/2016, le difese della parte si erano incentrate sulla disciplina di cui al reg. UE n. 347/2016, che invece concerneva la tematica, del tutto differente, del formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento, sicché i fatti di cui all’accertamento dovevano ritenersi sostanzialmente non censurati;
- la violazione dell’art. 18 reg. UE n. 596/2014 emergeva dalle stesse difese dell’opponente; - le inosservanze in questione non potevano essere ritenute di minima entità. La M&CL S.p.A. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultima sentenza sulla scorta di cinque motivi. La Consob ha resistito con controricorso. 4 Fissata la trattazione in pubblica udienza, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cardino ha presentato conclusioni scritte e le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 195, comma 2°, TUF, dell’art. 24 l. 28 dicembre 2005, n. 262, nonché degli artt. 5 e 8 del regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013. In particolare, la ricorrente ripropone in questa sede i primi due motivi di opposizione, concernenti il ritardo con cui era stata riscontrata una prima richiesta della parte di accesso agli atti, nonché il mancato riscontro fornito ad una seconda analoga istanza e la circostanza che, richiesta all’USA, da parte della Commissione, una relazione integrativa, quest’ultima non aveva aggiunto nulla di nuovo ai precedenti accertamenti. In definitiva, a dire della parte, la Corte d’appello, rigettando i due motivi in questione, avrebbe violato o falsamente applicato le norme indicate in rubrica. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato. La Corte di merito ha rigettato il primo motivo di opposizione citando correttamente l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in tema di intermediazione finanziaria, il procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative, previsto dall'art. 187-septies del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, postula solo che, prima dell'adozione della sanzione, sia effettuata la contestazione dell'addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato; pertanto, non violano il principio del contraddittorio l'omessa trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative della Consob e la sua mancata personale audizione innanzi alla Commissione, non trovando d'altronde applicazione, in tale fase, i principi del diritto di difesa e del giusto 5 processo, riferibili solo al procedimento giurisdizionale (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 20935/2009; Cass. n. 18683/2014; Cass. n. 8210/2016; Cass. n. 24080/2019; Cass. n. 1602/2021), nonché rilevando che non era ipotizzabile in concreto la sussistenza di una lesione del diritto di difesa dell’opponente. Quanto, al secondo motivo di opposizione, la Corte territoriale ha affermato che la decisione della Commissione era esposta in maniera organica nell’atto di accertamento e che la sinteticità della medesima non incideva sulla sua completezza, richiamando altresì i principi giurisprudenziali in tema di legittimità della motivazione per relationem. La correttezza, sul piano giuridico, di tali rationes decidendi non risulta specificamente messa in discussione dalla parte, la quale, al contrario, si è limitata a riproporre in questa sede le doglianze già espresse in precedenza in ordine al procedimento amministrativo, quasi che il giudizio di legittimità costituisca un ulteriore grado di merito. In proposito, si osserva che la proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un "non motivo". L'esercizio del diritto di impugnazione, infatti, può considerarsi avvenuto in modo idoneo solo qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica alla decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, da considerarsi in concreto e dalle quali non possano prescindere, dovendosi pertanto considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che difetti di tali requisiti (cfr.: Cass. n. 15517/2020; in senso conforme, si vedano anche: Cass. n. 9450/2024; Cass. n. 18795/2024). In ogni caso, poiché con il motivo di ricorso in esame è stata dedotta la violazione del diritto al contraddittorio nell’ambito del procedimento amministrativo, deve rilevarsi altresì che la doglianza in questione presuppone la deduzione di una lesione concreta ed effettiva del diritto di 6 difesa specificamente conculcato o compresso nel procedimento sanzionatorio. Detto principio, più volte ripetuto nella giurisprudenza di legittimità (ex multis, per l'applicazione delle sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia, Cass. n. 27038/2013 e, per l'applicazione delle sanzioni irrogate dalla Consob, Cass. n. 24048/2015), merita conferma e seguito, giacché, come sottolineato in Cass. n. 8210/2016, esso si colloca nella medesima prospettiva ermeneutica suggerita dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 24823/2015, ove, in tema di contraddittorio nel procedimento tributario (in materia di tributi "armonizzati"), si è affermato che "la violazione del diritto al contraddittorio comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere". Tale affermazione privilegia una lettura sostanzialistica (della tutela del) del diritto al contraddittorio, che richiama il pragmatico canone giuspubblicistico della strumentalità delle forme e risulta in piena sintonia con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, con gli approdi della giurisprudenza elaborata dalla Corte di giustizia sull'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali (cfr.: CGUE sent. 03.07.2014, Kamino International Logistics, ove si afferma che la violazione dei diritti di difesa, in particolare del diritto ad essere sentiti prima dell'adozione di provvedimento lesivo, determina l'annullamento dell'atto adottato al termine del procedimento amministrativo soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, detto procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso;
nello stesso senso, si veda anche la sentenza 26.09.2013, Texdata Software) (cfr.: Cass. n. 8046/2019; in senso conforme: Cass. n. 4521/2022; Cass. n. 31668/2025; Cass. n. 360/2026). Pertanto, la violazione del diritto di difesa deve essere effettiva, mentre, nel caso di specie, la ricorrente non prospetta, nella sostanza, alcun reale e pertinente argomento idoneo a dimostrarne la sussistenza. 7 Peraltro, deve osservarsi che, in tema di sanzioni amministrative, la tempestiva proposizione del ricorso e l'espressa riserva ivi contenuta in ordine all'eventuale predisposizione di ulteriori motivi di opposizione, fondati su documenti resi accessibili dalla Consob oltre il termine utile per presentare il detto ricorso, sono idonee a legittimare una pronuncia di rimessione in termini per la formulazione di tali ulteriori motivi, purché siano basati sui documenti tardivamente messi a disposizione. Infatti, in sede giurisdizionale deve essere garantito il pieno recupero delle facoltà difensive in concreto pregiudicate nella precedente fase, ancorché non sia equiparabile il principio del "giusto procedimento" a quello del "giusto processo" (cfr.: Cass. n. 15049/2018). Al contrario, la ricorrente non ha dedotto di essersi avvalsa, in concreto, di tale facoltà. Quanto, infine, alla tesi secondo cui la relazione integrativa depositata dall’USA, non avendo apportato nuovo materiale probatorio a quello già acquisito in precedenza, avrebbe integrato gli estremi di un abuso dello strumento previsto dall’art. 8, comma 7°, del regolamento Consob, tale da viziare il provvedimento, essa è infondata, visto che gli elementi acquisiti nel corso del procedimento sono stati comunque ritenuti idonei a determinare l’applicazione delle sanzioni oggetto di causa, e con essi deve necessariamente confrontarsi la parte nell’ambito del presente giudizio. 2. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 17, comma 4°, del Regolamento UE/596/2014. Secondo parte ricorrente, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, il comunicato stampa del 21.03.2018 non era fuorviante e l’attivazione della prima procedura di ritardo era legittima, non corrispondendo al vero che all’epoca sussistessero fondati timori circa la realizzabilità del piano comunicato al mercato e una complessiva strategia 8 di business diversa da quella annunciata, assertivamente dimostrata dall’avvenuto conferimento di un incarico al financial advisor Leonardo. Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 17, comma 4°, del Regolamento UE/596/2014. In particolare, secondo la ricorrente, considerare, come ha fatto la Corte d’appello, la valutazione di alternative strategiche (inclusa la valutazione dell’opportunità o meno di una cessione) come informazione sostanzialmente differente e in contrasto con un piano industriale già annunciato, e il ritardo nella comunicazione di tale informazione fuorviante per il pubblico, di fatto si tradurrebbe nella privazione, per qualsiasi emittente che avesse precedentemente approvato un piano industriale, della facoltà di avvalersi della procedura di ritardo con riferimento a operazioni straordinarie non espressamente previste nel piano annunciato, quand’anche si trattasse di mere ipotesi prive di ogni concretezza. Una tale interpretazione viene ritenuta dalla parte in contrasto sia con le previsioni del Regolamento MAR sia con quanto previsto dalle linee guida della stessa Consob in materia. I due motivi in questione, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati. L’art. 17, par. 4, del reg. UE n. 596 del 2014 (c.d. MAR) sottopone la possibilità per l’emittente o per il partecipante al mercato delle quote di emissioni di ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni: «a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;
b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico;
c) l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni». 9 Le informazioni cui si riferisce la norma sono quelle privilegiate di cui all’art. 7 reg. cit. Al riguardo, è stato affermato che, in materia di società e borsa, le informazioni, per essere qualificate come privilegiate, ai sensi dell'art. 7 del reg. UE n. 596 del 2014 (cd. MAR), devono essere dotate del carattere della significatività da individuarsi, sotto il profilo oggettivo, alla luce dell'impatto che l'informazione ha sui prezzi degli strumenti finanziari, e sotto il profilo soggettivo, alla luce della probabile incidenza delle informazioni sulle scelte soggettive dell'investitore ragionevole, secondo la teoria del "più probabile che non". La qualificazione di un'informazione come privilegiata, quindi, deve essere effettuata con accertamento ex ante, nel momento in cui l'emittente, a conoscenza della stessa e dei suoi caratteri può comprendere consapevolmente che questa possa, in modo significativamente probabile, influenzare le scelte dell'investitore razionale;
ad ogni modo, alla luce del quindicesimo considerando del citato regolamento, la natura privilegiata dell'informazione può essere confermata anche da una verifica ex post della sua effettiva influenza sui prezzi, prendendo in considerazione anche i dati disponibili in epoca successiva alla sua diffusione (Cass. n. 34376/2024). Deve pertanto escludersi che la procedura di ritardo di cui all’art. 17, par. 4, cit., con verifica circa la sussistenza delle relative condizioni di legittimità, possa riguardare quelle che la ricorrente definisce come mere ipotesi prive di ogni concretezza. Ciò premesso, tuttavia, deve rilevarsi che una tale erronea interpretazione non si rinviene nella sentenza impugnata, la quale, al contrario, ha enumerato analiticamente le circostanze di fatto e le risultanze istruttorie in virtù delle quali l’informazione di cui è stata ritardata la comunicazione al pubblico aveva carattere privilegiato ed era tale da influenzare, in modo significativamente probabile, le scelte dell'investitore razionale, anche alla luce delle indicazioni fornite, al riguardo, dall’ESMA. 10 In particolare, come rilevato dal Pubblico Ministero, ciò che rendeva fuorviante il silenzio sulla trattativa era la relazione con una coeva comunicazione sul rilancio di quella medesima divisione che, invece, era oggetto di un progetto di dismissione. La valutazione delle circostanze in questione (in particolare, quella concernente il carattere privilegiato dell’informazione comunicata tardivamente nonché l’idoneità del ritardo a fuorviare gli investitori), valutazione che riguarda il tipico giudizio di merito, è oggetto di motivazione congrua e coerente e non può costituire oggetto di riesame nella presente sede sotto il profilo della pretesa violazione di legge. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr.: Cass. n. 24054/2017; Cass. n. 25182/2024). Alla luce di quanto precede, non è ravvisabile un errore di interpretazione o di sussunzione da parte della Corte d’appello. 3. Il quarto motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza, ex art. 360, n. 4, c.p.c., per la violazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c. per l’assoluta carenza di motivazione in ordine alla censura svolta nel giudizio 11 di opposizione davanti alla Corte di Appello di Torino in relazione alla violazione dell’art. 4 del Regolamento Esecutivo. In particolare, la motivazione adottata sul punto dal giudice del merito sarebbe da considerarsi meramente apparente, essendo stato valorizzato, in maniera formalistica, il richiamo da parte dell’opponente di un diverso regolamento, senza considerare che sia la normativa richiamata dalla Consob nel provvedimento impugnato sia quella richiamata dall’odierna ricorrente disciplinano la stessa materia. Il motivo è inammissibile nella parte in cui, a pag. 26 del ricorso, alla fine del par. 66, la ricorrente sostiene, senza fornire al riguardo alcuna specificazione, e dunque in maniera apodittica, che i due regolamenti in questione, quello richiamato dalla Consob nel provvedimento impugnato e quello richiamato dalla parte in sede di opposizione, disciplinano la stessa materia. In ogni caso, la censura in questione è anche infondata. La violazione a cui si riferisce il motivo di opposizione che si assume non preso adeguatamente in considerazione dalla Corte d’appello è quella di cui all’art. 4 reg. UE n. 1055/2016. Il par. 1 di tale articolo prevede che, per ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni usano uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole di una serie di informazioni riportate nelle successive lettere a), b) e c): «(a) data e ora: i) della prima esistenza dell'informazione privilegiata presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni;
ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'informazione privilegiata;
iii) della probabile divulgazione dell'informazione privilegiata da parte dell'emittente o del partecipante al 12 mercato delle quote di emissioni;
(b) identità delle persone che presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni sono responsabili: i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;
iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'informazione privilegiata;
iv) della comunicazione all'autorità competente delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
(c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui: i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle informazioni privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le informazioni privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza». La Corte d’appello ha dato atto – e ciò non è posto in discussione in questa sede – che l’opponente, odierna ricorrente, ha articolato le sue difese sul punto facendo riferimento esclusivamente al reg. UE n. 347/2016, che, invece, stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del reg. UE n. 596/2014. È dunque evidente che i regolamenti di cui innanzi si riferiscono a tematiche del tutto differenti, sicché è erronea l’affermazione del contrario, contenuta nel ricorso. La Corte territoriale, alla luce di quanto sopra, ha correttamente ritenuto non censurate le circostanze poste a fondamento della contestazione in 13 esame e ha anche rilevato che la norma violata prevede formalità estremamente precise da osservarsi, sicché non potevano essere accolte le difese dell’opponente, nella parte in cui si era affermato che si vertesse in tema di mere imprecisioni, del tutto marginali e prive di rilevanza, ovvero in tema di leggeri ritardi da attribuirsi a valutazioni svolte in buona fede dalla società. Si tratta di considerazioni di merito che, come tali, non sono sindacabili in questa sede. Da quanto precede emerge chiaramente come la motivazione esista e sia al di sopra del c.d. minimo costituzionale (cfr., fra le altre: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 7090/2022), oltre che obiettivamente idonea a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (cfr.: Cass. n. 1986/2025), sicché non può parlarsi di motivazione omessa o apparente. 4. Il quinto motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 18 del Regolamento UE/596/2014. La parte ripropone in questa sede le doglianze già sollevate in sede di merito in ordine alla violazione di cui alla norma riportata in rubrica e sostiene che la Corte d’appello, rigettandole, avrebbe violato la disposizione in questione. Il motivo è inammissibile. Anche in ordine ad esso si rileva che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ricomprende tanto quello di violazione di legge, ossia l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa, quanto quello di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che 14 non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione (cfr.: Cass. n. 23851/2019). Al contrario, la parte, senza evidenziare alcun problema interpretativo o di sussunzione, si è limitata a reiterare le difese già svolte nel giudizio di merito ed emergenti dalla motivazione della decisione impugnata, a pag. 22, difese rigettate sulla scorta di considerazioni che risultano immuni da errori di diritto. 5. Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 200,00 per esborsi ed euro 8.500,00 per compensi, oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, in data 9 aprile 2026. 15 Il Consigliere Estensore AV De RG La Presidente MI AS