Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2003, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 02 2 01 /03 LA CORT Oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO SEZIONE INGIUNTIVO - CONTRATTI BANCARI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11992/00 Dott. Antonio SAGGIO - Presidente - Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron.5106 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. 640 Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Ud. 23/04/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GL VI, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso l'avvocato GIAN MARCO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE GREZ, rappresentato e difeso UFFICIO COPIE dall'avvocato PAOLO Rilasciata copia legale SCAPARONE, giusta procura a margine del ricorso;
al Sig. FLAUti per diritti € 7.23 ricorrente 11 APR. 2003 IL CANCELLIERE contro x uso Riassunzione BANCA AMBROSIANO VENETO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SAN GIACOMO 18, presso l'avvocato LUIGI FLAUTI, che la rappresenta e difende unitamente 2002 all'avvocato GIOVANNI GARELLI, giusta procura in calce 960 al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 2759/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 24/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo ON IT, richiesto dal Banco Ambrosia- Veneto S.p.A. con il decreto ingiuntivo emesso dal no TO di Torino il 20.06.1990, del pagamento della somma di lire 29.887.746 costituente il saldo del conto corrente intestato alla S.r.l. Natura, della quale egli si era reso garante nella forma della fideiussione c.d. omnibus, propose opposizione deducendo la nullità sopravvenuta della fideiussione per effetto del dispo- sto dell'art. 10 della legge n.154 del 1992. Resistette all'opposizione il banco, deducendo che fideiussione prestata dal ON risaliva la all'anno 1990 e che la norma della legge n. 154 non aveva efficacia retroattiva. Il TO accolse l'opposizione osservando in punto di diritto che l'innovazione legislativa se pur 2 non travolgeva le obbligazioni di garanzia inerenti a fideiussioni già sorte, escludeva comunque che una fi- deiussione omnibus potesse assistere validamente le ob- bligazioni principali sorte in ероса successiva all'introduzione del divieto di garanzia senza limiti, in fatto, che nel caso di specie il contratto di e, conto corrente della S.r.l. Natura, garantito dal Bu- scaglione con la fideiussione prestata il 23.03.1990, era stato stipulato il 20.07.1994. Appellante il Banco, il tribunale di Torino rifor- mò la sentenza respingendo l'opposizione. Osservò il tribunale a) che le parti non avevano posto in discussione il principio secondo il quale la irretroattività dell'art. 10 della legge n. 154 del 1992 (C.Cost. n. 204 del 1997 e Cass. n. 831 del 1998) non implicava tuttavia che la disciplina previgente fosse ultrattiva, né la conseguenza che se ne traeva, nel senso che la garanzia personale prestata dal fideiusso- re non poteva assistere anche le obbligazioni princi- pali sorte in tempo successivo alla modificazione dell'art. 1938 c.c. ad opera della legge suddetta;
b) che l'unica questione sottoposta al suo esame si risol- veva nell'indagine circa l'eventuale carattere nova- tivo della regolamentazione venuta in essere con il documento negoziale del 20.07.1994 che il TO aveva 3 posto a fondamento della sua decisione. La novazione del rapporto fu esclusa dal tribunale sulla base di una serie di circostanze, desunte dal do- cumento in questione, quali indicate nella sentenza e sulla base di tale giudizio il tribunale medesimo giu- dicò che ' legittimamente il Banco aveva escusso la fideiussione prestata dal ON in data 23.03.1990 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla correntista S.r.l. Natura "1 Avverso la sentenza il ON ha proposto ri- corso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste con controricorso il Banco. Motivi della decisione Il ricorrente ha denunciato: 1° la violazione dell'art. 2697 c.c. Deduce a) che il Banco, con il gravame, si era limitato ad affermare che "il contratto stipulato il 20.07.1994 era un mero aggiornamento del precedente contratto del 7.2.1990" senza darne la relativa prova"; b) che l'onere della prova del Banco si estendeva an- che alla esistenza dell'obbligazione di esso garante, considerato che egli era rimasto estraneo al contratto di conto corrente del 20.07.1994, del cui saldo debito- re era stato chiamato invece a rispondere, atteso che tale contratto era stato stipulato tra la S.r.l. Natu- 4 ra e il Banco medesimo. 2° la violazione degli artt. 1230, 1231 e 1938 nonché l'omessa, insufficiente C.C. e contradditto- ria motivazione sul punto decisivo del "carattere decisamente novativo dell'accordo del 20.07.1994". Deduce sul punto il ricorrente, richiamando il principio di non ultrattività della garanzia fideiusso- ria prestata anteriormente alla legge n. 154 del 1992 (il riferimento, nel ricorso, è alla pronuncia di C. Cost. n. 204 del 1997) che, avendo il Banco invocato la sua responsabilità fideiussoria per le obbligazioni derivanti dal contratto di C.C. 025-037244/20 sotto- scritto dalla S.r.l. Natura il 20.07.1994, la predetta garanzia personale risultava inoperante rispetto alle obbligazioni principali successive all'entrata in vigo- re dell'art. 10 della legge n. 154/1992 . Svolge, inoltre argomentazioni nel senso del ca- rattere novativo del contratto di C.C. stipulato nel 1994 rispetto al precedente del 1990. 3° violazione di legge, per contrasto con gli artt. 1283 e 1284 c.c. sul punto della capitalizzazione trimestrale degli interessi al tasso prime rate ABI nella misura del 11,50% Il primo motivo formula censure prive di rilevan- atteso che il documento contrattuale del 20.07.1994 za, 5 è stato (evidentemente prodotto in giudizio) disaminato dal tribunale nel suo contenuto in relazione all'oggetto dell'indagine: l'accertamento dell'eventuale novazione del rapporto bancario venuto in essere tra la società Natura e il Banco Ambrosiano Veneto il 7.2.1990 con la conseguenza, secondo l'esito dell'indagine, della non riferibilità ad esso della ga- ranzia personale prestata dal ON in relazione M al rapporto di conto corrente sorto, appunto, nel 1990. Il secondo motivo di ricorso, in relazione all'interpretazione del documento 20.07.1994, formula censure prive di fondamento. Va ricordato che l'accertamento del giudice di me- rito in ordine agli elementi che caratterizzano la no- vazione oggettiva del rapporto obbligatorio (l'aliquid novi , l'animus novandi inteso come manifestazione ine- quivoca dell'intento novativo, e la causa novandi) incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato. Nel caso di specie, l'accertamento compiuto dal tribunale si sottrae ad ogni censura proprio per 1'adeguatezza e la correttezza della motivazione che ne dà conto. Il tribunale invero, riconducendo la stessa posi- zione del documento 20.07.1994 all'interesse comune 6 ad entrambe le parti di "adeguare la disciplina con- venzionale di cui all'originario contratto di C.C. del 7.2.1990 alla nuova normativa in materia bancaria con- seguente al D.Lgs. n. 385 del 1993", ha escluso la no- vazione del rapporto considerando a) che il numero di C.C. era rimasto invariato, senza che vi fosse stata chiusura del conto originario e l'apertura di un nuovo conto;
b) che le indicazioni relative al tasso di inte- resse, alle spese, alla commissione per massimo scoper- Ц to, non erano contenute nel contratto del 7.2.1990 men- tre quelle inserite nel documento del 1994 rispondevano all' esigenza di trasparenza imposta dalla nuova legge bancaria;
c) che il testo del contratto risultava in- variato, salvo che per alcune modifiche circa le moda- lità di esecuzione del rapporto in punto disciplina dei servizi di incasso o di accettazione degli effetti, do- cumenti e assegni. Tale motivazione soddisfa il relativo onere e giu- stifica, all'esito di un corretto accertamento, condot- to alla stregua degli elementi caratterizzanti il rap- porto di conto corrente bancario, la conclusione trat- tane che, salve le modificazioni che la nuova disci- plina normativa dei rapporti bancari aveva imposto, non v'era stata novazione del rapporto obbligatorio ve- nuto in essere nel 1990. Né il ricorrente, a sostegno 7 del denunciato vizio di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) ha dedotto о indicato elementi ulteriori che, trascurati dai giudici dell'appello, avrebbero neces- sariamente condotto gli stessi giudici, se li avessero presi in esame, ad una diversa conclusione. L'altra censura, collegata al richiamato principio di non ultrattività della fideiussione prestata ante- riormente alla modificazione dell'art. 1938 introdotta dall'art. 10 della legge n. 154 del 1992 (per il quale vedi Cass. 831 del 1998 cui anche giudici Ц dell'appello si sono richiamati) merita di essere ac- colta. La disamina della eccepita novazione del rapporto di conto corrente tra la debitrice principale Soc. Na- tura a r.l. e il Banco non esauriva l'indagine del tri- bunale, essendo esso chiamato a dare risposta alle contestazioni del fideiussore opponente che aven- do il Banco invocato la garanzia fideiussoria per le obbligazioni derivanti dal contratto di conto corrente sottoscritto dalla Soc. Natura il 20.07.1994 la garan- zia personale doveva essere ritenuta inoperante rispet- to alle obbligazioni principali successive all'entrata in vigore dell'art. 10 della legge n. 154 del 1992 e proprio ai fini della concreta applicazione del prin- cipio di non ultrattività della fideiussione richiama- 8 to in premessa. Tale accertamento, su un punto decisivo della causa che comportava l'accertamento in punto di fatto della riferibilità temporale delle obbligazioni della correntista garantita in ordine alle quali il Banco aveva escusso il fideiussore, è del tut- to mancato. La sentenza ora impugnata, che pure aveva richiamato il suddetto principio di diritto proprio co- me premessa allo svolgimento della motivazione (v. pag. 2 della sentenza} non ne fa menzione alcuna, onde è fondata la censura di omessa motivazione sul punto. La sentenza va dunque cassata, in parte qua, con rinvio. Il terzo motivo introduce una questione del tut- to nuova e un nuovo tema di contestazione che non ri- sulta prospettato ai giudici di merito, né in punto di fatto, con riferimento alla specifica clausola contrat- tuale relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, né in punto di diritto in termini di invali- dità della clausola stessa. Il motivo è dunque inammis- sibile atteso che i motivi di ricorso per cassazione debbono investire, a pena, appunto, di inammissibili- tà, questioni che abbiano già formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado fissato dalle delle parti (v. ex multis impugnazioni e richieste Cass. 8230 del 1990). 9 Il giudice del rinvio, che, nel rinnovato ordina- mento, resta designato nella Corte di Appello di Tori- no, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e il terzo motivo di ri- corso;
accoglie il secondo per quanto di ragione. Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di Appello di Torino. Così deciso addì 23 aprile 2002 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. ConsiglierIl Consigliere estensore Il Presidente Walter CelentanoWith Antonio Saggio But in DON Andrea B A A 川 10