CASS
Sentenza 4 aprile 2023
Sentenza 4 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2023, n. 14217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14217 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RB NC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/08/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
lette/sererSte le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI e.) 2A-R. tt--Q-- C-411-U-C2—ki cot (.Q. X\ sA)-to ottk )-tAc—cIJ-r I r Penale Sent. Sez. 1 Num. 14217 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 16/12/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 5 agosto 2022 il Tribunale di Napoli - costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen. - ha confermato, nei confronti di TO EN il titolo cautelare genetico (ord. GIP del 18 luglio 2022). 1.1 Nei confronti di TO EN è stata applicata la misura della custodia in carcere per una contestazione provvisoria di detenzione e porto di più armi comuni da sparo con cui - unitamente ad altri tre soggetti, a bordo di motociclette - venivano esplosi più colpi di arma da fuoco in luogo pubblico (il tutto aggravato ai sensi dell'art.416 bis 1. cod.pen.). Fatto avvenuto il 2 luglio del 2022. 2. Quanto alla identificazione di TO EN come coautore del fatto, i gravi indizi sono tratti essenzialmente dalle immagini dei sistemi di video sorveglianza ubicati nel tratto di strada interessato dalle esplosioni dei colpi di arma da fuoco. Uno dei mezzi utilizzati (targato DK95430) è risultato essere intestato a TO VA, fratello di TO EN. TO EN, per controlli antecedenti e successivi al giorno del fatto, è risultato utilizzatore del veicolo in questione ed è stato inoltre riconosciuto attraverso la comparazione delle immagini trattP-dai sistemi di videosorveglianza e immagini che riproducono con certezza la sua persona e particolari tratti (ad es. il tatuaggio sul braccio destro). 2.1 Il Tribunale conferma, altresì la ricorrenza della aggravante del metodo mafioso e delle esigenze cautelari specialpreventive. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - TO EN. Il ricorso è affidato a due motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si censura la parte della decisione con cui il Tribunale ha ritenuto irrilevante - ai fini di cui all'art. 309, comma 5 cod.proc.pen. - la mancata trasmissione del provvedimento con cui il Tribunale per i Minorenni non ha convalidato il fermo del coindagato Paolella. 3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria . 2 La identificazione del ricorrente come coautore del fatto si baserebbe su elementi incerti, non essendo le immagini registrate di qualità tale da offrire certezza;
il possesso del mezzo ben poteva essere in quella occasione in capo ad altre persone, considerando anche il fatto che TO EN non ha mai conseguito la patente di guida. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare non consentite rivalutazioni di merito. 4.1 Le doglianze, oggi riproposte, sono state correttamente affrontate e risolte in sede di merito. Quanto alla decisione favorevole emessa nei confronti di un coindagato il ricorrente non chiarisce per quale ragione dovrebbe trattarsi di un 'elemento a favore' della propria posizione (ai sensi dell'art. 309, comma 5,cod.proc.pen.), posto che in una vicenda concorsuale - come quella per cui si procede - la decisione risente degli indici di collegamento tra ciascuno degli indagati ed il fatto delittuoso. Trattasi dunque di motivo del tutto generico. Quanto ai profili di gravità indiziaria, va rilevato che il Tribunale ha ampiamente affrontato il tema della identificazione e della esistenza di dettagli tali da fugare ogni dubbio in proposito. La riproposizione del tema in sede di legittimità, a fronte di motivazione logica e coerente, si scontra con il limite ontologico del giudizio di legittimità, trattandosi di aspetti in fatto sottratti alla rivalutazione nella presente sede. 4.2 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen. . Così deciso in data 16 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette/sererSte le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI e.) 2A-R. tt--Q-- C-411-U-C2—ki cot (.Q. X\ sA)-to ottk )-tAc—cIJ-r I r Penale Sent. Sez. 1 Num. 14217 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 16/12/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 5 agosto 2022 il Tribunale di Napoli - costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen. - ha confermato, nei confronti di TO EN il titolo cautelare genetico (ord. GIP del 18 luglio 2022). 1.1 Nei confronti di TO EN è stata applicata la misura della custodia in carcere per una contestazione provvisoria di detenzione e porto di più armi comuni da sparo con cui - unitamente ad altri tre soggetti, a bordo di motociclette - venivano esplosi più colpi di arma da fuoco in luogo pubblico (il tutto aggravato ai sensi dell'art.416 bis 1. cod.pen.). Fatto avvenuto il 2 luglio del 2022. 2. Quanto alla identificazione di TO EN come coautore del fatto, i gravi indizi sono tratti essenzialmente dalle immagini dei sistemi di video sorveglianza ubicati nel tratto di strada interessato dalle esplosioni dei colpi di arma da fuoco. Uno dei mezzi utilizzati (targato DK95430) è risultato essere intestato a TO VA, fratello di TO EN. TO EN, per controlli antecedenti e successivi al giorno del fatto, è risultato utilizzatore del veicolo in questione ed è stato inoltre riconosciuto attraverso la comparazione delle immagini trattP-dai sistemi di videosorveglianza e immagini che riproducono con certezza la sua persona e particolari tratti (ad es. il tatuaggio sul braccio destro). 2.1 Il Tribunale conferma, altresì la ricorrenza della aggravante del metodo mafioso e delle esigenze cautelari specialpreventive. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - TO EN. Il ricorso è affidato a due motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si censura la parte della decisione con cui il Tribunale ha ritenuto irrilevante - ai fini di cui all'art. 309, comma 5 cod.proc.pen. - la mancata trasmissione del provvedimento con cui il Tribunale per i Minorenni non ha convalidato il fermo del coindagato Paolella. 3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria . 2 La identificazione del ricorrente come coautore del fatto si baserebbe su elementi incerti, non essendo le immagini registrate di qualità tale da offrire certezza;
il possesso del mezzo ben poteva essere in quella occasione in capo ad altre persone, considerando anche il fatto che TO EN non ha mai conseguito la patente di guida. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare non consentite rivalutazioni di merito. 4.1 Le doglianze, oggi riproposte, sono state correttamente affrontate e risolte in sede di merito. Quanto alla decisione favorevole emessa nei confronti di un coindagato il ricorrente non chiarisce per quale ragione dovrebbe trattarsi di un 'elemento a favore' della propria posizione (ai sensi dell'art. 309, comma 5,cod.proc.pen.), posto che in una vicenda concorsuale - come quella per cui si procede - la decisione risente degli indici di collegamento tra ciascuno degli indagati ed il fatto delittuoso. Trattasi dunque di motivo del tutto generico. Quanto ai profili di gravità indiziaria, va rilevato che il Tribunale ha ampiamente affrontato il tema della identificazione e della esistenza di dettagli tali da fugare ogni dubbio in proposito. La riproposizione del tema in sede di legittimità, a fronte di motivazione logica e coerente, si scontra con il limite ontologico del giudizio di legittimità, trattandosi di aspetti in fatto sottratti alla rivalutazione nella presente sede. 4.2 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen. . Così deciso in data 16 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente