CASS
Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2023, n. 17953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17953 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 12620/2022 proposto da: NE TA TA, rappresentata e difesa dall’avvocato Ciardo Gabriele, domiciliata in Roma nello studio dell’avvocato Tiziana Marino, Piazza dei Re di Roma n.57 ; -ricorrente - contro Associazione Protezione Civile Sea Guardians, RA DO, Unipolsai Assicurazioni S.p.a.;
- intimati -
avverso l'ordinanza n. 9864/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 28 marzo 2022; Civile Sent. Sez. 3 Num. 17953 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: GRAZIOSI CHIARA Data pubblicazione: 22/06/2023 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 maggio 2023 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI: FATTI DI CAUSA 1. Con delibera del 3 luglio 2019 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, Commissione Patrocinio a spese dello Stato, accoglieva la domanda di ammissione al patrocinio proposta da TA TA NE in relazione al ricorso per cassazione avverso sentenza n. 1269/2019 del Tribunale di Lecce. Tale ricorso veniva poi rigettato da Cass. sez. 3, ord. 28 marzo 2022 n. 9864, che ha disposto la condanna della ricorrente a rifondere alle controparti costituite le spese processuali, inserendo nel dispositivo la dichiarazione relativa al raddoppio del contributo unificato come previsto da S.U. 4315/2020. 2. La NE ha presentato ricorso ai sensi degli articoli 287 e 391 bis c.p.c., da cui gli intimati Associazione Protezione Civile Sea Guardians, DO RA e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. non si sono difesi. Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto nel senso della inammissibilità. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. La NE, premettendo di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, lamenta che nella ordinanza n. 9864/2022 “viene omesso il beneficio concesso alla ricorrente”, la quale conseguentemente è stata pure condannata al pagamento dell’ulteriore importo come contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002. Inoltre, alla stregua di ciò, è stata omessa la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa appunto al patrocinio a spese dello Stato, “ove ne restino confermate le relative condizioni giustificative” riservate ex articolo 3 83 d.p.r. 115/2002 “al giudice di merito che ha emesso la pronuncia passata in giudicato per effetto della detta Ordinanza”; e l’omissione non mostra contrasto tra motivazione e dispositivo, “ma solo una dimenticanza dell’estensore che costituisce errore materiale che può essere corretto”. Pertanto la ricorrente chiede la correzione dell’ordinanza n. 9864/2022 ove: a) “omette l’ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente” e conseguentemente la condanna ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 all’ulteriore importo quale contributo unificato pur non dovuto per il combinato disposto degli articoli 11 e 131 d.p.r. 115/2002 che ne prevedono la prenotazione a debito, da cui consegue la non debenza di tale ulteriore importo;
b) “omette la liquidazione del compenso al difensore” della ricorrente, “ove ne restino le relative condizioni giustificative”, riservata dall’articolo 83 d.p.r. 115/2002 “al giudice di merito che ha emesso la pronuncia passata in giudicato” per effetto dell’ordinanza. 4. Per quanto concerne la richiesta di correzione sub a), l’errore materiale con evidenza non sussiste. Infatti S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 insegna che, nel caso in cui si emetta pronuncia ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, il giudice dell’impugnazione “deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell’importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. 5. Per quanto concerne invece la richiesta di correzione sub b), non si comprende la doglianza, in quanto la liquidazione va effettuata - e la stessa ricorrente lo riconosce - dal giudice di merito: l’articolo 83, secondo comma, d.p.r. 115/2002 4 stabilisce infatti che per il giudizio di cassazione la liquidazione delle spettanze dell’avvocato - come pure di quelle del CTU - avviene con decreto del giudice di rinvio o del giudice la cui pronuncia è passata in giudicato (v. Cass. sez. 3, ord 13 maggio 2009 n. 11028: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, secondo la disciplina di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la competenza sulla liquidazione degli onorari al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell'art. 83 del suddetto decreto, come modificato dall'art. 3 della legge 24 febbraio 2005 n. 25 al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell'esito del giudizio di cassazione. Nel caso di cassazione e decisione nel merito, la competenza spetta a quello che sarebbe stato il giudice di rinvio ove non vi fosse stata decisione nel merito.”; sulla stessa linea Cass. sez. 1, ord. 12 novembre 2010 n. 23007 e Cass. sez. 6-5, ord. 31 maggio 2018 n. 13806; e cfr. altresì la più recente Cass. sez. 1, ord. 16 giugno 2020 n. 11677, la quale ribadisce che ex articolo 83, comma 2, d.p.r. 115/2002, anche in seguito all’inserimento in detto articolo del comma 3 bis effettuato dall’articolo 1 l. 28 dicembre 2015 n. 208, questa Suprema Corte non è competente alla liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio). 6. Inammissibile è quindi il ricorso;
non vi è luogo a pronuncia sulle spese. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali. 5 Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 4 maggio 2023
- intimati -
avverso l'ordinanza n. 9864/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 28 marzo 2022; Civile Sent. Sez. 3 Num. 17953 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: GRAZIOSI CHIARA Data pubblicazione: 22/06/2023 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 maggio 2023 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI: FATTI DI CAUSA 1. Con delibera del 3 luglio 2019 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, Commissione Patrocinio a spese dello Stato, accoglieva la domanda di ammissione al patrocinio proposta da TA TA NE in relazione al ricorso per cassazione avverso sentenza n. 1269/2019 del Tribunale di Lecce. Tale ricorso veniva poi rigettato da Cass. sez. 3, ord. 28 marzo 2022 n. 9864, che ha disposto la condanna della ricorrente a rifondere alle controparti costituite le spese processuali, inserendo nel dispositivo la dichiarazione relativa al raddoppio del contributo unificato come previsto da S.U. 4315/2020. 2. La NE ha presentato ricorso ai sensi degli articoli 287 e 391 bis c.p.c., da cui gli intimati Associazione Protezione Civile Sea Guardians, DO RA e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. non si sono difesi. Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto nel senso della inammissibilità. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. La NE, premettendo di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, lamenta che nella ordinanza n. 9864/2022 “viene omesso il beneficio concesso alla ricorrente”, la quale conseguentemente è stata pure condannata al pagamento dell’ulteriore importo come contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002. Inoltre, alla stregua di ciò, è stata omessa la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa appunto al patrocinio a spese dello Stato, “ove ne restino confermate le relative condizioni giustificative” riservate ex articolo 3 83 d.p.r. 115/2002 “al giudice di merito che ha emesso la pronuncia passata in giudicato per effetto della detta Ordinanza”; e l’omissione non mostra contrasto tra motivazione e dispositivo, “ma solo una dimenticanza dell’estensore che costituisce errore materiale che può essere corretto”. Pertanto la ricorrente chiede la correzione dell’ordinanza n. 9864/2022 ove: a) “omette l’ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente” e conseguentemente la condanna ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 all’ulteriore importo quale contributo unificato pur non dovuto per il combinato disposto degli articoli 11 e 131 d.p.r. 115/2002 che ne prevedono la prenotazione a debito, da cui consegue la non debenza di tale ulteriore importo;
b) “omette la liquidazione del compenso al difensore” della ricorrente, “ove ne restino le relative condizioni giustificative”, riservata dall’articolo 83 d.p.r. 115/2002 “al giudice di merito che ha emesso la pronuncia passata in giudicato” per effetto dell’ordinanza. 4. Per quanto concerne la richiesta di correzione sub a), l’errore materiale con evidenza non sussiste. Infatti S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 insegna che, nel caso in cui si emetta pronuncia ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, il giudice dell’impugnazione “deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell’importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. 5. Per quanto concerne invece la richiesta di correzione sub b), non si comprende la doglianza, in quanto la liquidazione va effettuata - e la stessa ricorrente lo riconosce - dal giudice di merito: l’articolo 83, secondo comma, d.p.r. 115/2002 4 stabilisce infatti che per il giudizio di cassazione la liquidazione delle spettanze dell’avvocato - come pure di quelle del CTU - avviene con decreto del giudice di rinvio o del giudice la cui pronuncia è passata in giudicato (v. Cass. sez. 3, ord 13 maggio 2009 n. 11028: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, secondo la disciplina di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la competenza sulla liquidazione degli onorari al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell'art. 83 del suddetto decreto, come modificato dall'art. 3 della legge 24 febbraio 2005 n. 25 al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell'esito del giudizio di cassazione. Nel caso di cassazione e decisione nel merito, la competenza spetta a quello che sarebbe stato il giudice di rinvio ove non vi fosse stata decisione nel merito.”; sulla stessa linea Cass. sez. 1, ord. 12 novembre 2010 n. 23007 e Cass. sez. 6-5, ord. 31 maggio 2018 n. 13806; e cfr. altresì la più recente Cass. sez. 1, ord. 16 giugno 2020 n. 11677, la quale ribadisce che ex articolo 83, comma 2, d.p.r. 115/2002, anche in seguito all’inserimento in detto articolo del comma 3 bis effettuato dall’articolo 1 l. 28 dicembre 2015 n. 208, questa Suprema Corte non è competente alla liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio). 6. Inammissibile è quindi il ricorso;
non vi è luogo a pronuncia sulle spese. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali. 5 Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 4 maggio 2023