Sentenza 26 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/03/2002, n. 4325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4325 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
сеee 63887 043 25 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO C.N.6113/99 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE д SEZIONE TRIBUTARIA Cron. 10107 Composta dai Magistrati: Rep. Dott. PASQUALE REALE PRESIDENTE CONSIGLIERE rel. Ud. 26.11. of Dott. VINCENZO DI NUBILA کو Dott. BRUNO SPAGNAMUSSO CONSIGLIERE OGGETTO: Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE CONSIGLIERE Dott. ACHILLE MELONCELLI CONSIGLIERE accertame = ha pronunciato la seguente nto SENTENZA sintetico sul ricorso proposto da: presuppos: ti IO NA IA in atti generalizzata, in proprio e in qualità di coniuge superstite di EL NG, rappresentata difesa dall'avv. Renato Carcione e dall'avv. Rosario e Calì per delega a margine del ricorso per Cassazione, elettivamente domiciliata in Roma via Piave 52 presso studio Carcione ricorrente contro 63887 Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore, 0 i ku 7 3 2 rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 intimato avverso la sentenza n. 71.98 in data 19.12.97 della Corte di Appello di Palermo, depositata in data 2.2.98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.11.2001 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. VINCENZO GAMBARDELLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso di accertamento relativo all'anno 1982, 1'Ufficio 1. Distrettuale delle Imposte Dirette di Bagheria determinava a carico di IO NN IA un reddito di lit.
1.824.965.000. A seguito di un controllo di bilancio della spa IDA emergeva un conto soci per anticipi fruttiferi di lit. 27.369.800.000, ritenuto dall'ufficio indice di una corrispondente capacità contributiva.
2. Proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado la contribuente;
il ricorso veniva respinto. La Commissione di secondo grado confermava la decisione impugnata. La IO adiva allora la Corte di Appello di Palermo, la quale con la sentenza n. 71.98 ha rigettato il ricorso.
3. La Corte di Appello così motiva: l'accertamento di maggior reddito della IO si fonda su un dato documentale di bilancio e quindi su una circostanza di fatto certa, bu idonea a far fondatamente presumere 1'insufficienza della determinazione analitica del reddito complessivo;
la ricorrente deduce che già nel 1981 esisteva un conto anticipazioni soci per oltre lit. 16 miliardi, ma di ciò non esiste la capacità contributiva della traccia nel bilancio della società IDA;
ricorrente. si è manifestata unicamente attraverso le risultanze del bilancio 1982; le altre questioni poste dalla IO attengono al fatto ed implicano valutazioni estimative, inammissibili dinanzi alla Corte di Appello. IO NN IA, 4. Ha proposto ricorso per Cassazione prospettando quattro motivi. Resiste con controricorso 1'Amministrazione Finanziaria dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 38 del D.P.R. n. 600.73, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, а sensi dell'art. 360 n. 5 CPC L'accertamento in questione è stato effettuato dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette tenuto effettuato dai coniugiconto del versamento di anticipi infruttiferi EL nel 1982, ma l'Ufficio stesso non può prescindere dalle risultanze dell'accertamento analitico disciplinato dai primi tre commi del citato art. 38. Non ricorrono le condizioni legittimanti un 3 ben accertamento sintetico, difettando i presupposti previsti dalla norma, vale a dire che il reddito accertabile sia superiore di almeno un quarto rispetto al dichiarato;
che il maggior reddito sia basato Su elementi indicativi previsti con decreto del Ministro delle Finanze;
che il reddito dichiarato non risulti congruo per due o più periodi di imposta. La Corte di Appello ha ritenuto sufficiente il dato desumibile dall'esistenza di un conto anticipi infruttifero, senza tenere conto dell'assenza degli altri elementi sopra indicati. Inoltre l'accertamento è stato effettuato senza attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di elementi indicativi di una capacità reddituale;
senza accertare la disponibilità di beni personali;
senza accertare se lo scostamento ricordato tra dichiarato ed accertato si fosse verificato per due o più periodi di imposta.
6. Il motivo è infondato. Nella non contestata esistenza di un conto anticipi infruttifero per lit. 27.369.800.000, l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette ha ritenuto che la IO fosse capace di un disponibilità di reddito annuo di lit. 1.824.965.000, in base alla pro quota di capitale da lei manifestata attraverso la costituzione siffatto conto anticipi. Lo stesso ha fatto per la quota attribuita al coniuge, sulla base della partecipazione al capitale sociale. Siffatto modus procedendi> risulta del tutto corretto, non essendo possibile che una capacità di sovvenzionare la società per l'importo considerato possa provenire dal nulla. Quanto alla circostanza che l'ufficio non avrebbe tenuto conto dei primi tre commi del ridetto art. 38 D.P.R. n. 600.73, Va ricordato che la sussistenza dei presupposti per 4 l'accertamento sintetico, quali la disponibilità di beni о la manifestazione di una certa capacità di spesa, crea in favore del Fisco una presunzione di esistenza di un maggiore reddito e di conseguenza sposta totalmente sul contribuente il carico probatorio;
carico il quale risulta ben individuato dallo stesso art. 38 che prevede la facoltà di dimostrare soltanto ○ che i presupposti suddetti sono in realtà inesistenti о che il maggior reddito è costituito da redditi esenti 0 da redditi soggetti а ritenuta a titolo di imposta> (così Cass. 15.11.2000 n. 14778).
7. Parimenti, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il potere di rettifica delle dichiarazioni deve intendersi legittimamente esercitato tutte le volte che la realizzata determinazione sintetica di un imponibile maggiore di quello risultante dalla valutazione analitica si riveli correlata a manifestazioni di spesa non giustificate dal reddito dichiarato od a situazioni indicative di una capacità di spesa di natura reddituale> ( Cass. 13.11.2000 n. 14691).
8.Col secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 38 del D.P.R. n. 600.73 e 40 del D.P.R. n. 636.72; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC Incomprensibile risulta l'iter> logico-giuridico seguito dall'Ufficio per determinare il reddito attribuito ai coniugi, in quanto è stato omesso di motivare come, dal rilievo di una operazione di finanziamento per lit. 27.369.800.000, possano essere determinati i redditi imponibili di cui " sopra. Rilievo, sottolinea la ricorrente, che non attiene al fatto>, all'applicazione del diritto, in quanto 1'applicazione bensì proporzionale condurrebbe a risultati ben diversi.
9. Il motivo è infondato. La Corte di Appello, dato atto che il reddito è stato ricostruito induttivamente in misura proporzionale al capitale, ha attribuito il doppio al defunto EL, il quale deteneva i due terzi del ridetto capitale sociale mentre ha attribuito alla moglie ' un reddito corrispondente alla metà del reddito del marito, dato che la medesima risultava proprietaria di un terzo del capitale. Non è quindi dato vedere alcuna violazione di legge nė alcuna carenza di motivazione nella sentenza impugnata. 10. Con il terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce ancora violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 38 del D. P.R. n. 600.73 ed errore di fatto >. La Corte di Appello è incorsa in grave errore avendo ritenuto che non esisteva un conto anticipi per lit. 16.913.278.000 nel bilancio chiuso al 31.12.81. Per conseguenza, gli anticipi effettuati nel 1982 ammontavano a lit. 10.456.522.000, onde l'ufficio avrebbe dovuto dividere quest'ultima somma per sei esercizi ed attribuire ai coniugi, insieme, lit.
1.742.753.666 per il 1982. L'Ufficio avrebbe dovuto, debitoria presso il Banco diinoltre, considerare l'esposizione Sicilia. Per un fatto meramente formale>, nell'impostazione del bilancio 1981 il finanziamento dei soci venne riportato sotto la voce patrimonio netto, anzichè in conto capitale. 6 11. Il motivo è inammissibile, in quanto prospetta situazioni di fatto insuscettibili di censura in sede di legittimità. Infatti, la Corte di Appello ha accertato, con motivazione congrua ed ineccepibile, che sotto la Vcce passività del bilancio 1981 non figura alcun debito della società contro anticipazioni di soci>. Tale circostanza non è scalfita dalla ricorrente, la quale dichiara che per un fatto meramente formale> tale voce veniva riportata come patrimonio netto. Ma appare evidente che l'ufficio non poteva tassare il patrimonio netto e quindi l'affermazione della Corte di Appello risulta esatta Per il resto, il motivo prospetta ulteriori censure in fatto, le quali parimenti non sono suscettibili di riesame in questa sede. 12. Con il quarto motivo del ricorso, la ricorrente deduce omessa, circa un punto decisivo insufficiente e contraddittoria motivazione 5 CPC , perchè la Corte della controversia, a sensi dell'art. 360 n. di Appello non ha tenuto conto che erano state contestate alla società false fatturazioni per oltre lit. 6 miliardi nel 1982: orbene, se la società utilizzava fatture inesistenti per tale importo ed il costo relativo è stato fittiziamente sostenuto attraverso disponibilità inesistenti>, anche i versamenti dei soci in conto anticipi dovrebbero essere considerati tali. Il motivo è inammissibile, in quanto attiene ad elementi di fatto. Nè 13. può la IO, contra factum proprium>, sostenere che sia i costi dichiarati, sia i versamenti in conto anticipi erano fittizi, contraddicendo gli elementi risultanti dal bilancio ufficiale della 7 società. Il fatto che alla società siano state contestate fatturazioni inesistenti non prova che il conto anticipi fosse fittizio. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Al rigetto del ricorso 14. consegue la condanna alle spese, per il principio della soccombenza. Esse si liquidano come in parte dispositiva.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare all'Amministrazione Finanziaria dello Stato le spese del grado, che liquida in lit.
5.250.000 ivi comprese lit. 5milioni per onorari, oltre a quelle prenotate a debito. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 26 NOVEMBRE 2001. IL PRESIDENTE DOTT. PASQUALE REALE Dyer TeГули IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILA DEPOSITAT ING LENIA 26 MAR. 2002. Oggi IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 SV SC SV AN