Sentenza 18 agosto 2003
Massime • 1
In tema di infortunio in itinere, nel regime previgente alla riforma adottata dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, non applicabile alla specie "ratione temporis", perché si verificasse l'estensione della copertura assicurativa occorreva che il comportamento del lavoratore fosse giustificato da un'esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all'attività di locomozione, posto che il suddetto infortunio meritava tutela nei limiti in cui l'assicurato non avesse aggravato, per suoi particolari motivi o esigenze personali, la condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustificava la copertura assicurativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore che invece di limitare al minimo il rischio di trasferimento fra il luogo di lavoro e quello dove aveva la possibilità di ricoverare l'autovettura, e cioè nel parcheggio aziendale, aveva scelto per sua maggiore comodità il diverso parcheggio, meno distante, ma comportante l'elevatissimo rischio, anche per l'ora notturna, dell'attraversamento della strada davanti allo stabilimento, funestata da vari incidenti anche mortali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12072 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, EMILIA FAVATA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 39/00 del Tribunale di ASCOLI PICENO, depositata il 08/02/00 - R.G.N. 784/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato FAVATA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. IG AV ricorre per la Cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, del Tribunale di Ascoli Piceno che, confermando quella di primo grado, ha respinto la domanda che aveva proposta nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro perché fosse riconosciuto infortunio sul lavoro "in itinere", con le conseguenze di legge (indennità temporanea e rendita pari al 45%), l'incidente stradale occorsogli nel febbraio '90, allorche' era stato investito da un veicolo quando, terminato il turno di lavoro, stava attraversando la strada antistante per raggiungere la propria autovettura, parcheggiata nell'area di altro stabilimento, invece di utilizzare il posteggio della sua ditta, situato sullo stesso lato stradale, ma a circa tre/quattrocento metri di distanza.
La sentenza impugnata ha argomentato che il AV, non utilizzando il piazzale aziendale, aveva consapevolmente assunto il c.d. rischio elettivo (essendogli nota l'estrema pericolosità dell'attraversamento stradale, tristemente noto per gli incidenti, anche mortali, verificatisi), interrompendo così il nesso eziologico tra il sinistro e le ragionevoli necessità imposte dall'attività lavorativa.
Contro questa sentenza il ricorrente prospetta un articolato motivo di ricorso per Cassazione.
Resiste l'Istituto con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un complesso motivo di ricorso per Cassazione il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.P.R. n. 1124/'65 e vizi di motivazione su un punto decisivo della vicenda
(art. 360, n. 3 e 5, cod.proc.civ.), osservando che, essendo circostanza pacifica la legittimità dell'uso del mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro, non poteva essere ritenuta arbitraria la scelta del luogo più prossimo per la sosta dell'auto, non avendo assunto un comportamento abnorme, "tenuto presente che anche nell'infortunio in itinere gli aspetti soggettivi della condotta dell'assicurato non assumono rilevanza ai fini dell'indermizzabilità...".
L'elaborazione giurisprudenziale in tema d'infortunio c.d. in itinere cui, prima della riforma adottata dall'art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, qui non applicabile ratione temporis, è
pervenuta questa Corte, valorizzando la previsione dell'"occasione" di lavoro, quale precondizione per l'indennizzabilità del sinistro, ha ritenuto che il limite esterno della copertura assicurativa sia costituito dal "rischio elettivo", ovvero da quella situazione che, non essendo dipendente ne' ponendosi come immediata e diretta conseguenza della prestazione di lavoro, ciò non di meno sia ad essa ricollegabile e tuttavia ne sia estranea, perché espressione d'una scelta esclusivamente personale e arbitraria del lavoratore. In altre parole perché si verifichi l'estensione della copertura assicurativa occorre che il comportamento del lavoratore sia giustificato da un'esigenza funzionale alla prestazione lavorativa che la ricolleghi indissolubilmente all'attività di locomozione, posto che il rischio extralavorativo dell'infortunio in itinere merita tutela nei limiti in cui l'assicurato non aggravi, per suoi particolari motivi o esigenze personali, la condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo, così, il collegamento che giustifica la copertura del rapporto: lavoro/rischio/evento esterno, (v., da ultimo, Cass. 24 novembre 1999, n. 13097; 18 aprile 2000, n. 5063; 17 maggio 2000,
n. 6431; 15 novembre 2001, n. 14227; 28 novembre 2001, n. 15068; 17 maggio 2002, n. 7222). In questo contesto non va dimenticato che, come in ogni rapporto assicurativo, anche nell'assicurazione obbligatoria esiste (v. artt. 12, 39 e 40, T.U. 30 giugno 1965, n. 1124), dal punto di vista economico attuariale, una correlazione tra il rischio e la prestazione lavorativa oggetto della tutela, sicché l'ampliamento generalizzato a situazioni non suscettibili di misure di protezione, comunque sottratte alla disponibilità e al controllo del datore di lavoro, in cui si materializza, tra altri casi, l'infortunio in itinere, deve essere e va valutato restrittivamente in considerazione, tra l'altro, dell'obbligo del creditore (lavoratore) di non aggravare la posizione del soggetto onerato dal pagamento del premio (v. art. 1228, cod.civ.), posto che un'indiscriminata dilatazione del rischio incide sull'entità della tariffa ministeriale, cui il datore di lavoro è assoggettato in funzione del tasso specifico aziendale.
Ciò premesso in diritto, la sentenza impugnata, in punto di fatto, evidenzia in modo inequivoco che il AV, invece di limitare al minimo il rischio di trasferimento fra il luogo di lavoro e quello dove aveva la possibilità di ricoverare la vettura, ovvero nel parcheggio aziendale posto a fianco della sede della sua attività, sia pure a una distanza maggiore ( 300/400 metri), scelse per sua maggiore comodità il diverso parcheggio, meno distante, ma comportante l'elevatissimo rischio, anche in considerazione dell'ora notturna di fine turno (h. 22/6), dell'attraversamento della strada antistante allo stabilimento, funestata da vari incidenti anche mortali ("il AV conosceva benissimo le condizioni della strada (illuminazione, traffico, mancanza di strisce pedonali)....). Consegne da quanto osservato che il giudizio di consapevolezza, espresso dal Tribunale circa l'aggravamento del rischio assunto dal ricorrente esclude che sussista il dedotto vizio di violazione di legge.
Parimenti, il ragionamento del Tribunale resiste alle censure di difetto di motivazione in considerazione della coerenza logica che assiste la valutazione complessiva del fatto, essendo l'esposizione delle emergenze raccolte, sopra riassunte, su cui s'è basato il convincimento decisionale, immune da errore giuridico. Non si fa luogo alla condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di Cassazione ex art. 152, disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese ex art. 152, disp.att. c.p.c..
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2003