Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12072
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Sentenza 18 agosto 2003

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In tema di infortunio in itinere, nel regime previgente alla riforma adottata dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, non applicabile alla specie "ratione temporis", perché si verificasse l'estensione della copertura assicurativa occorreva che il comportamento del lavoratore fosse giustificato da un'esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all'attività di locomozione, posto che il suddetto infortunio meritava tutela nei limiti in cui l'assicurato non avesse aggravato, per suoi particolari motivi o esigenze personali, la condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustificava la copertura assicurativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore che invece di limitare al minimo il rischio di trasferimento fra il luogo di lavoro e quello dove aveva la possibilità di ricoverare l'autovettura, e cioè nel parcheggio aziendale, aveva scelto per sua maggiore comodità il diverso parcheggio, meno distante, ma comportante l'elevatissimo rischio, anche per l'ora notturna, dell'attraversamento della strada davanti allo stabilimento, funestata da vari incidenti anche mortali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12072
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12072
    Data del deposito : 18 agosto 2003

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