Sentenza 23 luglio 1999
Massime • 1
L'insindacabilità del provvedimento giurisdizionale ai fini della valutazione della responsabilità disciplinare del magistrato che lo ha adottato viene meno nei casi in cui il provvedimento sia abnorme, in quanto al di fuori di ogni schema processuale, ovvero sia adottato sulla base di un errore macroscopico o di grave o inescusabile negligenza, nei quali viene ad assumere rilevanza disciplinare non già il risultato dell'attività giurisdizionale, ma il comportamento deontologicamente deviante posto in essere dal magistrato nella sua funzione istituzionale. (Fattispecie relativa a provvedimenti - adottati da un giudice delle indagini preliminari - di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di imputato sottoposto a custodia cautelare all'estero nell'ambito di una procedura di estradizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/1999, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 23 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Mario Rosario VIGNALE - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
E1, domiciliata in ROMA, presso LA CANCELLERIA
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato NOME2, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
nonché contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 30/98 del Consiglio superiore magistratura di ROMA, depositata il 17/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/99 dal Consigliere Dott. Ettore GIANNANTONIO. udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con nota del 20 maggio 1997 il Ministro di Grazia e Giustizia promuoveva azione disciplinare nei confronti della dottoressa E1, giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di LOCALITA1, ai sensi dell'art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946 n. 511, per avere gravemente mancato ai doveri di diligenza connessi all'esercizio delle funzioni giudiziarie, così pregiudicando la considerazione di cui il magistrato deve godere e compromettendo il prestigio dell'Ordine giudiziario. In particolare imputava alla dottoressa E1 di avere emanato due provvedimenti abnormi e precisamente:
a) con ordinanza in data 13 giugno 1996 aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere, emessa nei confronti dell'indagato ME ai fini estradizionali ed eseguita in LOCALITA3, con quella degli arresti domiciliari da eseguirsi presso il luogo di residenza dell'indagato, sito in LOCALITA2(Svizzera), delegando illegittimamente per l'esecuzione il servizio Interpol e per la successiva sorveglianza le forze dell'ordine territorialmente competenti;
b) con ordinanza in data 17 giugno 1996 aveva ribadito il contenuto del provvedimento precedente disponendo illegittimamente che, in attesa dell'estradizione, il ME, "attualmente detenuto in LOCALITA3", fosse condotto agli arresti domiciliari e prevedendo, altresì, che la misura fosse eseguita presso un domicilio indicato dallo stesso indagato;
con l'ulteriore specificazione che, se tale regime cautelare fosse risultato incompatibile con la legislazione del Paese ove era stato eseguito l'arresto provvisorio, di tale incompatibilità avrebbe dovuto darsi pronta comunicazione al magistrato onde consentire al medesimo urgenti determinazioni in merito.
Espletata l'istruttoria, la dottoressa E1 è stata rinviata a giudizio davanti alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura che, con sentenza depositata il 17 luglio 1998, l'ha dichiarata responsabile della incolpazione ascrittale e le ha inflitto la sanzione disciplinare dell'ammonimento.
Avverso la decisione del Consiglio Superiore la dottoressa E1 propone ricorso articolato in due motivi, in base all'art.60 del d.p.r. 16 settembre 1958 n. 916. Il Ministero di Grazia e
Giustizia resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 18 del r.d.l. 13 maggio 1946 n. 511 e degli articoli 272 e seguenti del codice di procedura penale, nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Lamenta che il Consiglio non abbia tenuto presente che, ai sensi dell'art. 18 del r.d.l. 13 maggio 1946 n. 511 e secondo la più elementare logica, non basta la commissione di un errore per l'applicazione di una sanzione disciplinare (altrimenti questa dovrebbe essere applicata in relazione ad ogni sentenza annullata dalla Corte Suprema), ma occorre che l'errore integri una mancanza ai propri doveri istituzionali e sia tanto grave da compromettere la fiducia goduta dai magistrato;
che nel caso in esame il comportamento della dottoressa E1, se pure ha dato luogo a qualche errore tecnico (peraltro privo di qualsiasi conseguenza e prontamente sanato), è invece complessivamente sintomatico di massima diligenza ed attenzione e finalizzato a dare applicazione all'esigenza, di primario valore costituzionale, di salvaguardia del fondamentale diritto alla libertà personale, nonché alle norme che, in tale prospettiva, impongono al giudice un'applicazione delle misure cautelari proporzionate rispetto alle esigenze cautelari. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia il vizio di violazione dell'art. 3 della Costituzione, nonché il vizio di contraddittorietà di motivazione e di manifesta ingiustizia. Lamenta che il Consiglio Superiore non abbia considerato che il comportamento della dottoressa E1 era giustificato dalla inesperienza rispetto alle funzioni, assegnatele solo pochi giorni prima, dalla indubbia complessità del procedimento cui il provvedimento si riferiva, soprattutto per quel che attiene ai rapporti con le autorità straniere, (materia sconosciuta al più e sino ad ora ignorata dai percorsi formativi dei magistrati), dalla mole di lavoro che gravava sull'ufficio e alla quale peraltro, come riconosce lo stesso Consiglio Superiore, l'incolpata ha fatto complessivamente fronte con impegno e dedizione.
Inoltre, assume la ricorrente, la decisione si pone in contrasto con la giurisprudenza dello stesso Consiglio Superiore e, in particolare, con la sentenza del 22 luglio 1997 con la quale il Consiglio ha ritenuto scusabile l'errore in cui era incorso un magistrato che non aveva applicato l'art. 68, comma 1, della Costituzione alla luce;
1) del carattere isolato dell'errore in cui era incorso l'incolpato; 2) della delicatezza dell'attività svolta in un ufficio dove era stato assegnato di prima nomina e dove operava da meno di due anni;
3) dell'impossibilità di conoscere per tempo l'esatto contenuto di un decreto legge, pubblicato su una Gazzetta Ufficiale pervenuta in ufficio dopo il contestato rinvio a giudizio;
4) della forte innovazione apportata dal decreto alla materia;
5) della genericità della richiesta dell'avvocato difensore. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e debbono essere dichiarati infondati.
Al riguardo va innanzitutto osservato che i provvedimenti giurisdizionali non possono essere oggetto di sindacato in sede disciplinare per l'attività, in sè considerata, di erronea interpretazione e applicazione della legge o, come nel caso, di convenzioni internazionali vincolanti per il giudice italiano. Tuttavia, come ha già affermato questa Corte,
l'insindacabilità del provvedimento giurisdizionale in sede disciplinare viene meno nei casi in cui il provvedimento sia abnorme, in quanto al di fuori di ogni schema processuale, ovvero sia stato adottato sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza (Cass. 10 gennaio 1997 n. 188). In tali casi l'intervento dell'organo disciplinare ha per oggetto non già il risultato dell'attività giurisdizionale, ma il comportamento deontologicamente deviante posto in essere dal magistrato nell'esercizio della sua funzione istituzionale. Nel caso in esame la dottoressa E1 ha emesso un primo provvedimento, evidentemente abnorme, nei confronti di un imputato detenuto in LOCALITA3, ordinandone Il trasferimento agli arresti domiciliari nel suo paese di residenza in Svizzera;
e lo ha reiterato, in sostanza, con un secondo provvedimento emesso subito dopo.
Non vi è dubbio pertanto sul fatto che il comportamento della dottoressa E1 sia stato in questa occasione gravemente negligente;
e ciò non solo perché ha dimostrato di ignorare completamente le norme del codice di procedura penale e le convenzioni internazionali in materia, ma soprattutto perché, prima di emettere un provvedimento che coinvolgeva istituti penitenziari, autorità giudiziarie e polizie di vari paesi non ha ritenuto neppure di doversi informare sulla disciplina che regolava la materia. Il Consiglio ha quindi ritenuto che il comportamento della dottoressa E1 appaia abnorme e perseguibile in via disciplinare;
ha compiuto, cioè, una valutazione della rilevanza disciplinare dei fatti che non può essere sindacata in questa sede se non sotto il profilo della motivazione.
D'altra parte la motivazione del Consiglio Superiore non può essere sindacata sotto il profilo di contraddittorietà con un altro procedimento con cui lo stesso Consiglio ha ritenuto scusabile l'errore di un magistrato che non aveva applicato l'art. 68, comma 1, della Costituzione. Si tratta infatti di situazioni diverse che il
Consiglio, nel suo potere di valutazione, ha giudicato in modo diverso.
Al riguardo, è opportuno ripeterlo, ciò che si imputa alla dottoressa E1 non è soltanto l'ignoranza di una norma. Nella vasta e disordinata copia di leggi del nostro sistema è sempre possibile che un articolo di modifica della precedente disciplina legislativa, nascosto magari in una legge che regola tutt'altra materia, sfugga al più accorto e diligente giurista;
specie quando il provvedimento sia stato appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e questa non sia ancora pervenuta all'ufficio. Ciò che si imputa alla dottoressa E1 è di avere emesso un provvedimento che coinvolgeva la giurisdizione di più Stati quando più che la conoscenza giuridica, il comune buonsenso avrebbe dovuto far capire che la materia non poteva non essere regolata da una disciplina speciale e da convenzioni internazionali.
D'altra parte il Consiglio non ha ignorato il fatto che il comportamento della dottoressa E1 era stato determinato anche dalla sua inesperienza, dal fatto di essere stata assegnata da pochi giorni a quell'ufficio dalla mole di lavoro e dalla complessità di quel determinato procedimento. Ha tuttavia ritenuto che tali circostanze, come anche la diligenza che la dottoressa E1 ha dimostrato complessivamente nello svolgimento del suo lavoro, possano influire sull'entità della sanzione, ma non possono giustificare l'ignoranza da parte del magistrato della norma che deve applicare. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Si ritiene equo dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 18 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 1999