Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2003, n. 15781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15781 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO REPUBBLICA ITALIANA ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto offonz. SEZIONE PRIMA CIVILE a ordikarka ingineridal1 57 8 1 /03 Composta dagli Ill.mi Si Dott. Antonio 30477/01 32134Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Cron. Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Ud. 23/06/03 NAPPI ConsigliereDott. Aniello ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: : EI EM, elettivamente domiciliato in ROMAA/ VIALE TRASTEVERE 259, presso l'avvocato GAETANO PATTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO G, NICODEMO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
COMUNE DI PRAIA A MARE;
- intimato + avverso la sentenza n. 313/00 del Giudice di pace di 2. 2003 SCALEA depositata il 05/12/00; 1741 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 23/06/2003 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per * l'accoglimento del ricorso;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 21 marzo 2000 LI NA proponeva opposizione dinanzi al giudice di pace di Scalea avverso l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Sindaco di Praia a Mare per violazione del codice della strada, esponendo di aver avuto notizia della sanzione irrogatagli solo a seguito della notifica dell' avviso di pagamento e della contestuale iscrizione a ruolo e di aver successivamente riscontrato che il verbale di contravvenzione, spedito per posta, era stato restituito per insufficienza di recapito. Costituitasi l'Amministrazione convenuta, con sentenza del 2 5 dicembre 2000 il giudice di pace rigettava l'opposizione, osservando che la documentazione prodotta aveva confermato la legittimità degli atti posti in essere e che la notifica doveva ritenersi avvenuta secondo legge. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il NA 0 deducendo due motivi. Non vi è controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell' art. 14 della legge n. 689 del 1981 e dell' art. 201 del decr. legisl. 285/1992, si deduce che il giudice di pace ha mancato di rilevare che la notifica del verbale non era avvenuta ed il plico era stato restituito per carenza di recapito, onde l'obbligazione doveva considerarsi estinta. Con il secondo motivo, denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si deduce che il giudice di pace ha del tutto omesso di motivare sulla questione. 1 3 Tali motivi, da esaminare congiuntamente per la loro logica connessione, sono fondati. Ed invero la sentenza impugnata, nel disattendere l' eccezione posta a base dell' opposizione, ha formulato una serie di affermazioni apodittiche, prive di ogni collegamento con la fattispecie e non avallate da alcuno specifico richiamo alle risultanze documentali. Il riferimento del tutto generico alla documentazione prodotta ed alle prove sufficienti, la conclusione che la notifica è avvenuta secondo legge, si risolvono in formule di stile del tutto inidonee a fornire un supporto argomentativo alla decisione adottata e tali da integrare una motivazione meramente apparente. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e la causa rinviata per nuovo esame al giudice di pace di Scalea, in persona di altro magistrato, che pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al giudice di pace di Scalea, in persona di altro magistrato, che pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 23 giugno2003. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE fabriella bucciol AL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 22 OTT. 2003 2 IL CANCEL E