Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5151 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL5151 /01 REPUBBLICA ITALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento di SEZIONE TERZA CIVILE danni de incidente stradali. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5911/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Vittorio DUVA - Rel. Consigliere Dott. Ugo FAVARA Consigliere Cron. 11006•1006 Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere Rep.1831 . Ud. 11/10/00Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NB, elettivamente domiciliato in GALLIANI ROMA PZZA PIO XI 13, presso lo studio dell'avvocato CEP NIVE VINCENZO CROCE, difesa dall'avvocato GLAUCO ARCAINI, Ma in studio giusta delega in atti;
dal IL SOLE 24 ORE par dirit L 3000 - ricorrente 6. APR. 2001
contro
G LIERE A.N.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI CANCELLERIA PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;
00519091 2000 - controricorrente 1592 avversO la sentenza n. 2118/97 del Tribunale di 1 BRESCIA, emessa 1'08/07/97 e depositata il 16/07/97 (R.G. 14206/93); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/00 dal Consigliere Dott. Vittorio DUVA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 16.7.1997, il Tribunale di Bre- scia, in sede di appello, riformando la pronunzia di primo grado, rigettava la domanda risarcitoria proposta da VA IS GA nei confronti dell'A.N.A.S., per danni subiti -come esponeva l'istante- il 28.3.1991 verso le ore 5.30 del mattino, in Calcio, allorché egli, nel percorrere la S.S. 11 al- la guida del proprio autocarro, era finito nelle vora- gini createsi al centro della carreggiata, non segnala- te, con irreparabile pregiudizio di entrambe le bale- stre del veicolo. Rilevava il Tribunale il difetto di prova di una situazione di fatto integrante gli estremi dell'insidia, ponendo in particolare in evidenza che il tratto di strada dissestata risultava essere specifica- mente segnalato. 2 Ricorre per cassazione il GA, in base ad un solo motivo. Resiste L'A.N.A.S. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo il ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c.". Deduce: - non poteva escludersi la sussistenza degli estre- mi dell'insidia, dato che si era dimostrato che la buca si trovava al centro della strada (sicché non era evi- tabile), era piuttosto profonda, non era segnalata ade- guatamente (non essendo sufficiente a tal fine un car- tello di pericolo generico, peraltro assai distante) ed aveva provocato danni anche a molti altri utenti;
- a fronte di tale elementi di fatto era onere ai sensi dell'art. 2697 C.C. dimostraredell'A.N.A.S. che, nonostante l'obiettiva esistenza dell'insidia, l'utente fosse soggettivamente in grado di prevederla ed evitarla, mentre detta prova non è stata introdotta dalla controparte;
assolutamente destituita di fondamento (sollevata solo in appello) secondo cui l'eccezione l'attore non avrebbe fornito la prova dell'accadimento del fatto. La censura va disattesa. 3 Premesso che giudici di appello non hanno negato che risultasse in concreto acquisito il fatto storico sul quale si basa la pretesa risarcitoria, e che doves- se ammettersi il nesso causale tra il passaggio sul tratto sconnesso e i danni lamentati (sicché la do- glianza del ricorrente sul punto appare del tutto in- fondata), la prospettazione su cui sostanzialmente si incentra il ricorso deduce un difetto di motivazione su circostanze di fatto che risultano invece correttamente e adeguatamente valutate, anche se per implicito, dai giudici di appello sotto il profilo della responsabili- tà generale di cui all'art. 2043 C.C. (unico profilo cui si è riferito il ricorrente, che non ha fatto men- zione di altro paradigma di responsabilità a carico della controparte). Detti giudici hanno accertato, con congrua motiva- zione di carattere assorbente, che il tratto di strada dissestata era specificamente segnalato, precisando che la segnalazione esisteva, era di tipo specifico, era collocata in punto prossimo alla buca, e che nulla in- duceva a ritenere che, rispetto allo stato dei luoghi, essa non fosse sufficiente;
hanno quindi giustamente escluso che ricorressero nella specie gli estremi dell'insidia a fronte della situazione accertata. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. 4 Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso 1'11 ottobre 2000 in Camera di Consi- glio. Il Presidente Il Consigliere est. Fidución работ Vi ons Brus (L CANCELLIERE C1 VA Giambattista Depositata in Cancelleria hoooo Oggi, lì - 6 APR. 2001 290000 IL CANCELLIERE VA Giambattista R P U S E T O N E N * O C 2 DELLE ENTRATE ROMA LUG. 200erie 4. UFFICIO Registrato in dito versate £. 290.000 LA ... 33026 p. It Dirigento Area Servizi DI ALIPPO) (D.ssa Maria G Cludiziar X SCICHINI) 5