Sentenza 11 dicembre 2000
Massime • 1
Il principio generale di immutabilità del giudice, stabilito dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., è applicabile anche al giudizio di revisione, in quanto espressamente richiamato dall'art. 637, comma 1, stesso codice. (Nella specie, la S.C. ha annullato il provvedimento conclusivo del giudizio, quantunque esso, non deliberato "de plano" ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., ma all'esito di dibattimento snodatosi in più udienze, anche istruttorie, con numerosi mutamenti dei magistrati componenti il collegio giudicante, avesse assunto la forma, impropria, dell'ordinanza di inammissibilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2000, n. 5401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5401 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 11/12/2000
1. Dott. SANTACROCE GIORGIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 7153
3. Dott. CANZIO GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 018564/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RY EK N. IL 24/12/1954
avverso ORDINANZA del 24/02/2000 CORTE APPELLO di GENOVA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI lette le conclusioni del P.G (annullamento con rinvio);
Osserva in fatto e in diritto.
1. - La corte d'appello di Genova, con ordinanza pronunziata all'esito di pubblica udienza del 24.2.2000, dichiarava inammissibile la richiesta di revisione avanzata da UK AR - condannato per il reato di bigamia con sentenza 22.1.1993 divenuta irrevocabile il 12.1.1995 -, sul rilievo dell'inidoneità del certificato rilasciato dalla competente autorità di Alessandria d'Egitto e prodotto dall'istante ad attestare l'effettiva inesistenza di vincoli matrimoniali.
Avverso detta ordinanza l'interessato ha proposto ricorso per cassazione, eccependo preliminarmente l'intervenuto mutamento di composizione del collegio giudicante e ribadendo nel merito l'esigenza di una rivalutazione critica del nuovo elemento di prova documentale addotto mediante la domanda di revisione. 2. - La censura in rito del ricorrente è fondata poiché l'impugnata ordinanza d'inammissibilità è stata deliberata non de plano, ai sensi dell'art. 634 c.p.p., bensì in esito a dibattimento articolato in numerose udienze, anche istruttorie, nel corso delle quali è più volte mutata la composizione del collegio giudicante. Risulta pertanto evidente la violazione del principio generale d'immutabilità del giudice stabilito dall'art. 525 comma 2 c.p.p., che è espressamente richiamato per il giudizio di revisione dall'art. 637 comma 1 ed è applicabile anche quando il provvedimento conclusivo abbia assunto, come nella specie, la forma - impropria - dell'ordinanza: di guisa che, non avendo concorso alla deliberazione gli stessi giudici che avevano partecipato al dibattimento, segnatamente alla raccolta del materiale probatorio, essa è viziata da nullità assoluta (Cass., Sez. I, 20.10.1999, Papalia, rv. 214823).
L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Genova per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla corte d'appello di Genova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 11 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2001