Sentenza 20 ottobre 1999
Massime • 1
Poiché le impugnazioni avverso i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno di regola effetto sospensivo (artt. 588, comma 2, e 310, comma 3, cod. proc. pen.) deve considerarsi legittimamente adottata l'ordinanza "de libertate" emessa dal giudice per le indagini preliminari in pendenza del ricorso per cassazione proposto avverso la decisione di annullamento, da parte del tribunale, di una precedente decisione pronunciata dallo stesso giudice in ordine alla medesima istanza dell'indagato. (Nel caso di specie l'ordinanza cautelare con cui il giudice per le indagini preliminari aveva, su istanza dell'indagato, sostituito la custodia cautelare con l'obbligo di residenza, era stata annullata dal tribunale su appello del pubblico ministero, di cui non era stato acquisito il parere prima della decisione; avverso tale pronuncia di annullamento aveva proposto ricorso per cassazione l'interessato, sulla cui originaria istanza il giudice per le indagini preliminari aveva nuovamente provveduto, con l'ordinanza di cui la Corte ha ritenuto la legittimità, pur in pendenza del predetto ricorso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/1999, n. 4639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4639 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Alfonso MALINCONICO Presidente del 20.10.99
Dott. Giorgio DI IORIO Consigliere SENTENZA
Dott. Pietro Antonio SIRENA Consigliere N. 4639
Dott. Nicola BOTTALICO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Secondo Libero CARMENINI Consigliere N. 28442/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da DA NC, nato a [...], il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino, in data 16 aprile 1999. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dott. Carmine Di Zenzo, il quale ha concluso chiedendo che la Corte dichiari l'inammissibilità del ricorso, osserva:
In fatto e in diritto
Con ordinanza del 26 marzo 1999, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino sostituì la misura cautelare della custodia in carcere alla quale era stato sottoposto DA NC, indagato per rapina e altri reati, con quella dell'obbligo di residenza nel comune di Napoli e di presentazione quotidiana al Comando dei carabinieri territorialmente competente. Avverso tale provvedimento propose impugnazione il pubblico ministero, ed il Tribunale di Torino, con ordinanza del 16 aprile 1999, in accoglimento del gravame, annullò l'ordinanza impugnata e dispose che il DA fosse sottoposto alla più grave tra le misure restrittive della libertà personale.
Ricorre per cassazione l'indagato deducendo:
a) violazione dell'articolo 310 c.p.p.; secondo il ricorrente, sia il IP che il Tribunale non avrebbero potuto emettere alcun provvedimento prima della decisione del ricorso per cassazione, proposto dallo stesso DA contro la precedente ordinanza dei giudici del riesame, con cui era stata dichiarata la nullità del primo provvedimento del IP, sostitutivo della misura della custodia cautelare.
b) Violazione dell'articolo 299 c.p.p.; il ricorrente assume che i giudici del Tribunale di Torino avrebbero errato a ritenere la compatibilità tra il regime carcerario e la patologia di cui egli era portatore.
c) Omessa motivazione in relazione alla richiesta di espletamento di una perizia tecnica al fine di verificare la situazione sanitaria del ricorrente.
Le censure sono infondate.
Per una piena comprensione del primo motivo di ricorso è necessario meglio specificare che con un primo provvedimento del 23 febbraio 1998, emesso su richiesta del DA, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere, alla quale l'indagato era stato sottoposto, con quella dell'obbligo di residenza nel comune di Napoli e di presentazione quotidiana ai carabinieri;
che, a seguito di appello del rappresentante della pubblica accusa, il Tribunale di Torino, con ordinanza del 16 marzo 1999, aveva dichiarata la nullità dell'ordinanza impugnata, in quanto emessa senza che fosse stato sentito il pubblico ministero;
che, infine, l'indagato aveva proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento dei giudici del riesame, ma che durante la pendenza di tale ricorso, il IP aveva nuovamente provveduto ad emettere l'altra ordinanza di accoglimento della sua istanza, che sta alla base del presente procedimento. Ebbene, la tesi giuridica sostenuta dal difensore del DA è che durante la pendenza del ricorso per cassazione, il IP non avrebbe potuto emettere alcun provvedimento, atteso l'effetto sospensivo dell'impugnazione.
Ma tale tesi è destituita di fondamento.
Ed infatti, le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno effetto sospensivo, salvo che non si tratti di provvedimenti restrittivi emessi a seguito di appello del pubblico ministero, la cui esecuzione rimane eccezionalmente sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva (cfr.: Cass. pen., sez. IV, 24 settembre 1996, Noventa, RV 206108). Tale principio lo si desume dal combinato disposto degli articoli 588 e 310, comma 3, c.p.p.
La prima delle suddette disposizioni stabilisce, infatti, al comma primo, che "dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti"; ed al comma secondo aggiunge che "le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo". Mentre il comma terzo dell'articolo 310, citato, stabilisce a sua volta che "l'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva".
Ora, nella fattispecie, i giudici del riesame non avevano disposto, con l'ordinanza del 16 marzo 1999, alcuna misura cautelare e si erano limitati ad annullare per ragioni procedurali il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di Torino: da ciò - ed alla stregua del principio prima esposto - consegue che detto IP aveva l'obbligo di provvedere ex novo, pur se il DA aveva proposto ricorso per cassazione nei confronti della prima ordinanza del tribunale.
Quanto alla seconda censura - relativa alla pretesa violazione dell'articolo 299 c.p.p. in riferimento alle condizioni di salute del DA - si osserva che il ricorrente, attraverso la pretestuosa deduzione di un'asserita carenza di motivazione del provvedimento impugnato, ha tentato di ottenere una rivalutazione degli elementi considerati dai giudici di merito per escludere l'incompatibilità della malattia da cui è affetto con il regime carcerario, che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto;
e tale giudizio, per costante giurisprudenza di questa Corte, è sottratto, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione.
Infine, in relazione alla terza censura si osserva che il IP aveva già disposto, ai sensi dell'articolo 299, comma 4 ter, c.p.p., accertamenti sullo stato di salute dell'indagato, e che i giudici del riesame hanno fatto riferimento - nella motivazione del provvedimento impugnato, proprio all'esito di tali accertamenti, escludendo che dagli stessi potesse desumersi "una situazione di incompatibilità con il carcere della patologia riscontrata nel paziente DA NC".
Dunque, nessuna altra perizia era necessaria ai fini della verifica della situazione sanitaria del ricorrente, già puntualmente delineata dal primo accertamento sanitario, fatto proprio dai giudici del Tribunale di Torino, i quali - in tal modo - hanno anche implicitamente risposto alla richiesta difensiva. Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento;
inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
si provveda a norma dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 ottobre 1999. Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 1999